Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198
Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni censuarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 1° agosto 2014;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Commissioni censuarie locali
e commissione censuaria centrale

1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle citta' individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
crescita) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2014, n. 59.
Il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 2. Revisione del catasto dei fabbricati
In vigore dal 27 marzo 2014 1. Il Governo e' delegato
ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo
1, una revisione della disciplina relativa al sistema
estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il
territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unita'
immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita,
applicando, in particolare, per le unita' immobiliari
urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il
coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle
associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni
associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili,
anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili
ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il
processo di attivazione delle funzioni catastali
decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia,
nonche' con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare
l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento
degli immobili non censiti o che non rispettano la reale
consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero
la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili
accatastati come agricoli, nonche' degli immobili abusivi,
individuando a tal fine specifici incentivi e forme di
trasparenza e valorizzazione delle attivita' di
accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonche'
definendo moduli organizzativi che facilitino la
condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica,
tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei
comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle
unita' immobiliari;
c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione
grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione
del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e
renderne possibile l'accesso al pubblico;
d) definire gli ambiti territoriali del mercato
immobiliare di riferimento;
e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di
decentramento catastale comunale gia' avviate in via
sperimentale, affinche' possano costituire modelli
gestionali flessibili e adattabili alle specificita' dei
diversi territori, nonche' semplificare le procedure di
esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese
le procedure di regolarizzazione degli immobili di
proprieta' pubblica, e le procedure di incasso e
riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;
f) operare con riferimento ai rispettivi valori
normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi
dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo;
g) rideterminare le definizioni delle destinazioni
d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali,
tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali
e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario
secondo i seguenti parametri:
1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di
consistenza, specificando i criteri di calcolo della
superficie dell'unita' immobiliare;
1.2)utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione
catastale e per ciascun ambito territoriale anche
all'interno di uno stesso comune;
1.3)qualora i valori non possano essere determinati
sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente
numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
speciale, mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta
con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri
di consistenza specifici per ciascuna destinazione
catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto
ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per
gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il
criterio reddituale, per gli immobili per i quali la
redditivita' costituisce l'aspetto prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con
riferimento alle medesime unita' di consistenza previste
per la determinazione del valore patrimoniale medio
ordinario di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra i redditi da locazione medi, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per
ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito
territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel
mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle
locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi
di redditivita' desumibili dal mercato, nel triennio
antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto
legislativo;
l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei
valori patrimoniali e delle rendite delle unita'
immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle
condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di
sopra del valore di mercato;
m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di
interesse storico o artistico, come individuate ai sensi
dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h)
e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del
presente comma, che tengano conto dei particolari e piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del
complesso dei vincoli legislativi alla destinazione,
all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.
2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera
h), numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto
della complessita' delle variabili determinanti i fenomeni
analizzati, utilizzando metodologie statistiche
riconosciute a livello scientifico.
3. Il Governo e' delegato, altresi', ad emanare, con i
decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle
commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle
funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo
procedure deflative del contenzioso, nonche' modificare la
loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze
attribuite, assicurando la presenza in esse di
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di
rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina
sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di
docenti qualificati in materia di economia e di estimo
urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria
anche indicati dalle associazioni di categoria del settore
immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente
alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa,
nonche', per le commissioni censuarie provinciali di Trento
e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle
entrate e i comuni, con particolare riferimento alla
raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie
all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite,
introducendo piani operativi, concordati tra comuni o
gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalita'
e tempi certi di attuazione dei piani medesimi nonche' al
fine di potenziare e semplificare la possibilita' di
accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei
cittadini ai dati catastali e della pubblicita'
immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari
e l'interoperabilita' dei sistemi informativi pubblici
locali, regionali e centrali in materia catastale e
territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente
lettera l'Agenzia delle entrate provvedera' a determinare,
in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno
efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della
stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere
adeguatamente;
c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la
possibilita' di impiegare, mediante apposite convenzioni
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e
