Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 novembre 2014, n. 196 |
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) della Commissione del 12 dicembre 2008, n. 1243; Visto il regolamento (CE) 12 giugno 2013, n. 609/2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga, con le decorrenze indicate agli articoli 11 e 20, la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e n. 953/2009 della Commissione; Vista la direttiva della Commissione 22 dicembre 2006, n. 141, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, n. 2009/39/CE, relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e, in particolare, l'articolo 4; Vista la direttiva UE della Commissione del 28 agosto 2013, n. 46; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi»; Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 luglio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota prot. n. 4087 dell'Ufficio legislativo in data 17 luglio 2014 e vista la nota di risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, prot. n. 43172 dell'8 ottobre 2014, con la quale e' stato espresso il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifica dell'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, e' cosi' modificato: a) il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il Regolamento (CE) N. 1243/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 dicembre 2008, n. L 335. - La Direttiva 2013/46/UE della Commissione del 28 agosto 2013 che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 agosto 2013, n. L 230. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 35. (Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se cosi' dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee. 3. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee. 4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare: a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta'; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita'; c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore. 5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia: a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione; b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione. 6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorita' pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2011, n. 136. - Il decreto ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2009, n. 155.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Art. 6. (Criteri di composizione). - 1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V. 2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. 3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi e deve essere conforme alle norme stabilite nell'allegato VI. 4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato II, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V. 4-bis. Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI. 5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua». |
| Art. 2 Modifica dell'articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e' cosi' modificato: «2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino e' rispettivamente: "Latte per lattanti'' e "Latte di proseguimento''». Note all'art. 2: - Si riporta il testo del citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Art. 9. (Etichettatura). - 1. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento e' rispettivamente: "Alimento per lattanti'' e "Alimento di proseguimento''. 2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino e' rispettivamente: "Latte per lattanti'' e "Latte di proseguimento''. 3. Oltre alle indicazioni previste daldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109e successive modifiche e daldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie: a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il prodotto e' idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno; b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura: 1) che il prodotto e' idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di eta' superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un'alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita; 2) che evidenzi che la decisione di avviare l'alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o dell'infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante; c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonche' del tenore di proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negliallegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate. 4. Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l'uso, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, puo' fornire ulteriori specifiche indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e da indicare in etichetta per detti prodotti. 5. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento puo' essere indicata la quantita' media di sostanze nutritive elencate nell'allegato III, qualora detta dichiarazione non sia gia' prevista dal comma 3, lettera d), espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo. 6. Per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, possono essere riportate informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui all'allegato VII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo. 7. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno. 8. E' vietato l'utilizzo di termini come "umanizzato'', "maternizzato'' o "adattato'' o espressioni analoghe. 9. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare, sotto il titolo "avvertenza importante'' o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie: a) una dicitura relativa alla superiorita' dell'allattamento al seno; b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o dell'infanzia. 10. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti ne' altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto. Puo' pero' recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione. 11. L'etichettatura degli alimenti per lattanti puo' recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell'allegato IVe conformemente alle condizioni ivi stabilite. 12. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere etichettati in modo da consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall'altro, cosi' da evitare qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. 13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a 11 si applicano anche: a) alla presentazione dei prodotti, in particolare alla forma, all'aspetto e all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale sono esposti; b) alla pubblicita'». |
| Art. 3 Modifica dell'allegato I del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'allegato I del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e' cosi' modificato: a) il punto 2.1 e' cosi' modificato: i) il titolo e' sostituito dal seguente: «2.1 Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino»; ii) il testo della nota (1) e' sostituito dal seguente: «Gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 6, secondo comma»; b) al punto 2.2 il testo della nota (1) e' sostituito dal seguente: «Gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 6, terzo comma»; c) al punto 2.3, il titolo e' sostituito dal seguente: «2.3 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»; d) al punto 10.1, il titolo e' sostituito dal seguente: «10.1 Alimenti per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»; e) al punto 10.2, il titolo e' sostituito dal seguente: «10.2 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino». Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' Allegato I al citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Allegato I - Composizione essenziale degli alimenti per lattanti dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore. I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. 1. Energia
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Modifica dell'allegato II del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'allegato II del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e' cosi' modificato: a) al punto 2.1, il titolo e' sostituito dal seguente: «2.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino»; b) al punto 2.2, la tabella e' sostituita dalla seguente, comprensiva della nota 1):
================================= | «Minimo (1) | Massimo | +===============+===============+ | 0,45 g/100 kJ | 0,8 g/100 kJ | | (1,8 g/100 | (3,5 g/100 | | kcal) | kcal) | +---------------+---------------+ -----
(1) Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 6, comma quattro-bis»;
c) al punto 2.3, il titolo e' sostituito dal seguente: «2.3 Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»; d) al punto 8.1, il titolo e' sostituito dal seguente: «8.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»; e) al punto 8.2, il titolo e' sostituito dal seguente: «8.2 Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino». Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' Allegato II al citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Allegato II - Composizione essenziale degli alimenti di proseguimento dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore. I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. 1. Energia Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5 Modifica dell'allegato III del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'allegato III, punto 3, del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, integrato ai sensi del numero 1 dell'allegato al Regolamento (CE) 1243/2008 ed ai sensi dell'allegato della direttiva 2013/46/UE, e' cosi' modificato: a) sotto il titolo «Aminoacidi e altri composti azotati» viene inserita prima delle altre la locuzione: «L- arginina e suo cloridrato»; b) alla fine dello stesso punto 3 viene aggiunta la seguente nota: «1) La L- arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui all'articolo 6, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui all'articolo 6, comma quattro-bis». Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' Allegato III al citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Allegato III - Elementi nutritivi. 1. Vitamine
Parte di provvedimento in formato grafico 3. Amminoacidi e altri composti azotati: L-arginina e suo cloridrato L-cistina e suo cloridrato L-istidina e suo cloridrato L-isoleucina e suo cloridrato L-leucina e suo cloridrato L-lisina e suo cloridrato L-cisteina e suo cloridrato L-metionina L-fenilalanina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina L-carnitina e suo cloridrato L-carnitina-L-tartrato Taurina 5'monofosfato di citidina e suo sale sodico 5'monofosfato di uridina e suo sale sodico 5'monofosfato di adenosina e suo sale sodico 5'monofosfato di guanosina e suo sale sodico 5'monofosfato di inosina e suo sale sodico 1) La L- arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui all'art. 6, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui all'art. 6, comma quattro-bis. 4. Altre sostanze nutritive: Colina Cloruro di colina Citrato di colina Bitartrato di colina Inositolo». |
| Art. 6 Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. Il titolo dell'allegato VI del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 e' sostituito dal seguente: «Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino». Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell' Allegato VI al citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Allegato VI - Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino. 1. Tenore proteico Tenore proteico = tenore di azoto × 6,25
Parte di provvedimento in formato grafico 2. Fonte proteica Proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina, costituite dal: a) 63% di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con un tenore proteico minimo pari al 95% di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70% e un tenore massimo di ceneri del 3%; b) 37% di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari all'87% di materia secca, una denaturazione delle proteine inferiore al 70% e un tenore massimo di ceneri del 3,5%. 3. Trasformazione delle proteine Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi». |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 novembre 2014
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5484
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