Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 1 agosto 2014
Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF) 2013. (Delibera n. 26/2014).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la predisposizione del Programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale («Programma delle infrastrutture strategiche» di seguito «PIS») e che disciplina la procedura per eventuali integrazioni del Programma stesso, prevedendo l'acquisizione del parere di questo Comitato e l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visti in particolare:
l'art. 161, comma 1-bis, che prevede che nell'ambito del Programma di cui al comma 1 dello stesso art. 1 (PIS), il Documento di economia e finanza (DEF) individui, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base di seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato;
l'art. 161, comma 1-ter, che prevede che per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis siano indicate: a) le opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato;
l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», che all'art. 22, ha previsto, in sede di prima applicazione, che i Ministeri competenti per materia predispongano una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti, tra l'altro, le strutture scolastiche, la rete stradale, autostradale e ferroviaria, le strutture portuali ed aeroportuali, che nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, siano individuati, sulla base della sopracitata ricognizione, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, e che gli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate siano individuati nel PIS;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 10 «Decisione di finanza pubblica» (DFP), rinominato successivamente «Documento di economia e finanza» (DEF) dall'art. 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, al comma 8, dispone che il programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia allegato alla decisione stessa e che all'art. 52, comma 2, dispone - tra l'altro - che ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, sia da intendersi riferito al Documento di economia e finanza;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 9, della suddetta legge, che prevede la delega al Governo ad adottare un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro termini stabiliti, e individua principi e criteri direttivi della programmazione fondati su: i) procedure di confronto e selezione dei progetti sulla base della valutazione ex ante del fabbisogno di infrastrutture e servizi; ii) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; iii) sistematicita' delle verifiche ex post sull'efficacia degli interventi infrastrutturali;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante disposizioni attuative del citato art. 30, comma 9, della legge n. 196/2009, il quale stabilisce che, al fine di migliorare la qualita' della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio, ogni Ministero debba predisporre un Documento pluriennale di pianificazione (DPP), che include e rende coerenti tutti i piani e programmi di investimento per opere pubbliche di competenza, e che prevede all'art. 2, comma 7, che per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche il DPP e' costituito dal PIS, la cui elaborazione deve sottostare alla valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi come previsto dall'art. 3, comma 4;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante anch'esso disposizioni attuative del citato art. 30, comma 9, della legge n. 196/2009 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'art. 18 individua l'avvio dei cantieri come leva economica in grado di aumentare i livelli occupazionali ed assicurare il mantenimento del sistema imprenditoriale, e come scelta di ottimizzazione finanziaria in grado di mitigare il disallineamento tra programmazione e capacita' effettiva d'investimento, indicando termini precisi per adempiere a prescrizioni, pena il definanziamento dell'opera e la restituzione delle risorse ad un Fondo revoche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale e' stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha preso atto dell'integrazione del Programma di cui alla predetta delibera n. 121/2001, in esito alla procedura prevista dall'art. 1 della citata legge n. 443/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha proceduto alla rivisitazione del PIS, approvando in particolare il prospetto - allegato sub 1 alla delibera stessa - che sostituisce l'allegato 1 alla citata delibera n. 121/2001 e riportando nell'allegato 2 l'articolazione delle voci complesse in sub-interventi, con la precisazione che ampliamenti del PIS possono essere disposti solo a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera 28 giugno 2007, n. 45, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato al DPEF 2008-2011;
Vista la delibera 4 luglio 2008, n. 69, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato al DPEF 2009-2013;
Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del PIS di cui alla delibera n. 69/2008, effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), quantificando in circa 116,8 miliardi di euro il costo delle opere fino ad allora approvate da questo Comitato e in 66,9 miliardi di euro la relativa copertura finanziaria (41,1 pubblici e 25,8 privati);
Vista la delibera 15 luglio 2009, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 14/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato infrastrutture al DPEF 2010-2013 predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Rilevato che il sopra citato allegato al DPEF 2010-2013 confermava in oltre 116 miliardi di euro il valore delle infrastrutture strategiche gia' sottoposte all'esame di questo Comitato ai fini dell'approvazione di progetti e/o del finanziamento (c.d. «perimetro CIPE»), e che, per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle opere del perimetro, quantificava in 49 miliardi di euro il costo complessivo delle opere gia' avviate;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato infrastrutture all'allora DFP 2011-2013;
Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136, con la quale questo Comitato, ha espresso parere favorevole in ordine all'aggiornamento del PIS di cui al 10° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2012;
Vista la nota 21 maggio 2014, n. 19623, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001, la documentazione istruttoria concernente il sopracitato 11° allegato infrastrutture, costituita dai seguenti documenti: 11° allegato infrastrutture settembre 2013 - aggiornamento; tabella 0 «Programma delle infrastrutture strategiche»; tabella 1 «opere del perimetro CIPE»;
Vista la nota consegnata dal Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti in occasione della riunione preparatoria di questo Comitato in data 18 giugno 2014, e acquisita al protocollo del DIPE al n. 2681, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato la proposta di esame dell'«11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza»;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare: sotto l'aspetto procedurale
che in data 20 settembre 2013 il Consiglio dei ministri ha esaminato la nota di aggiornamento del DEF 2013, inclusiva tra l'altro dell'11° allegato infrastrutture;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 24 gennaio 2014, ha trasmesso il predetto 11° allegato alla Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001;
che in data 16 aprile 2014 la Conferenza unificata ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, sul PIS allegato alla nota di aggiornamento al DEF 2013 - 11° allegato infrastrutture, previo contestuale, impegno del Governo ad assicurare alcune condizioni volte, tra l'altro, a prevedere che:
si consideri il 12° allegato infrastrutture (e non l'11° allegato) quale quadro programmatico di riferimento per la programmazione comunitaria 2014-2020;
siano inserite nel 12° allegato tutte le opere gia' previste nelle singole intese generali quadro gia' firmate e/o in fase di sottoscrizione e/o gia' approvate dalle singole regioni;
siano corretti nel 12° allegato tutti gli eventuali errori o difformita' ancora presenti nell'11° allegato;
sia inserita nell'11° allegato una clausola che subordina alla stipula dell'intesa con la provincia autonoma di Trento la realizzazione della Valdastico Nord; con riferimento all'aggiornamento del PIS
che la «Tabella 0» riporta l'elenco aggiornato delle opere del PIS, con indicazione per ciascun intervento del soggetto aggiudicatore, del costo, delle disponibilita' complessive, del fabbisogno, della/e regione/i interessata/e, della classificazione;
che la dimensione finanziaria complessiva del PIS e' di 231,8 miliardi di euro, di cui 117,9 miliardi di euro disponibili (pari al 51per cento circa del valore del programma);
che il valore del PIS e' ripartito per il 48,8 per cento al solo Nord, per il 13,5 per cento al Centro e per il 31,3 per cento al Sud, e che la rimanente percentuale interessa piu' macro-aree, o e' costituita da interventi diffusi/multiregionali, come risulta dal prospetto sotto riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico

che il PIS e' rappresentato come elenco delle infrastrutture strategiche, articolate in interventi e raggruppate per:
corridoi infrastrutturali (valichi, corridoio plurimodale Padano, corridoio plurimodale Tirreno - Brennero, corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa, corridoio plurimodale adriatico, corridoio plurimodale dorsale centrale, corridoio trasversale e dorsale appenninico);
ambiti puntuali (progetto salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia, Ponte sullo Stretto di Messina, sistemi urbani, piastra logistica della Sardegna);
altre famiglie di infrastrutture individuate su base settoriale (hub portuali, hub interportuali, grandi hub aeroportuali - allacciamenti stradali e ferroviari, schemi idrici, infrastrutture energetiche, piano interventi nelle telecomunicazioni, sedi istituzionali);
che all'interno del PIS sono altresi' presenti programmi di opere di media/piccola dimensione che non sono declinati in singoli interventi (Piccole e medie opere nel Mezzogiorno, Programma interventi RFI, Programma piccoli interventi Anas, Seimila campanili, Interventi di sicurezza in mare);
che il PIS registra, rispetto al 10° allegato infrastrutture al DEF 2012, l'inserimento di nuove infrastrutture, per una dimensione finanziaria pari a 3,3 miliardi di euro circa (allegato 2);
che, nell'ambito di infrastrutture gia' esistenti, sono inoltre inseriti ulteriori interventi, per un importo pari a circa 5,6 miliardi di euro (allegato 3);
che si registrano incrementi di costo di singole infrastrutture/interventi, rispetto alla precedente edizione del PIS, per un importo complessivo di 5.465 milioni di euro (allegato 4);
che gli incrementi di costo di cui all'allegato 4 sono riconducibili a quattro tipologie: a) ridefinizione al rialzo del costo di interventi mai sottoposti alla approvazione di questo Comitato; b) aumenti di costo gia' riconosciuti da questo Comitato con l'approvazione del progetto definitivo o di varianti; c) aggiornamenti di costo intervenuti nel passaggio dalla progettazione preliminare, approvata da questo Comitato, a quella definitiva, ancora da valutare in sede di esame del progetto definitivo; d) riallineamenti del costo al limite di spesa fissato da questo Comitato; con riferimento alla struttura e ai contenuti del PIS
che la dimensione finanziaria complessiva del Programma per la prima volta appare inferiore rispetto alla precedente edizione (2012), principalmente in ragione del fatto che non risultano indicati i costi di opere retrocesse allo stadio di valutazione di fattibilita' e che per alcune opere non compare piu' il costo di realizzazione ma quello della sola progettazione;
che risulta cosi' compensato l'incremento di costo di alcune opere rispetto al 10° allegato e l'inserimento di nuove infrastrutture o interventi (+6,0 per cento circa nel complesso), di cui agli allegati 1, 2 e 3;
che, con riferimento alla tipologia d), dovrebbe essere riportato il costo complessivo dell'opera, al lordo del ribasso di gara, da evidenziare sempre nei quadri economici post-gara;
che le principali variazioni del valore del Programma rispetto alla edizione del 2012 (10° allegato infrastrutture) sono sintetizzate nel seguente schema:

Parte di provvedimento in formato grafico

che le disponibilita' complessive del PIS sono passate da 104,2 miliardi di euro (pari al 44 per cento del valore complessivo) a 117,9 miliardi di euro (pari al 51 per cento circa del valore complessivo), con una crescita pari al 13 per cento, superiore alla crescita del valore del programma;
che il c.d. «perimetro CIPE», l'insieme delle opere in merito alle quali questo Comitato ha adottato specifici provvedimenti per approvazioni progettuali, assegnazione di finanziamenti o altre disposizioni, ammonta, sulla base di elaborazioni effettuate dal DIPE a partire dalla «tabella 0», a 134,6 miliardi di euro circa, di cui 90,0 miliardi di euro circa disponibili (pari al 67 per cento circa del valore del perimetro stesso);
che la ripartizione per macroarea del valore delle opere del «perimetro CIPE» e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

che nell'ambito delle disponibilita' per le opere che rientrano nel «perimetro CIPE», la percentuale di cofinanziamento in capo agli enti pubblici risulta complessivamente pari a circa il 60 per cento, mentre il restante 40 per cento e' a carico dei privati. Il numero di progetti del «perimetro CIPE» in Partenariato pubblico privato (PPP) e' pari a 59 su 195, per una percentuale di cofinanziamento in capo agli enti pubblici di circa il 25 per cento;
che il fabbisogno complessivo di risorse del PIS e' quindi ora pari a 113,9 miliardi di euro, rispetto all'importo di 135 miliardi di euro evidenziato nel 10° allegato infrastrutture; con riferimento alle singole infrastrutture/interventi e programmi
che per alcuni interventi il totale delle risorse disponibili risulta maggiore del costo;
che nell'ambito della infrastruttura «Napoli metropolitana» non e' stato riportato l'intervento «Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta Dante, Garibaldi, Centro direzionale», presente nel 10° allegato con un costo di 1.473 milioni di euro;
che, in merito ai programmi di interventi contenuti nel PIS, non sono stati riportati, senza motivazioni specifiche, gia' dal 10° allegato, i seguenti programmi: «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» e «Edilizia carceraria», presenti nell'8° allegato e inclusi nel PIS con specifici provvedimenti di legge;
che nel PIS compaiono piu' di 80 interventi con costo pari a zero, la qual cosa impedisce di quantificare con precisione l'effettivo valore del PIS;
che la «Tabella 0», non riporta l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi, indicazione invece presente in precedenti versioni dell'allegato e comunque necessaria ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 196/2009;
che l'analisi dello stato di avanzamento delle opere inserite nell'11° allegato infrastrutture, effettuata dal RIPE sulla base delle tabelle incluse nel Documento di settembre 2013, evidenzia che il 70 per cento circa del valore delle opere riguarda interventi ancora in fase di definizione progettuale (progettazione preliminare o definitiva o valutazione di fattibilita'), il 24 per cento circa e' in fase di realizzazione (opere affidate, in attesa di progetto esecutivo o di consegna dei lavori, in progettazione esecutiva, in realizzazione), il 6 per cento circa riguarda opere concluse (ultimate, in collaudo o in esercizio), cosi' come risulta dal seguente Prospetto sintetico:

Parte di provvedimento in formato grafico

che si evidenzia un aumento del valore delle opere ultimate, in collaudo e in esercizio e una contestuale diminuzione del valore delle opere affidate, in attesa di progettazione esecutiva o consegna lavori, in progettazione esecutiva e in realizzazione;
che l'aumento di valore delle opere in fase di studio di fattibilita', progettazione preliminare o definitiva e' da attribuirsi principalmente alla retrocessione di opere in precedenza collocate in una fase piu' avanzata e all'inserimento di nuove infrastrutture o interventi; con riferimento a linee strategiche e obiettivi di programmazione
che il combinato disposto delle sopra citate norme (decreto legislativo n. 163/2006, leggi n. 42/2009 e n. 196/2009, decreti legislativi n. 228/2011 e n. 229/2011, decreto-legge n. 69/2013) delinea i principi alla base della programmazione delle opere pubbliche;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica nell'11° allegato elementi strategici e programmatori integrativi del suddetto sistema di norme, finalizzati alla individuazione delle opere prioritarie e basati su: lo stato dell'erogazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) e la capacita' di attrarre capitali privati, con l'obiettivo di limitare a regime il cofinanziamento pubblico delle opere strategiche al 30 per cento;
che le «priorita' funzionali» illustrate nell'allegato, anche ai fini della definizione delle esigenze finanziarie, individuano, tra l'altro, le seguenti opere e attivita':

Parte di provvedimento in formato grafico

che complessivamente le infrastrutture e i programmi inclusi tra le «priorita' funzionali» hanno un valore di 54,2 miliardi di euro, pari al 23 per cento del valore del Programma, di cui 31,8 disponibili, con un fabbisogno di risorse equivalente a 22,4 miliardi di euro, pari al 18 per cento circa del fabbisogno complessivo;
che, anche considerando che tale sottoinsieme comprende interventi gia' ultimati, la frazione del Programma individuata come prioritaria, riferita ad un periodo di programmazione triennale, appare ancora molto ampia per dimensione e impegno finanziario;
che, considerata la difficolta' di conciliare i succitati indirizzi programmatici con l'evoluzione delle intese generali quadro Stato-regioni a partire dal 2001, il sistema di priorita' sopra delineato e' stato comunque tradotto solo parzialmente nel PIS;
che non sono esplicitati gli obiettivi e i criteri che sovraintendono l'inserimento o la esclusione nel PIS di infrastrutture o sottoprogrammi infrastrutturali e che, per ogni nuovo inserimento o esclusione, dovrebbero essere sinteticamente indicate in una apposita scheda le ragioni che sottendono l'operazione;
che, con specifico riferimento ai sottoprogrammi, dovrebbero essere: i) indicati con precisione i «confini» del sottoprogramma, riportando se necessario in apposito allegato l'elenco degli interventi che ne fanno parte; ii) chiarito l'impatto che l'inserimento comporta ai fini dell'utilizzo delle procedure della legge obiettivo, che richiedono l'approvazione dei progetti da parte di questo Comitato;
che la sfida per le prossime edizioni del Programma dovra' essere proprio la sua razionalizzazione e prioritarizzazione, anche alla luce degli obiettivi per il quinquennio riportati nell'11° allegato, che riguardano azioni normative, di riforma regolatoria e volte alle priorita' infrastrutturali;
che l'insieme di norme e principi sopra delineato con riferimento alle linee strategiche e obiettivi di programmazione induce a poter definire alcuni criteri di classificazione - finalizzati a elevare il grado di coerenza interna del sistema di priorita' e a conseguire classificazioni univoche delle opere - cosi' come prospettati nell'allegato 5 alla presente delibera;
che, a tale scopo, e' essenziale che sia rafforzata la funzione di coordinamento strategico di questo Comitato sui documenti di programmazione infrastrutturale nel campo della mobilita', dei trasporti, della logistica, dell'ambiente e territorio, nonche' in materia di energia, tra cui in particolare il Piano nazionale dei porti, il Piano nazionale degli aeroporti, il Piano della logistica e i Piani volti a determinare gli indirizzi generali per il coordinamento della politica nazionale con le politiche comunitarie;
Ritenuto di includere, tra gli obblighi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime parere favorevole
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al documento sopra specificato, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le osservazioni sopra riportate;

