Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2014, n. 199
Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l'altro, l'abrogazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell'allegato B della menzionata legge di delegazione europea 2013;
Vista la decisione 2011/214/UE della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2009/158/CE;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Vista la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente il regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, in cui si prevede l'obbligo di vaccinare i piccioni viaggiatori che partecipano a gare o ad esposizioni;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale ed in particolare l'allegato IV;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM );
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE che abroga la direttiva 72/462/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
Vista la decisione 2009/712/CE che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunita' di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57, recante attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2014, recante le modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM ), ed in particolare l'articolo 116 e l'allegato XIV in materia di norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;
Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: "decreto", stabilisce norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni in provenienza da Paesi terzi, di seguito denominate: "importazioni", aventi ad oggetto uova da cova e pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.
Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 6
agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194,
cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013.
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva 2009/15/CE del Consiglio relativa alle
norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e
le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e
uova da cova (versione codificata) (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n.
L 343.
- La decisione 18 febbraio 2011, n. 2011/114/UE recante
modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un
programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli
stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il
numero C(2011) 938] e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
febbraio 2011, n. L 46.
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186,
S.O
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n. 142,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo
1993, n. 587 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
veterinaria per gli scambi intercomunitari e le
importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e
uova da cova) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 1994, n. 27.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93
(Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva
91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli
veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi
terzi e introdotti nella Comunita' europea) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, S.O..
- La decisione 22 giugno 1995 n. 95/410/CE del
Consiglio che stabilisce le norme relative al test
microbiologico per campionatura da effettuare nello
stabilimento di origine del pollame da macellazione
destinato alla Finlandia e alla Svezia e' pubblicata nella
G.U.C.E. 11 ottobre 1995, n. L 243. Inizio applicazione il
1° luglio 1995.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 657 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro
la malattia di Newcastle) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28
(Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.
- Il regolamento (CE) 30 marzo 2004 n. 599/2004
concernente l'adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi
intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale
e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94.
- Il regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM) e' pubblicato nella G.U.U.E. 16
novembre 2007, n. L 299.
- Il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47
(Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per le importazioni e il transito
nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica
le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la
direttiva 72/462/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2007, n. 84.
- Il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 617/2008
recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di
commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di
volatili da cortile e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2008, n. L 168.
- La decisione 18 settembre 2009 n. 2009/712/CE che
attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto
riguarda le pagine informative su Internet contenenti
elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati
membri conformemente alla normativa veterinaria e
zootecnica comunitaria [notificata con il numero C(2009)
6950] (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 19 settembre 2009, n. L 247.
- Il regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008 che
istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o
compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il
transito nella Comunita' di pollame e prodotti a base di
pollame e che definisce le condizioni di certificazione
veterinaria e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 agosto 2008, n.
L 226.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
(Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che
abroga la direttiva 92/40/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2010, n. 34, S.O.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57
(Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le
procedure di redazione degli elenchi e di diffusione
dell'informazione in campo veterinario e zootecnico) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2010, n. 92.
- Il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013
(Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe
informatizzata delle aziende avicole, in attuazione
dell'art. 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2014, n.
22.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O..
 
Allegato I

di cui all'articolo 4

Laboratorio nazionale di riferimento
per le malattie aviarie

L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), in qualita' di laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie di cui all'articolo 4, individuato con decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, e' responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto. A tale fine:
a) puo' fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;
b) controlla la qualita' dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui al presente decreto;
c) organizza periodicamente prove comparative.
 
