Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014 |
Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia medesima; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 101 del 2013, e che con il medesimo decreto, sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale oggetto di trasferimento, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza; Visto, altresi', il medesimo art. 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture, e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo Ministero, che i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e che al personale dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che, nelle premesse, ha individuato, "per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unita' dirigenziali di prima fascia e numero 21 unita' dirigenziali di seconda fascia"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale e' stato nominato il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo contratto individuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) e presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica degli investimenti pubblici (NUVEC); Considerata la necessita' di individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriale, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia in relazione alle funzioni rispettivamente attribuite; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico del 4 novembre 2014 con la quale sono individuate le risorse umane da trasferire a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013; Considerato che, ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 il diritto di opzione da parte del personale interessato poteva essere esercitato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della relativa legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto-legge n. 101del 2013, il personale in servizio presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico era pari a 279 unita', ad esclusione del personale in servizio alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali; Considerato che 29 unita' di personale hanno esercitato il diritto di opzione entro la data prevista e, conseguentemente, restano nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico; Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 101 del 2013 le unita' di personale di ruolo da trasferire all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio e' pari a 250, di cui 4 dirigenti di prima fascia, 17 dirigenti di seconda fascia, di cui 1 con incarico di prima fascia, e 229 unita' appartenenti al ruolo del personale non dirigenziale; Considerato, inoltre, che un dirigente generale, nelle more dell'adozione del presente decreto di trasferimento e' stato collocato in quiescenza; Considerato che, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale e' stato nominato il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale e' stato previsto che il Direttore, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo, si avvalga delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriale; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII, quadriennio normativo 2006 -2009 sottoscritto il 4 agosto 2010, dai quali si evince la corrispondenza professionale tra il personale dirigente delle predette aree; Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto l'ordinamento professionale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009 e, in particolare, la tabella allegato 1 di trasposizione automatica del sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che e' identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che e' equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione all'orario di lavoro; Informate le organizzazioni sindacali; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonche' quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
Decreta:
Art. 1 Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, di seguito denominato decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trasferisce le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Trasferimento del personale del Dipartimento per lo sviluppo economico
1. Il personale del Dipartimento per lo sviluppo e coesione - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge, e' trasferito, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, secondo le seguenti modalita': a) il personale individuato attraverso le procedure selettive di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, e' trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 1; b) il restante personale, nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 2, transita dai ruoli del Ministero dello sviluppo economico ai ruoli dell'Agenzia, nei quali e' inquadrato anche in sovrannumero ai sensi del medesimo art. 10, comma 5, del decreto-legge. Tale personale mantiene il trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonche' l'inquadramento previdenziale di provenienza, senza che da cio' derivino sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. 2. A seguito del disposto del comma 1, lettere a) e b), in attuazione del medesimo art. 10, comma 5, del citato decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' ridotta la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente al contingente di personale trasferito, con riferimento al personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali. Per quello dirigenziale la riduzione e' stata operata con decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158. 3. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' rideterminata in aumento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazione, in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata tab. 3. 4. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al personale non dirigenziale e' rideterminata in aumento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,in misura corrispondente al contingente di personale di cui alla tab. 4. A tal fine si procede in base alla tabella di trasposizione automatica, di cui all'allegato 1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 31 luglio 2009, nel sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che e' identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che e' equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione in materia di orario di lavoro. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia provvedono ad adeguare le rispettive strutture organizzative, ai sensi della normativa vigente.
