Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 dicembre 2014 |
Modifica del decreto 1º agosto 2011, recante «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Vista in particolare la procedura di cui all'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite; Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2010, n. 5195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria; Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2011, n. 5389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 2011, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"»; Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2014, n. 6623, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013, con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Vista la nota 20 febbraio 2014 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea fa presente che restrizioni al confezionamento del prodotto finale devono essere debitamente giustificate, per cui la questione in merito all'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale della I.G. «Grappa» e' ancora aperta e necessita di un ulteriore approfondimento; Ravvisata l'opportunita' di differire l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 1° agosto 2011, come modificato dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 10 dicembre 2013 e 19 giugno 2014, e' differito al 1° luglio 2015. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2014
Il Ministro: Martina
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