Allegato II

di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16

Riconoscimento degli stabilimenti
Capitolo I
Norme generali

1. Per ottenere il riconoscimento dalla regione territorialmente competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:
a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;
b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorita' centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;
c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);
d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovra' comportare:
almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformita' delle disposizioni del capitolo II;
la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorita' veterinaria del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento;
e) devono contenere solo il pollame.
2. La regione territorialmente competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che puo' essere identico a quello gia' assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Capitolo II
Impianti e funzionamento
A. Stabilimenti di selezione e di moltiplicazione ed allevamento.
1. Impianti.
a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano piu' specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate;
b) gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario;
c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo piu' appropriato.
2. Governo dell'allevamento.
a) La tecnica di allevamento sara' fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario»;
b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:
dallo stabilimento stesso, e/o
da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Unione europea parimenti riconosciuti in conformita' dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto;
da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente al regolamento (CE ) 798/2008;
c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;
d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;
e) le uova sono:
raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al piu' presto dopo essere state deposte;
pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purche' la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;
confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato;
f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi;
g) per ciascun gruppo viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno 5 anni dopo l'eliminazione dei gruppi in cui sono indicati:
le entrate e le uscite di volatili;
le prestazioni produttive;
la morbilita' e la mortalita', precisando le relative cause;
gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;
la provenienza del pollame;
la destinazione delle uova;
h) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. B. Incubatoi.
1. Gli impianti.
a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permettera' di separare i vari settori:
magazzinaggio e classificazione delle uova,
disinfezione,
preincubazione,
schiusa,
preparazione e condizionamento delle spedizioni;
b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini),
c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.
2. Il funzionamento.
a) Il funzionamento e' fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale;
b) le uova da cova devono provenire:
da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunita' riconosciuti in conformita' dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto;
da importazioni da paesi terzi effettuate in conformita' del regolamento (CE) 798/2008;
c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;
d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;
e) le operazioni di disinfezione riguardano:
le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un Paese terzo, purche' non siano state gia' disinfettate nell'allevamento di origine;
gli incubatoi, regolarmente,
i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa;
f) un programma di controllo della qualita' microbiologica consentira' di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio;
g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorita' veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere;
h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo:
la provenienza delle uova e la data d'arrivo,
i risultati della schiusa,
le anomalie constatate,
gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,
gli eventuali programmi di vaccinazione,
il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,
la destinazione dei pulcini di un giorno;
i) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

Capitolo III
Programma di controllo sanitario delle malattie

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrita' e gli articoli 14 e 15, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D. A. Infezioni da Salmonella pullorum [1], Salmonella gallinarum [2] e Salmonella arizonae [3].
1. Specie interessate:
a) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;
b) Salmonella arizonae: tacchini.
2. Programma di controllo sanitario:
a) l'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (1) ;
b) i campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (2) ;
c) arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. E' possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) [ (3) (4) ];
d) quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum o Salmonella arizonae mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici;
e) l'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento piu' opportuno per l'individuazione della malattia in questione;
f) i campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami;
g) le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la Salmonella enteritidis, qualora esso sia impiegato (5) . Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se e' stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo. B) Infezioni da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis.
1. Specie interessate:
a) Mycoplasma gallisepticum: galline e tacchini;
b) Mycoplasma meleagridis: tacchini.
2. Programma di controllo sanitario:
a) la presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata;
b) i campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di Mycoplasma meleagridis, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini;
c) gli esami per l'individuazione del Mycoplasma gallisepticum o del Mycoplasma meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuita' l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi. C. Risultati e misure da adottare.
Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV. D. Nel caso di stabilimenti comprendenti piu' unita' di produzione distinte, l'autorita' veterinaria competente puo' derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unita' di produzione sane di uno stabilimento infetto, purche' il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unita' di produzione, nonche' le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unita' di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unita' di produzione all'altra.

Capitolo IV
Criteri per la sospensione o il ritiro
del riconoscimento di uno stabilimento

1. Il riconoscimento di uno stabilimento e' sospeso:
a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano piu' soddisfatte;
b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,
se:
si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,
lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui e' stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,
un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione e' stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;
c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione;
d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformita' dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:
a) e' stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;
b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis;
c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
3. Il ripristino del riconoscimento e' soggetto alle condizioni seguenti:
a) se il riconoscimento e' stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso puo' essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purche' sia stata effettuata la macellazione sanitaria;
b) se il riconoscimento e' stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:
Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento puo' essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,
Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis, il riconoscimento puo' essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.

(1) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle
galline possono talvolta dare come risultato una proporzione
inaccettabile di reazioni falsamente positive.

