Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 3 dicembre 2014
Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attivita' di vigilanza e controllo dell'Autorita'. (Delibera n. 148/2014).

Premessa.
Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' da parte delle amministrazioni e degli enti.
Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il consiglio dell'Autorita' ha deciso di richiedere agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31 dicembre 2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.
Il presente documento fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e illustra le attivita' di vigilanza e controllo che l'Autorita' intende effettuare a partire dall'analisi degli esiti delle predette attestazioni. 1. Soggetti tenuti all'attestazione.
Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013).
Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.
Le modalita' di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto pubblico economici non territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le societa' a partecipazione pubblica, cosi' come individuati nell'art. 11, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 33/2013, saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novita' introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 144. L'Autorita' si riserva comunque di effettuare sugli enti e le societa' citate verifiche d'ufficio o su segnalazione sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalita' di rilevazione.
Ferma restando l'immediata precettivita' di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, l'attestazione richiesta agli OIV al 31 dicembre 2014 e' limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione.
L'intento, similmente a quanto gia' indicato nelle delibere n. 71/2013 e n. 77/2013, e' quello di concentrare l'attivita' di monitoraggio degli OIV su un numero di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale con cio' innalzando i livelli di sostenibilita' ed efficacia delle verifiche condotte.
2.1. La griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014.
Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte delle amministrazioni e degli enti, gli OIV, o gli altri soggetti tenuti all'attestazione, utilizzano la «griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014», contenuta nell'allegato 1 alla presente delibera.
La griglia di rilevazione e' composta di tre fogli.
Il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualita' dati» consente di verificare, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» dei siti delle amministrazioni, la pubblicazione dei dati oggetto della presente attestazione, nonche' la loro qualita' in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Tutti gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.
Il foglio n. 2 «Uffici periferici, articolazioni e Corpi» consente di verificare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, delle articolazioni organizzative autonome e dei Corpi, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture (1) , anche con riguardo alla completezza dei dati.
Esso e' compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di Polizia, il Corpo forestale, i Vigili del fuoco). La rilevazione deve riguardare tutti i Corpi che fanno riferimento ai Ministeri. Per quel che riguarda gli uffici periferici e le altre articolazioni organizzative autonome, invece, considerata la loro numerosita', gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome esistenti, selezionato autonomamente in base alle caratteristiche dell'amministrazione. Nell'allegato 3, l'OIV elenca le strutture selezionate e descrive i relativi criteri di selezione.
Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, ivi compresi i nuclei di valutazione, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta nell'allegato 4 e avendo cura di inserire il valore «n/a» (non applicabile) nei casi non applicabili.
Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore «0».
Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o struttura con funzione analoghe, il responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione e' tenuto alla compilazione della griglia di rilevazione, specificando che nell'ente e' assente l'OIV o struttura analoga.
Il foglio n. 3, al fine di agevolare la compilazione dei fogli nn. 1 e 2 della griglia di rilevazione, indica per ciascuno degli obblighi il relativo ambito soggettivo di applicazione. 3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione.
Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, riferite all'anno 2014, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'allegato 2 e complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali», sotto-sezione di secondo livello «Attestazioni OIV o di struttura analoga» entro il 31 gennaio 2015. La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza.
Allo scopo si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:
griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 (allegato 1);
documento di attestazione (allegato 2);
la scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe, (allegato 3);
criteri di compilazione della griglia di rilevazione (allegato 4).
La griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, il documento di attestazione e la scheda di sintesi non dovranno essere trasmessi all'A.N.AC. ma solamente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche l'Autorita' si riserva di definire le modalita' di acquisizione dei predetti documenti.
Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonche' di consentire all'Autorita' di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella scheda di sintesi (allegato 3) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonche' le fonti di informazione impiegate. 4. Attivita' di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC.
4.1. Modalita' di svolgimento dell'attivita' di vigilanza.
L'Autorita' vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, tenute all'applicazione della disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33/2013.
4.2. Vigilanza d'ufficio.
L'Autorita' verifica nei siti istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione entro la data del 31 gennaio 2015 della griglia di rilevazione, del Documento di attestazione e della scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.
L'Autorita' rendera' noto in un rapporto che sara' pubblicato al termine dell'attivita' svolta i criteri di individuazione del campione selezionato di amministrazioni.
L'Autorita' si riserva di segnalare agli organi di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe e altresi' le ipotesi in cui la verifica condotta dall'A.N.AC. rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente».
4.3. Controllo documentale.
All'attivita' di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potra' seguire un controllo documentale da parte della Guardia di finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe.
Il controllo della Guardia di finanza si basera' sull'estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialita' e le stesse probabilita', per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.
Roma, 3 dicembre 2014

Il Presidente: Cantone

(1) Sulle modalita' di pubblicazione dei dati nel sito
dell'amministrazione centrale o nei siti degli uffici periferici
si veda l'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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