IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero; Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998 che disciplina l'attivita' di «SACE S.p.A.» e il successivo comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della societa' stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine; Vista la comunicazione 2012/C 392/01 della Commissione agli Stati membri dell'Unione europea sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine; Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare il comma 5 il quale prevede, tra l'altro, che «SACE S.p.A.» continua a svolgere le attivita' gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che reca il nuovo comma 9-bis in forza del quale «la garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' altresi' operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione»; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016», che ha fissato, all'art. 2, comma 4, gli impegni assumibili da SACE per l'anno finanziario 2014 rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi; Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da «SACE S.p.A.»; Vista la delibera di questo Comitato del 14 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale del n. 190/2014) con la quale SACE e' stata autorizzata, fermo restando quanto stabilito nella delibera del CIPE n. 62/2007 e nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nonche' degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, ad intervenire nei settori caratterizzati, per la natura del mercato di riferimento, da un esiguo numero di controparti e dai conseguenti rischi; Considerato il supporto offerto in altri Paesi a societa' concorrenti di quelle italiane operanti nel settore della cantieristica; Considerato che il settore della cantieristica e' da ritenersi strategico per l'economia italiana, anche ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Considerata pertanto l'urgenza dell'intervento di SACE S.p.A. anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita' del sistema Italia tenuto conto dell'attuale momento congiunturale, che costituiscono obiettivi primari delle modifiche introdotte dal predetto art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in relazione al funzionamento della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni non di mercato; Considerato che sono in corso di emanazione i provvedimenti di cui all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativo alla garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni non di mercato; Ritenuto che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si debba tener conto del carattere strategico, per l'economia italiana, del settore della cantieristica; Tenuto conto dell'esame della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 22675 del 6 novembre 2014, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58); Vista la odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
1. Per le finalita' esposte in premessa SACE S.p.A. puo', nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato di cui alle premesse, nonche' degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del settore strategico della cantieristica. Roma, 10 novembre 2014
Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3897
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