(2) Si noti che i campioni ambienta non sono generalmente appropriati
per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della
Salmonella gallinarum ma sono invece adatti per la Salmonella
Arizonae.

(3) Si noti che e' utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto
in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio
l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.

(4) La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono
facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport
Vassilidialis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della
salmonella spp zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo e' adatto per
la Salmonella arizonae.

(5) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere
tra la risposta all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella
gallinarum e la risposta alla vaccinazione contro questo
sierotipo.
 
Allegato III

di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12

Requisiti per le vaccinazioni del pollame

1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorita' competente di qualsiasi Stato membro;
2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.
3. In caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;
b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:
i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non e' stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.
 
Allegato IV

Modelli Certificati sanitari per gli scambi intracomunitari

N. 6 Modelli.
 
Allegato V

Malattie con obbligo di dichiarazione

-
Influenza aviaria.
Malattia di Newcastle.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia (Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;
d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova;
e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al macello per essere macellati entro il piu' breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;
g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;
h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che comprende meno di 20 unita';
i) azienda: un impianto, che puo' includere uno stabilimento, utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita':
1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;
4) stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;
m) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini da un giorno;
n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorita' veterinaria e sotto la responsabilita' della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui al presente decreto;
o) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i test diagnostici prescritti dal presente decreto;
p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario, ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario del pollame di uno stabilimento;
q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;
r) focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o piu' casi sono stati ufficialmente confermati;
s) quarantena: impianto in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;
t) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione;
u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i veterinari;
v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello nazionale dall'autorita' competente di cui alla lettera aa) ovvero dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;
z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;
aa) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31
gennaio 2007, n. 47, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri
dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai
quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e
90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni;
b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una
parte di un Paese terzo in provenienza dal quale e'
autorizzata l'introduzione nella Comunita' degli ungulati
di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco
predisposto in sede comunitaria ai sensi della decisione
1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue
successive modificazioni;
c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati
dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad
effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a
procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;
d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.».
 
Art. 3
Stabilimenti riconosciuti idonei
agli scambi intracomunitari

1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorita' regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica apportata al piano nazionale e' comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.
2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella BDN l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le modalita' e ai sensi della decisione 2009/712. L'elenco dei citati stabilimenti e' consultabile nel sito web istituzionale del Ministero della salute.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 9, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 4 (Anagrafe informatizzata delle aziende
avicole). - 1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie
locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi
zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le
informazioni relative a tutte le aziende avicole a
carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere
non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di
250 capi.
2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente
nella banca dati di cui al comma 1 devono includere
necessariamente anche i dati concernenti la
georeferenziazione delle suddette aziende.
3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per
l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e
2.».
- Per i riferimenti normativi della decisione della
Commissione 2009/712/CE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Laboratorio nazionale di riferimento

1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I e' responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.
 
Art. 5

Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame
riproduttore e da reddito

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla autorita' regionale territorialmente competente sulla base delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;
b) all'atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile.
 
Art. 6
Requisiti specifici per le uova da cova

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse agli scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della spedizione:
a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti:
1) hanno soggiornato da piu' di sei settimane in uno o piu' stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel territorio dell'Unione;
2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato III;
3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato:
3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; ovvero
3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione piu' recente e' stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di malattie contagiose per il pollame;
b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale ad una disinfezione.
2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che puo' essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
617/2008, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Requisiti specifici per i pulcini di un giorno

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un giorno che:
a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6;
b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).
 
Art. 8
Requisiti specifici per il pollame riproduttore
e da reddito

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame riproduttore e da reddito che al momento della spedizione:
a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o piu' stabilimenti con i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a);
b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
c) e' stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, nel corso del quale non e' stato rilevato alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.
 
Art. 9
Requisiti per il pollame da macellazione

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, puo' essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da una azienda:
a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni;
b) che non e' soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
c) in cui al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile.
 
