Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2014
Modalita' di realizzazione del programma di dismissione dei beni mobili dell'amministrazione della Difesa.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale prevede che: «Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici»;
Visto l'art. 1, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione»;
Visto l'art. 1, comma 17 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto disposto al successivo comma 18»;
Visto l'art. 1, comma 18 del decreto-legge n. 95/2012 il quale prevede che «Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza»;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Regolamento dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 310 «Cessione di beni mobili a titolo oneroso»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, il Titolo V concernente «Dismissione di beni mobili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Considerata la necessita' di procedere alla realizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, avvalendosi di Consip S.p.A., del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili, in attuazione dell'art. 1, commi 19 e 20 del decreto-legge n. 95/2012, quale misura volta al miglioramento dell'efficienza, della rapidita' e della trasparenza dei processi di dismissione nonche' alla diminuzione dei relativi costi;
Considerato che il presente decreto costituisce una prima attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e che lo stesso reca le modalita' di realizzazione del Programma di dismissione ivi previsto con specifico riferimento all'Amministrazione cui si applica il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero l'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti, ai sensi della normativa vigente, in tema di dismissione di beni mobili, in considerazione delle specificita' e delle peculiarita' previste dalla normativa vigente per le procedure di dismissione dei beni mobili rientranti nella disponibilita' di tale Amministrazione;
Considerata la conseguente necessita' di prevedere la disciplina di dettaglio di carattere esecutivo e la disciplina attuativa ai fini della concreta applicazione delle sopra richiamate disposizioni in tema di dismissione dei beni mobili con particolare riferimento a quelli rientranti nella disponibilita' del Ministero della Difesa;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, in esecuzione ed attuazione dell'art. 1, commi 19 e 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le prime modalita' di realizzazione del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili dell'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti in tema, (di seguito anche «Amministrazione»), ponendo la disciplina di dettaglio e stabilendo le modalita' di finanziamento del Programma nonche' le modalita' di versamento delle somme derivanti dalle dette procedure all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ivi prevista. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere previste ulteriori modalita' di realizzazione del Programma.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i beni oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' i beni oggetto di specifiche normative di settore.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Procedure di dismissione

1. Nell'ambito del Programma, alle dismissioni dei beni mobili dell'Amministrazione della Difesa si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attivita' di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attivita' di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili, secondo le modalita' di seguito previste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ferma restando l'applicazione di eventuale normativa di settore.
 
Art. 3
Adesione al Programma

1. Al fine di aderire al Programma, l'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti - previa richiesta, da inviare secondo le modalita' ed i termini riportati sul sito www.mef.gov.it, con indicazione delle categorie merceologiche, dei volumi e dei valori stimati dei beni che si intendono dismettere nel biennio successivo - stipula con il Dipartimento del Tesoro e con Consip un accordo di servizio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la disciplina - fermo restando quanto espressamente disciplinato nel presente decreto - dei relativi rapporti, ivi compresi i profili relativi a: ruoli e responsabilita'; attivita' di competenza ed obblighi; modalita' di pianificazione e monitoraggio delle attivita'. Nei detti accordi di servizio sono, altresi', indicati i progetti innovativi da finanziare con i proventi derivanti dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, secondo quanto disciplinato al successivo art. 9.
 
Art. 4
Ruolo del Dipartimento del Tesoro

1. Il Dipartimento del Tesoro, in qualita' di titolare del Programma, svolge, sulla base del modello di funzionamento di cui all'allegato al presente decreto e secondo i termini e le modalita' definite nella convenzione di cui al successivo art. 6, funzioni di indirizzo strategico, orientamento, supervisione e monitoraggio del Programma.
 
Art. 5
Attivita' di Consip S.p.A.