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| Art. 3 Trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale
1. Le risorse finanziarie afferenti il trattamento economico del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sono quantificate (cfr.tab. 5): a) con riferimento al personale dell'Agenzia in euro 10.300.991,00 per il 2015, in euro 10.284.152,00 per il 2016 ed in euro 10.268.661,00 annui a decorrere dal 2017; b) con riferimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle procedure selettive, in euro 2.406.000,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tali risorse non comprendono quelle quantificate in euro 1.100.000,00 annui, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, art. 10, comma 5, gia' iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Fino all'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Agenzia e della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il Ministero dello sviluppo economico continua ad erogare il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio al suddetto personale con imputazione ai capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero. 3. A seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia dell'avvenuto trasferimento del personale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 relative all'anno 2015 sono trasferite, rispettivamente all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, al netto di quelle erogate dal Ministero dello sviluppo economico nel medesimo anno. 4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresi' definite le ulteriori risorse da trasferire relativamente ai Fondi del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale. 5. Le somme rimaste da pagare al termine dell'esercizio al 31 dicembre 2014 e le somme relative ai residui perenti alla medesima data, relative ad emolumenti spettanti al personale trasferito all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalita' previste dalle normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni, in ragione delle rispettive competenze. A tal fine, le somme rimaste da pagare al suddetto personale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
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| Art. 4
Trasferimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle relative risorse finanziarie
1. In attuazione del comma 5 del citato art. 10 del predetto decreto-legge, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata. In particolare: a) i rapporti a tempo determinato costituiti sulla base di incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasferiti all'Agenzia fino alla naturale scadenza contrattuale e comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia stessa; b) gli incarichi a tempo determinato conferiti ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono trasferiti in attuazione del comma 9, del citato art. 10 del decreto-legge 101 del 2013, fino alla naturale scadenza e secondo le rispettive competenze, al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione - NUVAP, costituito presso la Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Nucleo di verifica e controllo - NUVEC costituito presso l'Agenzia.
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| Art. 5 NUVAP e NUVEC
1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge, con il quale e' stato riorganizzato il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ripartendo le rispettive funzioni tra la Presidenza del Consiglio e l'Agenzia, le risorse finanziarie relative ai compensi dei componenti del predetto Nucleo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono quantificate in: a) euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei componenti del NUVAP, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere trasferite nel bilancio della Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 7); b) quanto ad euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei componenti del NUVEC ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere trasferite nel bilancio dell'Agenzia per le politiche di coesione (cfr. tab. 7). 2. Fino al 31 dicembre 2014 il MISE provvede alla corresponsione del trattamento economico relativo ai componenti. 3. In ogni caso, ove successivamente al 31 dicembre 2014, non siano completate le procedure di trasferimento, la Presidenza del Consiglio procede alla corresponsione del trattamento economico dei componenti dei Nuclei fino all'effettivo trasferimento. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a versare in conto entrata sul conto corrente di tesoreria relativo all'Agenzia le risorse relative al 2015, al netto di quelle erogate. 4. Entro il termine del 31 dicembre 2014, con appositi accordi tra il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, sono definite le modalita' di utilizzo tra la stessa struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia, secondo le rispettive competenze, dei rapporti di collaborazione che, alla data del presente decreto, risultano in essere presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione di quelli afferenti alla direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.
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| Art. 6 Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento e ai beni strumentali
1. Fino al 31 dicembre 2014 il personale trasferito permane nelle rispettive sedi di servizio del Ministero dello sviluppo economico che provvede alla gestione delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie afferenti le spese di funzionamento provvisoriamente ripartite secondo il prospetto di cui alla tab. 6) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia e il Ministero dello sviluppo economico, sono allocate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite entro il 30 giugno 2015 rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Agenzia nonche' sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresi i componenti del NUVAP, e' allocato presso la sede demaniale di Largo Pietro Brazza'. Il personale e i componenti del NUVEC sono trasferiti, dalla medesima data, nell'immobile sito in via Sicilia. Conseguentemente le risorse relative alle locazioni passive, quantificate in euro 3.319.000,00 a decorrere dal 2015, secondo il prospetto di cui alla tab. 6, sono trasferite interamente all'Agenzia. In ogni caso il personale permane nelle rispettive sedi di servizio fino alla effettiva disponibilita' dell'immobile o, comunque fino all'adeguamento funzionale di quest'ultimo alle esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia. 4. Gli spazi attualmente utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico nello stabile demaniale sito in Largo Pietro Brazza' permangono nella disponibilita' del predetto Ministero. 5. Con apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia da stipularsi entro il 31 dicembre 2014 sono definiti gli oneri di funzionamento relativi alla sede di Largo Pietro Brazza' nell'ambito delle risorse complessivamente individuate nella tab. 6. Anche sulla base degli spazi effettivamente occupati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Sono altresi' trasferiti, a titolo gratuito, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, in relazione al personale transitato nei rispettivi ruoli, i beni strumentali in dotazione al Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali, e compresi quelli in dotazione al NUVAP e al NUVEC. 7. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base di un verbale redatto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. Tale verbale, relativamente ai beni trasferiti all'Agenzia, costituisce titolo di discarico delle scritture patrimoniali dello Stato e per la conseguente assunzione in consistenza da parte dell'Agenzia. Il Consegnatario della Presidenza del Consiglio dei ministri da' atto della presa in carico dei beni strumentali trasferiti apportando le relative variazioni alla consistenza patrimoniale nelle proprie scritture contabili. Gli effetti del trasferimento dei beni di cui al comma 6 decorrono dal 1° gennaio 2015. 8. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, afferenti alle spese di funzionamento attribuite per competenza all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalita' previste dalle normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.
