Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2014;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 10 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore VG57U (che sostituisce lo studio di settore UG57U) - Attivita' dei centri di radioterapia, codice attivita' 86.22.03; Attivita' dei centri di dialisi, codice attivita' 86.22.04; Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attivita' 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attivita' 86.90.11; Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12; Attivita' degli ambulatori tricologici, codice attivita' 86.90.41;
b) Studio di settore VG96U (che sostituisce lo studio di settore UG96U) - Lavaggio auto, codice attivita' 45.20.91; Altre attivita' di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attivita' 45.20.99; Attivita' di traino e soccorso stradale, codice attivita' 52.21.60;
c) Studio di settore WG31U (che sostituisce lo studio di settore VG31U) - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attivita' 45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attivita' 45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attivita' 45.20.30; Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attivita' 45.20.40; Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attivita' 45.40.30;
d) Studio di settore WG33U (che sostituisce lo studio di settore VG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attivita' 96.02.02; Servizi di manicure e pedicure, codice attivita' 96.02.03; Attivita' di tatuaggio e piercing, codice attivita' 96.09.02;
e) Studio di settore WG34U (che sostituisce lo studio di settore VG34U) - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attivita' 96.02.01;
f) Studio di settore WG36U (che sostituisce lo studio di settore VG36U) - Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42;
g) Studio di settore WG50U (che sostituisce lo studio di settore VG50U) - Intonacatura e stuccatura, codice attivita' 43.31.00; Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attivita' 43.33.00; Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attivita' 43.34.00; Attivita' non specializzate di lavori edili (muratori), codice attivita' 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attivita' 43.39.09; Pulizia a vapore, sabbiatura e attivita' simili per pareti esterne di edifici, codice attivita' 43.99.01;
h) Studio di settore WG51U (che sostituisce lo studio di settore VG51U) - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attivita' 90.03.02;
i) Studio di settore WG55U (che sostituisce lo studio di settore VG55U) - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse, codice attivita' 96.03.00;
j) Studio di settore WG58U (che sostituisce lo studio di settore VG58U) - Villaggi turistici, codice attivita' 55.20.10; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attivita' 55.30.00;
k) Studio di settore WG60U (che sostituisce lo studio di settore VG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attivita' 93.29.20;
l) Studio di settore WG68U (che sostituisce lo studio di settore VG68U) - Trasporto di merci su strada, codice attivita' 49.41.00; Servizi di trasloco, codice attivita' 49.42.00;
m) Studio di settore WG70U (che sostituisce lo studio di settore VG70U) - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, codice attivita' 81.21.00; Altre attivita' di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attivita' 81.22.02; Altre attivita' di pulizia nca, codice attivita' 81.29.99;
n) Studio di settore WG72A (che sostituisce lo studio di settore VG72A) - Trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attivita' 49.32.20;
o) Studio di settore WG72B (che sostituisce lo studio di settore VG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attivita' 49.31.00; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attivita' 49.39.01; Altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attivita' 49.39.09;
p) Studio di settore WG75U (che sostituisce lo studio di settore VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.01; Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.02; Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.03; Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attivita' 43.22.01; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.02; Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.03; Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.04; Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attivita' 43.29.01; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attivita' 43.29.02; Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attivita' 43.29.09; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attivita' 43.32.02.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore VG57U;
2 per lo studio di settore VG96U;
3 per lo studio di settore WG31U;
4 per lo studio di settore WG33U;
5 per lo studio di settore WG34U;
6 per lo studio di settore WG36U;
7 per lo studio di settore WG50U;
8 per lo studio di settore WG51U;
9 per lo studio di settore WG55U;
10 per lo studio di settore WG58U;
11 per lo studio di settore WG60U;
12 per lo studio di settore WG68U;
13 per lo studio di settore WG70U;
14 per lo studio di settore WG72A;
15 per lo studio di settore WG72B;
16 per lo studio di settore WG75U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 16, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 17.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 5, da n. 7 a n. 9 e da n. 12 a n. 16, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 18.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del «ricavo minimo», relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 16 sono riportati in allegato n. 19.
6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
8. Lo studio di settore WG33U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Servizi dei centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti balneari) codice attivita' 96.04.10;
b) Stabilimenti termali, codice attivita' 96.04.20.
Lo studio WG33U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
9. Lo studio di settore WG36U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30;
b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41;
c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00.
Lo studio WG36U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari. Lo studio di settore WG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
10. Lo studio di settore WG60U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' di «Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali», codice attivita' 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attivita' oggetto dello studio, e nell'ambito della medesima unita' produttiva, una o piu' delle seguenti attivita' complementari, anche se prevalenti:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11;
b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20;
c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30;
d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41;
e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42;
f) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00.
11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE VG57U
LABORATORI DI ANALISI CLINICHE E
AMBULATORI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE VG96U
ALTRE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
AUTOVEICOLI E DI SOCCORSO STRADALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG31U
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG33U
SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 5
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG34U
SERVIZI DI ACCONCIATURA

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 6
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG36U
SERVIZI DI RISTORAZIONE COMMERCIALE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 7
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG50U
INTONACATURA, RIVESTIMENTO,
TINTEGGIATURA ED ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
FINITURA DEGLI EDIFICI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 8
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG51U
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 9
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG55U
SERVIZI DI POMPE FUNEBRI E
ATTIVITA' CONNESSE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 10
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG58U
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 11
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG60U
STABILIMENTI BALNEARI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 12
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG68U
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E
SERVIZI DI TRASLOCO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 13
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG70U
SERVIZI DI PULIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 14
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG72A
TRASPORTO CON TAXI E NOLEGGIO DI
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 15
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG72B
ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 16
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
STUDIO DI SETTORE WG75U
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI,
IDRAULICO-SANITARI E ALTRI IMPIANTI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 17
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
CORRETTIVO APPRENDISTI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 18
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI O RICAVI FISSI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 19
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI
STUDI DI SETTORE DEI SERVIZI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
d) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle attivita' comprese nello studio di settore WG72A.
2. Per lo studio di settore WG50U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Per lo studio di settore WG72B, tenuto conto della specifica attivita' economica per la quale e' stato elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal fine, nonche' dell'individuazione delle variabili di cui all'art. 3, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresi' aumentati dei contributi in conto esercizio per il ripiano dei disavanzi, non costituenti componenti positivi di reddito, erogati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.
 
Art. 6
Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore «Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi», approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan
 
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