Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto presidenziale 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione del predetta DOP «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo»;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini Casorzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» relativamente alla modifica della zona di elaborazione delle uve per la produzione dei vini, dell'art. 6 con l'inserimento della sovrapressione per talune tipologie di vino, nonche' dell'art. 8, relativamente all'utilizzo dei contenitori e dei sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente;
Considerato che detta richiesta di modifiche non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 11 dicembre 2014;
Ritenuto di dover procedere alla modifica degli articoli 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Al disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Casorzo d'Asti» o «Malvasia di Casorzo» o «Casorzo» consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti » di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 

Allegato

All'articolo 5, del disciplinare di produzione dei vini "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" o "Malvasia di Casorzo d'Asti ", il primo e secondo paragrafo sono sostituiti dal seguente:
"Le operazioni di elaborazione delle uve per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.";
all'articolo 5, al quarto paragrafo la dicitura : "nelle province di Asti ed Alessandria" e' sostituita con "nella regione Piemonte.";
all'articolo 6, al termine alla descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia Malvasia di Casorzo inserire il seguente il paragrafo:
"Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" o "Malvasia di Casorzo d'Asti " nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.5 bar.".
l'articolo 8 e' eliminato.
 
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