Art. 10
Requisiti specifici per il pollame da macello
destinato alla Finlandia e alla Svezia

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia e' altresi' sottoposto, in attuazione di quanto previsto dalla decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, ad un test microbiologico su campioni ufficiali nello stabilimento di origine per i sierotipi di salmonelle non riportate nell'allegato II, capitolo III, lettera A.
2. La procedura di campionamento ed i relativi metodi diagnostici sono fissati sulla base del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Finlandia e dalla Svezia.
3. Il campionamento non e' necessario per il pollame da macello proveniente da uno stabilimento cui si applica un programma riconosciuto equivalente secondo la procedura comunitaria.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi della decisione 22 giugno
1995, n. 95/410/CE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di
selvaggina da ripopolamento

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, puo' essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame di piu' di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento che al momento della spedizione proviene da un'azienda:
a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non e' stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;
b) che non e' soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
c) che non presenta alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, nelle 48 ore che precedono la spedizione sul branco di cui fanno parte i volatili;
d) situata al di fuori di una zona soggetta a divieti istituiti in applicazione alla legislazione vigente per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile.
 
Art. 12
Requisiti per le piccole partite di pollame
e uova da cova

1. Alle piccole partite di pollame e uova da cova oggetto di scambi comunitari non si applicano i requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' quelli indicati nell'articolo 16.
2. Le piccole partite di cui al comma 1 possono essere oggetto di scambi intracomunitari qualora:
a) al momento della spedizione provengono da branchi con i seguenti requisiti:
1) hanno soggiornato nell'Unione dalla schiusa o da almeno tre mesi;
2) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;
3) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
4) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
5) provenienti da una azienda situata al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile;
b) il pollame destinato allo scambio intracomunitario e' stato sottoposto, nel mese che precede la spedizione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III, con esito negativo;
c) le uova da cova o i pulcini di un giorno destinati allo scambio intracomunitario provengono da un branco di origine che nei tre mesi che precedono la spedizione e' stato sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum tale da consentire di individuare, con un grado di affidabilita' del 95 per cento, un'infezione avente prevalenza del 5 per cento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle partite comprendenti ratiti o uova da cova di ratiti.
 
Art. 13

Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione
contro la malattia di Newcastle

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova verso gli Stati membri o regioni di Stati membri a cui e' riconosciuto lo status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' si applicano le seguenti disposizioni:
a) le uova da cova provengono da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
1) non sono vaccinati;
2) sono stati vaccinati con vaccino inattivato;
3) sono stati vaccinati con vaccino vivo almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;
b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) sono vaccinati contro la malattia di Newcastle;
2) provengono da uova da cova conformi alle condizioni di cui alla lettera a);
3) provengono da incubatoi in cui i metodi di lavorazione garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);
c) il pollame riproduttore e da reddito deve soddisfare i seguenti requisiti:
1) non e' vaccinato contro la malattia di Newcastle;
2) e' stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in una azienda d'origine o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, in cui nessun volatile e' vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione e' stato ivi introdotto durante detto periodo, fermo restando che nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di quarantena;
3) e' stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite dalla Commissione europea;
d) il pollame da macellazione proviene da branchi che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
1) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle sono nelle condizioni di cui alla lettera c), numero 3);
2) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento dello status di 'Zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle' per l'intero territorio nazionale e solo per alcune regioni di esso, il Ministero della salute puo' presentare alla Commissione europea un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari, predisposto sulla base degli elementi di cui all'articolo 15.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle e' attribuito ad una regione sulla base dei seguenti criteri:
a) l'assenza di autorizzazioni alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657;
b) i branchi di riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle;
c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
4. La Commissione europea puo' sospendere il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle in uno dei seguenti casi:
a) mancato controllo di una grave epizoozia della malattia di Newcastle;
b) abolizione delle restrizioni legislative concernenti i divieti di vaccinazione in massa contro la malattia di Newcastle.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 16. - 1. L'autorita' competente puo' autorizzare
o rendere obbligatoria la vaccinazione contro la malattia a
scopo di profilassi o per integrare le misure di lotta
applicate in caso di comparsa della malattia stessa,
mediante vaccini la cui immissione in commercio sia stata
autorizzata dal Ministero della sanita'.».
 
