Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2014
Modifiche alle disposizioni contenute nel decreto 17 ottobre 2008 in materia di accisa sull'energia elettrica.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 49, primo comma, n. 5), il quale stabilisce che spettano alla Regione i nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella Regione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale, ed, in particolare, l'art. 1 il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi erariali spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, previsto dall'art. 2 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 2007, adottato previa intesa con la Regione, che individua i criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero ordinario aperto presso la tesoreria statale, della quota del gettito erariale spettante, nonche' le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella Regione;
Visto l'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, nel modificare l'art. 49, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ha aumentato a 9,19 decimi la misura del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
Considerata la necessita' di adeguare le modalita' dei versamenti sul conto intestato alla Regione ed aperto presso la tesoreria statale alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009;
Considerata la necessita' di razionalizzare le modalita' dei versamenti dell'accisa sull'energia elettrica al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, nonche' di fornire dati piu' puntuali sui quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nel territorio regionale;
Considerato che l'eventuale conguaglio a credito della Regione, risultante dalla differenza tra il gettito spettante a titolo di accisa sull'energia elettrica e le somme percepite tramite modello F24, deve essere corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle risorse stanziate su appositi capitoli di spesa;
Considerata la necessita' di tener conto delle modifiche statutarie intervenute;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, il quale dispone che eventuali modifiche al decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione, sentite per le parti di rispettiva competenza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.
Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 73486/RU del 3 luglio 2014;
Sentita l'Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 0105626 del 7 agosto 2014;
Sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 58560 dell'11 luglio 2014;
Vista la nota prot. n. 0013348/P-13337 del 22 ottobre 2014, con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008
1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente l' «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia»", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nelle premesse, dopo il decimo «Visto» inserire il seguente periodo: «Considerata la necessita' che il versamento alla Regione di alcune tipologie di entrate sia effettuato mediante corresponsione di acconto e conguaglio»;
b) all'art. 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis) Relativamente ai versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti tramite modello F24- accise, e' attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia il gettito individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio indicate dal contribuente nell'apposito campo della sezione «accise» della delega di pagamento.»;
c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica). - 1. I versamenti afferenti l'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia sono effettuati interamente al capitolo del bilancio dello Stato 1411/01. In caso di utilizzo del modello «F24 accise», deve essere indicato esclusivamente il codice tributo 2806.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica complessivamente spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alla Regione stessa.
3. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme gia' versate ai sensi dell'art. 3 e del gettito spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della regione Friuli-Venezia Giulia e ne comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze.
4. Il conguaglio a debito della regione Friuli-Venezia Giulia viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante.
5. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa»;
d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 le parole «Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle parole «Agenzia delle dogane e dei monopoli»
2) al comma 3 le parole «Entro la stessa data la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
3) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«7- bis. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla regione Friuli-Venezia Giulia, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio gia' calcolato ai sensi del comma 7 e' riconosciuta in sede di attribuzione del conguaglio dell'esercizio successivo.»;
«7- ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il tramite della Direzione territoriale competente e la regione Friuli Venezia Giulia, prima delle determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di cui ciascuna e' in possesso, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.».
e) all'art. 11, comma 2, le parole «L'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle parole «L'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Aggiornamento degli allegati al decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 17 ottobre 2008
1. Al fine di tener conto delle modifiche statutarie intervenute e degli aggiornamenti derivanti dalla prassi amministrativa, le tabelle B, C e D allegate al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, sono sostituite dai corrispondenti allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan
 
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