Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2014 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni; Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC; Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione; Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Montepulciano d'Abruzzo», cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il DM 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta: Articolo 1
1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato. 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Montepulciano d'Abruzzo», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2014
Il direttore generale: Gatto
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| Allegato Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP «Montepulciano d'Abruzzo»
Il penultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. ». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, e' sostituito dal seguente testo: «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.». «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, e' sostituito dal seguente testo: «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.». «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Alto Tirino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, e' sostituito dal seguente testo: «La deroga come sopra prevista e' concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.». «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Peligni» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, e' sostituito dal seguente testo: «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.». Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 5, Sottozona Teate, e' sostituito dal seguente testo: «Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Teate» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.». Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 5, Sottozona Teate, e' sostituito dal seguente testo: «Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».
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