Art. 14
Programmi di controllo

1. Il Ministero della salute puo' sottoporre all'approvazione della Commissione europea un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una o piu' malattie cui e' sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi, che contiene le seguenti informazioni:
a) la situazione della malattia nel territorio;
b) la giustificazione del programma, data l'entita' della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
c) la zona geografica in cui il programma sara' applicato;
d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti ed il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonche' le procedure relative ai test;
e) la procedura di controllo;
f) le misure da assumere in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento;
g) le misure da assumere in caso di risultati positivi accertati all'atto dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione apportata ai programmi di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione europea per l'approvazione.
 
Art. 15

Procedura per il riconoscimento di Territorio indenne da una delle
malattie cui e' sensibile il pollame

1. Qualora il Ministero della salute, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso, ritiene che il territorio nazionale e' totalmente o parzialmente indenne da una o piu' malattie cui e' sensibile il pollame, presenta una relazione alla Commissione contenente le seguenti informazioni:
a) la tipologia della malattia e la cronistoria della comparsa della stessa sul territorio;
b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia e' obbligatoriamente dichiarata alle autorita' competenti;
c) la durata del controllo effettuato;
d) l'indicazione dell'eventuale periodo durante il quale e' stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 1, la Commissione europea concede il riconoscimento di territorio indenne, con le garanzie generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.
3. La Commissione europea, a seguito della comunicazione a cura del Ministero della salute delle eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 1, puo' modificare o eliminare le garanzie di cui al comma 2.
 
Art. 16
Condizioni generali per il trasporto

1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati in contenitori nuovi a perdere, progettati per essere utilizzati una sola volta e successivamente distrutti ovvero riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.
2. I contenitori di cui al comma 1 sono utilizzabili per il trasporto secondo le seguenti condizioni:
a) contengono i pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
b) hanno un'etichetta indicante:
1) lo Stato membro e la regione di origine;
2) il numero di riconoscimento dello stato di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.
3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Il pollame riproduttore o da reddito e' trasportato in scatole o gabbie:
a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.
5. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno sono spediti entro il piu' breve termine allo stabilimento di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente decreto.
6. Il pollame da macellazione e' avviato entro il piu' breve termine al macello di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente decreto.
7. Il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento e' avviato quanto prima al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione di quello che soddisfa le condizioni stabilite dal presente decreto.
8. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:
a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il piu' possibile la perdita di piume durante il trasporto;
b) facilitare l'osservazione dei volatili;
c) consentire la pulitura e la disinfezione.
9. I mezzi di trasporto, i contenitori, le scatole e le gabbie riutilizzabili sono puliti e disinfettati prima e dopo lo scarico, secondo le istruzioni del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
 
Art. 17
Condizioni specifiche per il trasporto

1. Il trasporto del pollame di cui all'articolo 16, commi 5, 6 e 7, e' vietato attraverso zone dichiarate infette per l'influenza aviaria o per la malattia di Newcastle, a meno che non si svolge su grandi assi stradali o ferroviari.
 
Art. 18
Documentazione sanitaria

1. Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:
a) conforme al modello di cui all'allegato IV completato in conformita' con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale firmato da un veterinario ufficiale;
b) firmato dal veterinario ufficiale;
c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
d) valido per la durata di cinque giorni;
e) costituito da un unico foglio;
f) previsto per un unico destinatario;
g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.
Note all'art. 18:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 30
marzo 2004, n. 599/2004, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19
Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18

1. Il Ministro della salute puo' concedere ad uno o piu' Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocita', autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali e' consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato di cui all'articolo 18.
 
Art. 20
Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari
di pollame ed uova da cova

1. Agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia e le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 21

Elenco Paesi terzi o parti di essi da cui e' possibile importare
pollame e uova da cova

1. Sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova provenienti da Paesi terzi o da parti di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 22

Stato sanitario del Paese terzo speditore rispetto all'influenza
aviaria e alla malattia di Newcastle

1. Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 798/2008, e successive modificazioni, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi, o parti di essi, che rispetto all'influenza aviaria ed alla malattia di Newcastle si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) sono oggetto di denuncia obbligatoria;
b) sono indenni da tali malattie;
c) sebbene non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste per l'influenza aviaria dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, e per la malattia di Newcastle dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8
agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 9, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 23
Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi
di pollame ed uova da cova

