Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Visto il D.M. 18 novembre 1995 - pubblicato nella G.U. n. 283 del 4 dicembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "Colli del Sangro" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
Visto il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "Colli del Sangro", cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il D.M. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini "Colli del Sangro", al fine di meglio descrivere i riferimenti al colore per la tipologia "Pinot grigio", presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Colli del Sangro", cosi' come approvato con il citato D.M. 30.11.2011, da ultimo aggiornato con il DM 07.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "Colli del Sangro", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7.03.2014 richiamati in premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato.
2. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Colli del Sangro", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

Modifiche al disciplinare di produzione
dei vini IGP «Colli del Sangro»

All'art. 6, le caratteristiche della tipologia "Pinot grigio", sono sostituite dal seguente testo:
«"Colli del Sangro" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al ramato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.».
 
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