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| Art. 7
Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione
1. Sino al 31 dicembre 2014 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione, compresa quella dei residui passivi e perenti, e' assicurata da un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento per lo sviluppo e coesione, che non ha esercitato il diritto di opzione, che la esercita d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia, a valere dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, mediante conferimento di apposita delega dal Presidente del Consiglio o dall'Autorita' politica delegata. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi e della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per l'edilizia sanitaria nonche' il Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, colpiti dalle avversita' atmosferiche del 1987, come determinate a legislazione vigente dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative alle somme da trasferire agli uffici speciali per la citta' dell'Aquila e per i Comuni del cratere, al Comune dell'Aquila ed altri soggetti per la ricostruzione il rilancio socioeconomico dei territori interessati da sisma dell'aprile 2009, come determinate a legislazione vigente dalla legge di stabilita' e dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate alla Presidenza del Consigli dei ministri. 4. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi a competenze trasferite all'Agenzia e alla Presidenzadel Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalita' previste dalle normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.
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| Art. 8
Procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del personale dirigenziale
1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera a) - e' individuato con provvedimento del Segretario Generale, previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento e' adottato entro una settimana dalla data di ricezione della registrazione del presente decreto. 2. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera b) - e' individuato con provvedimento del Segretario Generale, previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento e' adottato entro una settimana dalla data di ricezione della registrazione del presente decreto.
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| Art. 9 Procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 36 unita' di personale non dirigenziale 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 5 giorni dalla data di ricezione - da parte della struttura competente alla procedura selettiva - della comunicazione della registrazione del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet, previa comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, un avviso riservato al personale di ruolo non dirigenziale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quello afferente alla direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge, al fine di acquisire la manifestazione di interesse al trasferimento, nella corrispondente categoria e fascia economica dell'area di appartenenza, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le manifestazioni di interesse devono pervenire, esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata indicato nell'avviso, non oltre i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito internet, corredate da apposito curriculum da cui risulti l'attivita' prestata e l'esperienza professionale acquisita in relazione alle attivita' connesse con le competenze della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge. Il curriculum deve essere debitamente sottoscritto con allegata l'attestazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante la veridicita' di quanto in esso contenuto. 2. Il personale che ha fatto pervenire la propria manifestazione di interesse e la documentazione di cui al comma 1, e' individuato, in relazione alla categoria corrispondente all'area di appartenenza, con provvedimento del Segretario generale che si avvale, ai fini della selezione, di una Commissione individuata con proprio decreto, formata da 3 membri coadiuvati da un segretario appartenente alle qualifiche funzionali di ruolo della Presidenza del Consiglio. La Commissione procede attraverso l'esame del curriculum e un colloquio, volto ad accertare le competenze acquisite in materia di politiche di coesione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso. 3. Il personale individuato e' trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 36 unita', di cui 20 della categoria A e 16 della categoria B), in relazione alla categoria corrispondente all'area di appartenenza con conseguente aumento della relativa dotazione organica.
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| Art. 10 Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della conclusione delle procedure selettive di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Capo della struttura dedicata, di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, per le attivita' di competenza utilizza, d'intesa con il direttore dell'Agenzia, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attivita' imprenditoriali. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 15 dicembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3396
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