1. L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova da cova che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 e' autorizzata soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che:
a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni;
b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a seconda delle specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione.
Note all'art. 23:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8
agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 24
Certificazione sanitaria per le importazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23, al momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore.
2. Il certificato di cui al comma 1:
a) e' rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;
b) e' redatto in lingua italiana;
c) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni attuative adottate in sede comunitaria;
d) ha una validita' di cinque giorni;
e) e' costituito da un unico foglio;
f) ha un solo destinatario;
g) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.
3. Il modello del certificato di cui al presente articolo e' riportato nell'allegato I - parte II del regolamento n. 798/2008.
Note all'art. 24:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8
agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 25
Condizioni specifiche per l'importazione
di pollame da macellazione

1. Il pollame da macellazione importato al momento dell'arrivo e' condotto direttamente ed immediatamente al macello per essere abbattuto entro 72 ore dall'arrivo.
 
Art. 26
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque effettua uno scambio intracomunitario in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 e' soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque introduce nel territorio italiano pollame ed uova da cova in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 e' soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 25.000 euro a 100.000 euro.
3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, alle fattispecie di cui al presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nonche' quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
4. Salvo che il fatto costituisce reato, qualora le autorita', secondo gli ambiti di rispettiva competenza, nel corso delle attivita' di controllo accertano una o piu' violazioni ritenute di lieve entita', tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista; forniscono altresi' al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarita' e sospendono l'attivita' per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non corre dalla diffida e fino a quando le autorita' verifichino la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarita' e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorita' verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale comminate per le violazioni previste dal presente decreto sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della salute per essere destinati al potenziamento delle attivita' di accertamento di cui al comma 5.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n.
689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative). - Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
o commette piu' violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma
soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive
di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di
diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 2
dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia'
intervenuta sentenza passata in giudicato.».
- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 9 citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 57 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati all'art.
5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo
di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo
sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda
da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le
informazioni al Servizio veterinario delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio di cui all'art.
4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 200 a euro 3000.
3. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie
alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi
degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli
articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49 e' punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro
30.000.
4. Chiunque viola il divieto di movimento imposto a
norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera d), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000.
5. Chiunque viola le prescrizioni in materia di
operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per
l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria dettate
dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 48 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500 a euro 30.000.
6. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'art.
52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini anti-influenzali per
scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli
animali delle specie sensibili senza l'autorizzazione
prevista dal medesimo articolo, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300 per ogni
animale vaccinato.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
quanto disposto dall'art. 50, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000.
8. L'Azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio procede all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo con le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per
quanto compatibili.
9. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito
dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in
materia di lotta contro le malattie animali e nelle
relative emergenze sono introitate dalle Regioni e dalle
Province autonome che le destinano al finanziamento dei
Centri locali di lotta contro le malattie animali e al
potenziamento dei servizi veterinari.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 17. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque introduce nel territorio italiano ovvero nel
territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera
italiana per essere destinati ad altro Stato membro della
Comunita' gli animali indicati nell'art. 5, in violazione
delle prescrizioni rispettivamente stabilite dal comma 1
del medesimo articolo, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire
novanta milioni.
2. Chiunque effettua il transito sul territorio
nazionale degli animali provenienti da Paese terzo con
destinazione ad altro Paese terzo della Comunita', senza
richiedere l'autorizzazione o in violazione delle
prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 9, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal
veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera
nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 11,
comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua l'importazione di animali in violazione delle
condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dodici milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
introduce nel territorio italiano gli animali, nei casi
previsti dal presente decreto, senza presentarli ad un
posto d'ispezione frontaliero ovvero non rispettando la
destinazione ad uno Stato membro della Comunita',
inizialmente dichiarata, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire
novanta milioni.».
- Il testo degli articoli 14 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
«Art. 18 (Ordinanza - ingiunzione). - Entro il termine
di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza - ingiunzione puo'
essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
 
Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 28
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 28:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, si veda
nelle note alle premesse.
 
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