dai collegi professionali, nonche' di utilizzare i dati e
le informazioni sugli immobili posseduti, forniti
direttamente dai contribuenti;
d) garantire, a livello nazionale da parte
dell'Agenzia delle entrate, l'uniformita' e la qualita' dei
processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonche' la
coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di
mercato nei rispettivi ambiti territoriali;
e) definire soluzioni sostenibili in materia di
ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e
finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni
catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;
f) utilizzare, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel
quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche
collettiva, compresi quelli telematici, per portare a
conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo
pretorio;
g) prevedere, al fine di garantire la massima
trasparenza del processo di revisione del sistema
estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di
cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di cui al comma
1, lettera i), numero 1), e delle relative note
metodologiche ed esplicative;
h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla
variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che
regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonche' alla
revisione delle sanzioni tributarie previste per la
violazione di norme catastali;
i) individuare, a conclusione del complessivo processo
di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono
applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
l) garantire l'invarianza del gettito delle singole
imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono
influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a
tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia
impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative
aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni
o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico
fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui
trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU),
prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso
e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative
all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza
e della composizione del nucleo familiare, come
rappresentate nell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui
sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena
attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso
una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro
sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali,
nonche' attraverso successive relazioni, in merito agli
effetti, articolati a livello comunale, del processo di
revisione di cui al presente articolo, al fine di
verificare l'invarianza del gettito e la necessaria
gradualita', anche mediante successivi interventi
correttivi;
n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di
tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di
tutela anticipata del contribuente in relazione
all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma
dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta
entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza;
o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi
valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita'
di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i
fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza
comunale;
p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi
la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili
alla normativa in materia di sicurezza e di
riqualificazione energetica e architettonica;
q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici
o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del
carico fiscale che tengano conto delle condizioni di
inagibilita' o inutilizzabilita' determinate da tali
eventi;
r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al
comma 1 del presente articolo e al presente comma siano
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli enti
locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
s) riformare, d'intesa con la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, la disciplina della notificazione
degli atti tavolari.
4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attivita'
previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente
essere utilizzate le strutture e le professionalita'
esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema
catastale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.
Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del
sistema fiscale e procedura)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decreti legislativi recanti la revisione del sistema
fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dei principi costituzionali, in particolare di quelli di
cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonche' del
diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000,
n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo
di irretroattivita' delle norme tributarie di sfavore, in
coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli
specifici principi e criteri direttivi indicati negli
articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo i
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante
le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai
profili della solidarieta', della sostituzione e della
responsabilita';
b) coordinamento e semplificazione delle discipline
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con
l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e
leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli
atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in
materia tributaria e delle forme e modalita' del loro
esercizio, anche attraverso la definizione di una
disciplina unitaria della struttura, efficacia ed
invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di
sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della
compensazione tra crediti d'imposta spettanti al
contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresi' conto
dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei
diversi livelli di governo, integrando o modificando la
disciplina dei tributi in modo che sia definito e
chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate, con una
relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto
d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di
salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta'
nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine
all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione
il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito
monitoraggio in ordine allo stato di attuazione
dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio
nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta
dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in
relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti
giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia
o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga
sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti
legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il
termine previsto per l'espressione del parere o quello
eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque
adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di
decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui
alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di
intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza
locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il
contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le
modalita' di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e
delle disposizioni organiche che regolano le relative
materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme
incompatibili.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si
applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.».
 
Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI
(previsto dall'art. 1, comma 1)



===================================================
|AMBITO REGIONALE |SEDI - AMBITO PROVINCIALE |
|=====================+===========================|
|VALLE D'AOSTA |AOSTA |
|---------------------+---------------------------|
|PIEMONTE |ALESSANDRIA |
| |---------------------------|
| |ASTI |
| |---------------------------|
| |BIELLA |
| |---------------------------|
| |CUNEO |
| |---------------------------|
| |NOVARA |
| |---------------------------|
| |TORINO |
| |---------------------------|
| |VERBANIA |
| |---------------------------|
| |VERCELLI |
|---------------------+---------------------------|
|LIGURIA |GENOVA |
| |---------------------------|
| |IMPERIA |
| |---------------------------|
| |LA SPEZIA |
| |---------------------------|
| |SAVONA |
|---------------------+---------------------------|
|LOMBARDIA |BERGAMO |
| |---------------------------|
| |BRESCIA |
| |---------------------------|
| |COMO |
| |---------------------------|
| |CREMONA |
| |---------------------------|
| |LECCO |
| |---------------------------|
| |LODI |
| |---------------------------|
| |MANTOVA |
| |---------------------------|
| |MILANO |
| |---------------------------|
| |MONZA |
| |---------------------------|
| |PAVIA |
| |---------------------------|
| |SONDRIO |
| |---------------------------|
| |VARESE |
|---------------------+---------------------------|
|VENETO |BELLUNO |
| |---------------------------|
| |PADOVA |
| |---------------------------|
| |ROVIGO |
| |---------------------------|
| |TREVISO |
| |---------------------------|
| |VENEZIA |
| |---------------------------|
| |VERONA |
| |---------------------------|
| |VICENZA |
|---------------------+---------------------------|
|TRENTINO ALTO ADIGE |BOLZANO |
| |---------------------------|
| |TRENTO |
|---------------------+---------------------------|
|FRIULI VENEZIA GIULIA|GORIZIA |
| |---------------------------|
| |PORDENONE |
| |---------------------------|
| |TRIESTE |
| |---------------------------|
| |UDINE |
|---------------------+---------------------------|
|EMILIA ROMAGNA |BOLOGNA |
| |---------------------------|
| |FERRARA |
| |---------------------------|
| |FORLI' |
| |---------------------------|
| |MODENA |
| |---------------------------|
| |PARMA |
| |---------------------------|
| |PIACENZA |
| |---------------------------|
| |RAVENNA |
| |---------------------------|
| |REGGIO EMILIA |
| |---------------------------|
| |RIMINI |
|---------------------+---------------------------|
|TOSCANA |AREZZO |
| |---------------------------|
| |FIRENZE |
| |---------------------------|
| |GROSSETO |
| |---------------------------|
| |LIVORNO |
| |---------------------------|
| |LUCCA |
| |---------------------------|
| |MASSA |
| |---------------------------|
| |PISA |
| |---------------------------|
| |PISTOIA |
| |---------------------------|
| |PRATO |
| |---------------------------|
| |SIENA |
|---------------------+---------------------------|
|UMBRIA |PERUGIA |
| |---------------------------|
| |TERNI |
|---------------------+---------------------------|
|MARCHE |ANCONA |
| |---------------------------|
| |ASCOLI PICENO |
| |---------------------------|
| |FERMO |
| |---------------------------|
| |MACERATA |
| |---------------------------|
| |PESARO |
|---------------------+---------------------------|
|LAZIO |FROSINONE |
| |---------------------------|
| |LATINA |
| |---------------------------|
| |RIETI |
| |---------------------------|
| |ROMA |
| |---------------------------|
| |VITERBO |
|---------------------+---------------------------|
|ABRUZZO |CHIETI |
| |---------------------------|
| |L'AQUILA |
| |---------------------------|
| |PESCARA |
| |---------------------------|
| |TERAMO |
|---------------------+---------------------------|
|MOLISE |CAMPOBASSO |
| |---------------------------|
| |ISERNIA |
|---------------------+---------------------------|
|CAMPANIA |AVELLINO |
| |---------------------------|
| |BENEVENTO |
| |---------------------------|
| |CASERTA |
| |---------------------------|
| |NAPOLI |
| |---------------------------|
| |SALERNO |
|---------------------+---------------------------|
|PUGLIA |ANDRIA |
| |---------------------------|
| |BARI |
| |---------------------------|
| |BRINDISI |
| |---------------------------|
| |FOGGIA |
| |---------------------------|
| |LECCE |
| |---------------------------|
| |TARANTO |
|---------------------+---------------------------|
|BASILICATA |POTENZA |
| |---------------------------|
| |MATERA |
|---------------------+---------------------------|
|CALABRIA |CATANZARO |
| |---------------------------|
| |COSENZA |
| |---------------------------|
| |CROTONE |
| |---------------------------|
| |REGGIO CALABRIA |
| |---------------------------|
| |VIBO VALENTIA |
|---------------------+---------------------------|
|SICILIA |AGRIGENTO |
| |---------------------------|
| |CALTANISSETTA |
| |---------------------------|
| |CATANIA |
| |---------------------------|
| |ENNA |
| |---------------------------|
| |MESSINA |
| |---------------------------|
| |PALERMO |
| |---------------------------|
| |RAGUSA |
| |---------------------------|
| |SIRACUSA |
| |---------------------------|
| |TRAPANI |
|---------------------+---------------------------|
|SARDEGNA |CAGLIARI |
| |---------------------------|
| |NUORO |
| |---------------------------|
| |ORISTANO |
| |---------------------------|
| |SASSARI |
+---------------------+---------------------------+


 
Art. 2
Commissioni censuarie locali

1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il presidente della commissione censuaria locale e' nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.
4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico o, in subordine, d'eta'.
Note all'art. 2:
Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 11 marzo
2014, n. 23, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Composizione delle sezioni
delle commissioni censuarie locali

1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.
3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;
c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.
4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.
 
