Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 dicembre 2014
Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014-2015.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007 e 2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009-2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;
Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014 e 2015;
Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2014 e 2015, i criteri stabiliti dal suddetto decreto 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1
Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56,
comma 5, del Tuir

1. Per il biennio 2014-2015, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella

Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale
Blasi
 
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