Delibera:

1. Il Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla «tabella 0» trasmessa con la nota 21 maggio 2014, n. 19623, citata in premesse, e' riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
2. L'aggiornamento di cui al punto 1 non comporta assunzione immediata di impegni di spesa, posto che - ai sensi della normativa richiamata in premessa - l'approvazione dei progetti delle singole opere e/o l'ammissione a finanziamento deve essere disposta con specifiche delibere di questo Comitato, che si riserva nell'occasione di procedere alla ricognizione delle fonti di copertura effettivamente disponibili.
3. In attuazione dell'intesa resa dalla Conferenza unificata Stato-regioni-provincie autonome del 16 aprile 2014, il 11° allegato infrastrutture dovra' contenere una clausola che subordini la realizzazione della Valdastico Nord alla stipula dell'intesa con la provincia autonoma di Trento.
4. In attuazione dell'intesa resa dalla Conferenza unificata Stato-regioni-provincie autonome del 16 aprile 2014, il 12° allegato, da sottoporre al rilascio dell'intesa da parte della medesima Conferenza unificata, costituisce il quadro programmatico di riferimento per la programmazione comunitaria 2014-2020.
5. Per le opere della «tabella 0» sprovviste di progetto preliminare approvato da questo Comitato, la mancata trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi della parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 163/2006 entro il mese di dicembre 2014, costituisce automatica causa di decadenza dal programma delle infrastrutture strategiche.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica la «tabella 0» di cui al punto 1 con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi.
7. In occasione dell'elaborazione del 12° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2014, si terra' conto delle seguenti indicazioni:
esplicitare gli obiettivi e i criteri che sovraintendono all'inserimento o alla esclusione dal Programma infrastrutture strategiche di ogni singola infrastruttura o programma infrastrutturale. Per i programmi si dovra' riportare in apposito allegato l'elenco degli interventi, identificati dal relativo Codice unico di progetto, che riporti costi, disponibilita' e stato di attuazione;
riportare nel 12° allegato che, come previsto all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 228/2011, costituisce il Documento pluriennale di pianificazione per le opere strategiche, la valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi prevista dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto;
inserire una tabella delle opere ultimate, collaudate e in esercizio e indicare, per le altre opere, previa definizione di opportuni criteri coerenti con quanto indicato nell'allegato 5, un ordine di priorita' 1 o di priorita' 2, tenuto altresi' conto dell'impegno delle regioni a valere su risorse incluse in piani e/o programmi finanziati anche con il ricorso a fondi europei di competenza regionale;
riportare in «tabella 0» gli stati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi;
riportare, nella colonna «fabbisogno» della «tabella 0», l'eventuale eccedenza delle risorse disponibili rispetto al costo dell'opera con segno negativo, ai fini di un corretto computo delle disponibilita' del Programma;
riportare nelle tabelle il costo complessivo delle opere al lordo del ribasso d'asta, come risultante dai quadri economici a seguito dell'aggiudicazione;
ove non sia possibile stabilire il costo di un intervento, o tale costo non sia incluso nella «tabella 0», escludere quest'ultimo intervento esplicitamente dal Programma, al fine di rappresentare correttamente il valore dello stesso;
riportare nelle tabelle l'ammontare del finanziamento privato;
riportare un prospetto sintetico con le risorse annualmente destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dal 2001 ad oggi e un prospetto con i fabbisogni finanziari del triennio di riferimento articolato per annualita' e infrastrutture o famiglie infrastrutturali.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' assicurare a questo Comitato, per le opere di cui al punto 1, flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

Invita
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre a questo Comitato, compatibilmente con i tempi di elaborazione del 12° allegato infrastrutture, i piani e programmi di intervento settoriale - quali Piano nazionale porti, Piano nazionale aeroporti, Piano della logistica - e i documenti di indirizzo generale per il coordinamento della politica nazionale di settore con le politiche comunitarie, ai fini della verifica della coerenza complessiva dell'impianto programmatico.
Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3876
 
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