Art. 4
Modalita' di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni delle commissioni censuarie locali

1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta e' operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.
 
Art. 5
Funzioni di segreteria della commissione
censuaria locale

1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.
 
Art. 6
Commissione censuaria centrale

1. La commissione censuaria centrale e' composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.
2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
4. La commissione censuaria centrale e' presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico e, in subordine, di eta'.
 
Art. 7
Composizione delle sezioni della commissione
censuaria centrale

1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale e' composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.
2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.
3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;
c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;
d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicita' immobiliare e affari legali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.
5. Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;
b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
6. Fanno parte inoltre:
a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.
 
Art. 8
Modalita' di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni della commissione censuaria centrale

1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.
3. Della nomina e' data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 9
Funzioni di segreteria e di supporto tecnico
della commissione censuaria centrale

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.
 
Art. 10
Requisiti per la nomina a componente
delle commissioni censuarie

1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di eta'.
 
Art. 11
Incompatibilita'

1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
2. Il componente di una commissione censuaria non puo' far parte di altre commissioni censuarie.
3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
 
Art. 12
Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c);
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'articolo 11;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;
e) perdono l'idoneita' fisica o psichica all'incarico.
2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.
 
Art. 13
Funzioni e durata dell'incarico

1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile.
2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attivita' e' indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed e' svolta nel rispetto dei principi di terzieta', imparzialita' ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.
 
Art. 14
Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualita' e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.
2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.
3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.
Note all'art. 14:
Per i riferimenti all'articolo 2, comma 1, lettera h),
n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n.
23, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 15
Attribuzioni della commissione censuaria centrale

1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:
a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.
2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.
3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.
4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditivita' media determinati dall'Agenzia delle entrate.
5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate puo' trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.
6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale da' parere:
a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere e' previsto come obbligatorio;
b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.
 
Art. 16
Poteri delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facolta' di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.
 
Art. 17
Sedute delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.
2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima.
3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica e, in subordine, d'eta'.
4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.
 
Art. 18
Validita' delle deliberazioni

1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validita' delle deliberazioni, il presidente della commissione puo' designare i componenti di altre sezioni.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
 
Art. 19
Scioglimento delle commissioni censuarie locali

1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, puo' disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalita' dei membri.
 
Art. 20
Spese di funzionamento

1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennita' comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Note all'art. 20:
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014) e' pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302.
Il testo vigente dell'articolo 1, comma 286, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' il seguente:
«286. Per consentire la realizzazione della riforma
del catasto in attuazione della delega in materia fiscale,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2015 al 2019.».
 
Art. 21
Insediamento delle commissioni
censuarie locali e centrale

1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o piu' componenti supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.
2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.
 