1. Consip, in qualita' di soggetto di cui il Dipartimento del Tesoro si avvale per la realizzazione del Programma di cui al precedente art. 1, svolge, sulla base del modello di funzionamento di cui all'allegato al presente decreto e secondo i termini e le modalita' definite nella convenzione di cui al successivo art. 6 e negli accordi di servizio di cui al precedente art. 3, le corrispondenti attivita' attuative ed esecutive.
2. A tal fine, Consip con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, procede:
a) all'elaborazione, sulla base dell'elenco e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7, comma 1, della stima del valore dei beni oggetto di dismissione, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi nonche' alla valutazione in ordine alla fattibilita' delle procedure da realizzare ai sensi del successivo art. 7;
b) secondo quanto indicato nella valutazione di fattibilita', approvata dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7, comma 2, allo svolgimento, per conto della stessa, delle procedure di dismissione per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione ovvero allo svolgimento delle attivita' di supporto per le cessioni di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 
Art. 6
Convenzione

1. Per la realizzazione delle attivita' del Programma, il Dipartimento del Tesoro, e Consip stipulano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una convenzione per la disciplina dei relativi rapporti - ivi compresi quelli di natura economica-finanziaria, nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione sulla base di quanto previsto al successivo art. 8.
 
Art. 7
Attivita' dell'Amministrazione aderente

1. L'Amministrazione aderente al Programma secondo quanto previsto al precedente art. 3, invia a Consip, con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, l'elenco dei beni da dismettere con indicazione degli elementi necessari per l'elaborazione, da parte di Consip, della stima del valore dei beni, secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 2 lettera a).
2. Successivamente, con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, l'Amministrazione riceve da Consip la valutazione sulla fattibilita' della procedura di dismissione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera a), ai fini della relativa approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale approvazione costituisce conferimento di delega a Consip per lo svolgimento, ai sensi del precedente art. 2, della procedura di dismissione per conto dell'Amministrazione medesima. Nel caso di cessione di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l'Amministrazione aderente procede allo svolgimento delle relative attivita' con il supporto di Consip.
3. L'Amministrazione aderente riceve da Consip la comunicazione dei risultati della procedura di dismissione svolta dalla stessa Consip, ai fini della successiva stipula, da parte dell'Amministrazione medesima, del relativo contratto. L'Amministrazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al successivo art. 8, da' comunicazione dell'avvenuta stipula alle seguenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze:
a) Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa;
b) Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.
 
Art. 8
Finanziamento, versamento e riassegnazione
delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione

1. I proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate nel contesto del Programma vengono versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' ed i termini indicati nel bando o negli avvisi o nella documentazione afferenti alla singola procedura.
2. Una quota pari all'80% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissioni realizzate nel contesto del Programma viene riassegnata ai programmi dello stato di previsione dell'Amministrazione aderente per la destinazione a progetti innovativi indicati nel relativo accordo ai sensi di quanto previsto al successivo art. 9 «Progetti innovativi» e al precedente art. 3, comma 1.
3. Nell'ambito della rimanente quota del 20% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate ai sensi del presente decreto viene effettuata la riassegnazione al programma dello stato di previsione del Dipartimento del Tesoro nei limiti delle risorse necessarie per la copertura dei costi di realizzazione del Programma, ivi compresi i costi relativi allo svolgimento delle attivita' da parte di Consip S.p.A.
4. In ogni caso, dalle procedure di dismissione disciplinate dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 9
Progetti innovativi

1. I progetti innovativi da finanziare con i proventi derivanti dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, sono individuati negli accordi di cui al precedente art. 3, comma 1, tra i progetti volti alla modernizzazione, all'efficientamento e alla sostenibilita' dell'azione amministrativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti di dematerializzazione e digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, i progetti di riduzione dell'impatto ambientale delle attivita' dell'Amministrazione, ivi compresi i progetti di bonifica ambientale, e i progetti di sicurezza informatica.
 
Art. 10
Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra il Dipartimento del Tesoro, Consip e l'Amministrazione ai sensi del presente decreto vengono effettuate in via telematica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 44
 
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