Art. 22
Disposizioni finali e abrogazione

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonche' l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 dicembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 22:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, vedi nelle note alle
premesse.
Il testo vigente degli articoli di cui al Titolo III
(Commissioni censuarie) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650,
citato nelle premesse, abrogati a decorrere dalla data di
insediamento delle nuove commissioni censuarie di cui al
presente decreto, e' il seguente:
«Titolo III
Commissioni censuarie
Art. 16
Commissioni locali e centrale
Per i lavori di formazione, di revisione e di
conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali e' coadiuvata dalle commissioni censuarie
distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e
dalla commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei
comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del
distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento
del 1971.
Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel
capoluogo di ciascuna provincia.
La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.
Si considera distretto censuario il territorio
comprendente uno o piu' comuni amministrativi o censuari
che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria
ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni
statistiche stabilite dall'Istat.
I distretti censuari sono determinati con decreto del
Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria
centrale e comunque non possono essere costituiti da piu'
di dodici comuni.
Art. 17
Composizione delle commissioni censuarie distrettuali
La commissione censuaria distrettuale e' costituita di
un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di
quattro membri ordinari supplenti. La commissione e'
integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti
per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto
funzione consultiva.
La commissione funziona in due distinte sezioni: la
prima sezione con competenza in materia di catasto terreni,
la seconda con competenza in materia di catasto edilizio
urbano.
Il presidente e' unico per le due sezioni.
Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente,
di quattro membri ordinari effettivi, di due membri
ordinari supplenti, nonche' di un membro aggregato
effettivo o del suo supplente per ciascun comune del
distretto censuario.
I dodici membri ordinari della commissione sono scelti
dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e'
compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso,
fra un numero doppio di persone designate dai Consigli
comunali dei comuni del distretto stesso.
I quattro membri aggregati sono direttamente designati
dalle giunte municipali che rappresentano.
La scelta dei membri ordinari da parte del presidente
del tribunale e' fatta come segue:
a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in
agricoltura;
b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in
edilizia.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui
al successivo art. 21.
Il presidente della commissione censuaria distrettuale
e' scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i
magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e
tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che
rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di
direttore di divisione od equiparata, residenti nella
provincia.
Alle nomine provvede, in conformita', l'intendente di
finanza con proprio decreto.
Art. 18
Designazione dei membri delle commissioni censuarie
distrettuali
I sindaci dei comuni del distretto censuario devono
comunicare per iscritto le designazioni previste dal
precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e
all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data dell'invito che sara' loro rivolto
dallo stesso intendente di finanza.
Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra
non sono pervenute o non sono complete il presidente del
tribunale procede alla scelta dei membri della commissione
censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di
finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.
Art. 19
Composizione delle commissioni censuarie provinciali
Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di
un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro
membri supplenti.
La commissione censuaria provinciale e' presieduta dal
presidente della commissione tributaria provinciale o da un
presidente di sezione della medesima commissione nominato,
su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e
penale avente sede nel capoluogo della provincia.
La commissione si articola in due sezioni composte
ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla
prima sezione e' attribuita la competenza in materia di
catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di
catasto edilizio urbano.
La presidenza delle due sezioni e' attribuita ai due
membri effettivi piu' anziani.
I membri effettivi e supplenti sono scelti dal
presidente del tribunale civile e penale avente sede nel
capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di
esperti designati:
1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri
effettivi e due supplenti;
2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per
quattro membri effettivi e due supplenti;
3) dagli ordini e collegi delle categorie
professionali, competenti in materia catastale, per due
membri effettivi.
Il presidente della commissione attribuisce a due
membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.
Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di
competenza della giunta dell'amministrazione provinciale
sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione
Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive
circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e
dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione
siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi
dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.
La designazione dei membri effettivi e supplenti e'
fatta come segue:
a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in
economia ed estimo rurale;
b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in
economia ed estimo urbano.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui
al successivo articolo 21.
Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto
entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sara'
rivolto dal competente direttore compartimentale del
dipartimento del territorio, e fatte pervenire al
presidente del tribunale civile e penale e al direttore
compartimentale del dipartimento del territorio.
Scaduto detto termine se le designazioni non sono
pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale,
procede alla scelta dei membri della commissione censuaria
provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero
richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati,
ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei
consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti
prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale
del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri,
provvede, in conformita', il direttore compartimentale con
proprio decreto.
Art. 20
Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e
provinciali
Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali
sono assistite ciascuna da un segretario nominato con
decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente
della commissione corrispondente.
Tanto il segretario della commissione censuaria
distrettuale, quanto quello della commissione censuaria
provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di
concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del
dirigente dell'ufficio stesso.
Art. 21
Requisiti per la nomina a componente delle commissioni
censuarie locali
I componenti delle commissioni distrettuali e
provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere di buona condotta;
d) avere la residenza in uno dei comuni della
provincia;
e) non aver superato, al momento della nomina, il 72°
anno di eta';
f) non aver riportato condanna a pena detentiva per
delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o
multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti
della riabilitazione.
Art. 22
Incompatibilita'
Non possono far parte delle commissioni censuarie,
finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano o che
hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonche'
coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti
di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento
dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio
permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di
polizia in attivita' di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle
imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici
erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza
o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di
carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte
dirette.
Non possono essere contemporaneamente componenti della
stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4°
grado.
Art. 23
Decadenza dall'incarico
Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni
censuarie, distrettuali e provinciali i quali:
a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;
b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilita'
previsti dall'art. 22;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di
enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per
causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni
volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;
d) risultano impossibilitati a partecipare con
continuita' alle sedute;
e) se presidenti delle commissioni, omettono di
convocare la commissione per un periodo superiore a due
mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione
catastale.
La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le finanze
su richiesta del presidente della Corte d'appello per i
componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di
finanza su richiesta del presidente del tribunale per i
componenti le commissioni distrettuali.
Art. 24
Composizione della commissione censuaria centrale
La commissione censuaria centrale e' composta di un
presidente, di venti membri effettivi e di sei membri
supplenti.
Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna
delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima
ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha
competenza in materia di catasto edilizio urbano.
Il presidente della commissione censuaria centrale e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro per le finanze.
I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati
con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
Con successivo decreto del Ministro per le finanze
vengono nominati, su proposta del presidente della
commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione,
scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.
Fanno parte di entrambe le sezioni:
a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio
e delle entrate;
b) il direttore centrale del catasto;
c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;
d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della
direzione centrale del catasto e due membri scelti tra
magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato
con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o
equiparata.
Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore
generale del Ministero delle politiche agricole, cinque
membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori
universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei
membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti
nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle
regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore
generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri
effettivi e tre supplenti scelti tra professori
universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei
membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti
nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle
regioni, dall'UPI e dall'ANCI
Art. 25
Collegio dei periti
La presidenza della commissione censuaria centrale e'
assistita da un collegio di periti i cui componenti, in
numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le
finanze tra gli ingegneri ed i geometri
dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali. Il capo del collegio e' un ingegnere della
predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a
quella di ingegnere capo.
Il collegio e' coadiuvato, in relazione alle
necessita', da altro personale dell'Amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 26
Segretario della commissione censuaria centrale
Le funzioni di segretario della commissione censuaria
centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con
proprio decreto, ad un funzionario della carriera di
concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi
tecnici erariali.
Art. 27
Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle
commissioni censuarie
I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti
identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate
unicamente all'applicazione della legge in base
all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio,
esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di
categoria o di parte.
Essi restano in carica sei anni e possono essere
confermati, seguendo il procedimento previsto dagli artt.
17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda
necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o
comunque cessati dall'ufficio.
Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio
prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al
termine stabilito per la rinnovazione della commissione.
Art. 28
Comunicazione delle nomine
La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a
componente delle commissioni censuarie distrettuali e
provinciali e' fatta dall'intendente di finanza; quella
della nomina a componente della commissione censuaria
centrale e' fatta dal Ministro per le finanze.
Art. 29
Giuramento
I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti,
all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento
pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola: «Giuro
di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo,
di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere
con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».
I presidenti delle commissioni distrettuali e
provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi
al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della
corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della
commissione centrale giura dinanzi al presidente della
Corte di cassazione.
Il giuramento dei membri e' ricevuto dal presidente in
carica della commissione.
I verbali relativi sono conservati, rispettivamente,
presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di
cassazione e la segreteria della commissione competente.
I componenti delle commissioni confermati nella carica
non sono tenuti a nuovo giuramento.
Art. 30
Attribuzione delle commissioni censuarie distrettuali
Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta
dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni
di formazione, di revisione e di conservazione del catasto
terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi
stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per
l'esecuzione delle anzidette operazioni.
In materia di catasto terreni compete ad esse di
esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e classi
dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei
prospetti stessi.
In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse
di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del
proprio distretto, il quadro delle categorie e delle
classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.
Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia
di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie
distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie
provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati
reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni
del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione.
Art. 31
Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali
Le commissioni censuarie provinciali:
a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per
i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni
della propria provincia entro il termine di sessanta giorni
successivo a quello concesso alle commissioni censuarie
distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami
sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio
distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali
esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni
distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi
ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo
caso di revisione generale degli estimi tale approvazione
resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica
da parte della commissione censuaria centrale;
b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte
tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia
di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle
categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro
il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso
alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e
l'approvazione dei prospetti stessi.
Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono
alle commissioni Censuarie distrettuali che non adottano
nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al
precedente articolo.
Art. 32
Attribuzioni della commissione censuaria centrale
La commissione censuaria centrale:
a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle
commissioni distrettuali contro le decisioni delle
commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti
delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle
categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai
rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli
comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricezione dei ricorsi stessi;
b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle
tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione
degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale -
alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe
relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle
relative alle unita' immobiliari urbane, entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti
delle tariffe stesse, che gli uffici sono tenuti a
trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla
lettera a) del primo comma dell'art. 31, anche se le
commissioni provinciali non sono state in grado, per
qualsiasi ragione, di provvedere;
c) si sostituisce alle commissioni censuarie
provinciali, che non adottano nei termini di tempo
stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le
decisioni relative devono essere adottate entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;
d) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle
operazioni catastali regolate dai decreti emessi in
attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
modificazioni, e per le quali il parere stesso e'
espressamente previsto;
e) da' parere, a richiesta degli organi competenti, in
merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta
da norme legislative e regolamentari che disciplinano
materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del
catasto;
f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della
commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze
nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;
g) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, sopra ogni questione concernente la
formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei
terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei
relativi dati ai fini tributari.
La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta'
di proporre al Ministro per le finanze:
h) di affidare a singoli componenti l'incarico di
eseguire studi di indagini particolari per l'espletamento
dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi
quelli derivanti da leggi speciali;
i) di dare incarico a professori universitari o di
istituti di istruzione superiore ed a tecnici di specifica
competenza di provvedere alla raccolta di elementi
economici attinenti al settore agricolo o a quello
dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi
estimali concernenti beni rustici o urbani.
Art. 33
Compiti del collegio dei periti
Sono compiti del collegio dei periti:
a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed
economici necessari alla commissione censuaria centrale per
le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro
compito attribuitole;
b) prestare assistenza tecnica ai membri della
commissione censuaria centrale per l'espletamento degli
incarichi agli stessi affidati.
Art. 34
Sedute delle commissioni censuarie
Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta
plenaria o in seduta di sezione.
Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta
plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per
l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di
adottare uniformi criteri di massima.
Nelle sedute plenarie della commissione censuaria
centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il
presidente di sezione piu' anziano nella carica ed in caso
di parita' di anzianita' di carica il piu' anziano di eta'.
Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie
distrettuali e provinciali, in assenza del presidente
assume tale funzione il membro piu' anziano nella carica ed
in caso di parita' di anzianita' di carica il membro piu'
anziano di eta'.
Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre
fissate dal presidente della commissione.
Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali
partecipano i membri ordinari e i supplenti nonche' i
membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente
interessati dalle questioni all'ordine del giorno.
Art. 35
Validita' delle deliberazioni
Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni
censuarie non possono deliberare se non e' presente la
maggioranza dei componenti ordinari.
I membri supplenti intervengono alle adunanze e
concorrono a formare il numero legale nell'assenza di
membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo
quando sono relatori.
Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere
prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in
caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale
esprime per ultimo il proprio voto.
Art. 36
Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e
provinciali
Quando le commissioni censuarie distrettuali e
provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito
al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per
le finanze, rispettivamente, possono disporne lo
scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le
commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle
provinciali.
Art. 37
Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale
Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali
e provinciali ha facolta' di intervenire, personalmente od
a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente
dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i
chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte
avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi
tecnici erariali.
Tale intervento e' obbligatorio se richiesto per
iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci
giorni prima dell'adunanza.
Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il
rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi
prima che sia dato inizio alla votazione.
Art. 38
Spese di funzionamento delle commissioni censuarie
distrettuali e provinciali
Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese
per quanto occorre al funzionamento delle commissioni
censuarie provinciali fanno carico alle rispettive
province, quelle per il funzionamento delle commissioni
censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario,
ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo
dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e
dei fabbricati.
Art. 39
Compensi ai componenti le commissioni censuarie
distrettuali e provinciali
Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e
provinciali ed ai rispettivi segretari e' dovuta, per
ciascun giorno di adunanza, un'indennita' in misura pari a
quella prevista per i componenti le commissioni operanti
nelle Amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno
1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.
Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono
nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le
seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:
a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato,
quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i
trasferimenti e le missioni;
b) per gli elementi che non sono funzionari dello
Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la
qualifica di direttore di divisione.
Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni
che i componenti e i segretari delle commissioni
distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle
sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti
degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.
Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati
amministrativi dello Stato che godono di trattamento
economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al
presente articolo.
Tutte le spese previste nel presente articolo fanno
carico su apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al
pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su
richiesta del presidente della commissione.
Art. 40
Compensi ai componenti la commissione censuaria
centrale
Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito
il compenso da corrispondere ai componenti la commissione
censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai
lavori della commissione stessa ed all'attivita' svolta in
dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo
stesso decreto viene anche stabilito il compenso da
corrispondere al capo del collegio dei periti e al
segretario della commissione censuaria centrale.
Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze
vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da
corrispondere ai componenti la commissione, ed ai
professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi
previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonche' ai
componenti del collegio dei periti per le indagini dirette
all'acquisizione degli elementi economici ai fini
dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle
medesime.
Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi
non possono superare, rispettivamente, il limite di lire
60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni
successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con
decreto del Ministro per le finanze di concerto col
Ministro per il tesoro.
Ai componenti la commissione che non siano funzionari
dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per
conto della commissione stessa, spettano le indennita' di
viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni
competono ai funzionari dello Stato con qualifica di
direttore generale.
Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai
componenti del collegio dei periti e al personale
dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le
indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti
disposizioni in relazione alla loro qualifica.
Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati
amministrativi dello Stato che godono di trattamento
economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al
presente articolo.
Alle spese derivanti dall'applicazione del presente
articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della
commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi
stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze.".
Il testo vigente degli articoli 41 e 42 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 650, citato nelle premesse, abrogati a
decorrere dalla data di insediamento delle nuove
commissioni censuarie di cui al presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 41.
Proroga delle attuali commissioni censuarie
Le commissioni censuarie di cui alla legge 8 marzo
1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a
funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal
primo comma del successivo art. 42.
«Art. 42.
Insediamento delle commissioni censuarie
L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal
presente decreto avra' luogo in una data unica, entro il 31
dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
prima della data stessa.
Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla
data del provvedimento previsto dal comma precedente
saranno insediate con le stesse formalita' con separati
successivi decreti.".
Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio
1993 n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi,
sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e
pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre
disposizioni tributarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, come modificato dal presente decreto
a decorrere dalla data di insediamento delle nuove
commissioni censuarie, e' il seguente:
«Art. 2.
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle
tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari
urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione
avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare
la redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano
riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle
locazioni ed avra' effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla
data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano
ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe
d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del
decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di
quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2
della legge di conversione del presente decreto, si
applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle
imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive
di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio
1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore
rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel
supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle
finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento
ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione
disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal
caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la differenza tra il reddito dei
fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e
delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali,
dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello
determinato sulla base delle tariffe e delle rendite
risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.
568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai
fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il
reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-bis. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi
presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito
territoriale e' compreso il territorio comunale, con
riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai
sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad
una o piu' categorie o classi e all'intero territorio
comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla
delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi
in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai
sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di ricezione del ricorso.
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria
provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte
dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di
ricorso presso la commissione censuaria centrale, che
decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione
del ricorso.
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di
cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonche'
sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter
entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si
considerano accolti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini
del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le
procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti
iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri
immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
1-sexies. [Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi
criteri di classificazione e di determinazione delle
rendite del catasto dei terreni che tengano conto della
potenzialita' produttiva dei suoli.
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
condizioni, le modalita' ed i termini per la presentazione
e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello
stato dei beni, nonche' delle volture in maniera
automatica, e sono altresi' stabiliti le procedure, i
sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
presentazione su supporto informatico o per via telematica.
Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari
od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine
a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite
automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati
contenuti nelle note di trascrizione presentate alle
conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52.
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie
distrettuali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle
commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle
commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650
del 1972.
1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei due membri
supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente».
1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta
comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche'
dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle
rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a
corrispondenti variazioni nella quantificazione dei
trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire
dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore
il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e
delle rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di
conversione del presente decreto, ovvero il decreto del
Ministro delle finanze di revisione generale di cui al
comma 1 del presente articolo.
2. La revisione generale della qualificazione, della
classificazione e del classamento delle unita' immobiliari
urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze
18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data
di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite
determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1,
primo e secondo periodo.
3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'articolo 1, comma 8,
del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;
degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma
5, del decreto legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la
determinazione del limite al potere di rettifica degli
uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve
essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite
catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione
del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della
revisione generale disposta, sulla base del valore unitario
di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del
Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4.
5.".
 
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