Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 novembre 2014, n. 201
Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come gia' attribuite all'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante «La istituzione dell'Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per l'Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)»;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della giustizia;
Considerata la necessita' di garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 15 maggio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi in conformita' all'articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 23 settembre 2014;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 10 novembre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le attivita' dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarita' organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia):
«Art. 1. (Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione
e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni
vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di
attivita' e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita'
degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti
lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1, comma
2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in
materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, nonche' assicurando il coordinamento, ove
necessario, con la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i
lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate
categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche
tipologie di lavoro o settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle
attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e
dispositivi di protezione individuale, al fine di operare
il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema
pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione
delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto,
nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del
rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali
dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a
euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
casi;
3) previsione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad
euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in
dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni
violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali
ed associazioni dei familiari delle vittime della
possibilita' di esercitare, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i
diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) previsione della destinazione degli introiti
delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla
prevenzione, a campagne di informazione e alle attivita'
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni
degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto
alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio
legislativo, di accordi aziendali, territoriali e
nazionali, nonche', su base volontaria, dei codici di
condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i
principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni,
delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire
la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti
sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri,
regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per
la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,
di progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e
micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle
strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione
della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e
delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti
prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita'
solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire
che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano
essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione
della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonche' ai criteri ed alle
linee guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste
dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono
disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono
adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto
previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo
economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e)
del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche
europee, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri
competenti per materia, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal
presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di
cui al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di
50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 e
il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81:
«Art. 3. (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
Dal comma 3-bis. al comma 13-ter. (Omissis).».
«Art. 13. (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al
personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo
35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale
esercita l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all' articolo 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o
di genio civile e piu' in particolare lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo
e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e
lavori subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle
competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza
competenti, come individuati dal presente decreto.».
- Il decreto ministeriale 18 novembre 1996
(Applicazione del decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.
626. (Individuazione del datore di lavoro e Vigilanza) , e'
pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 8 del 31 gennaio
1997.
- Il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338
(Regolamento recante individuazione delle particolari
esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai
fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni) abrogato
dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazz.
Uff. 7 ottobre 1997, n. 234.
- Il decreto ministeriale 5 agosto 1998 (Modifica al
Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996
concernente l'individuazione del datore di lavoro e la
vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro), e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero di Grazia e Giustizia n. 19 del 15/10/1998.
- Il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338
(Regolamento recante individuazione delle particolari
esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai
fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1997, n. 234.
- Il decreto ministeriale 12 febbraio 2002
(Individuazione del datore di lavoro e vigilanza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 15
luglio 2002, n. 13.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. 4-bis. 4-ter. (Omissis).».
 
Art. 2

Modalita' di applicazione

1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attivita' giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalita' in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attivita' e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell'incolumita' del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
3. Le esigenze connesse alle attivita' istituzionali ovvero alle peculiarita' organizzative dell'Amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:
a) direzione funzionale delle attivita';
b) capacita' operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;
d) particolarita' costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008.
4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.
5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalita' di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono presenti le peculiarita' organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonche' degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;
b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della liberta' personale, nonche' negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonche' la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina.
7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente l'innocuita' dei sistemi di controllo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 47, 50 e 74 del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 47. (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e'
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 2 e' il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita'
produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita'
produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o
unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende
il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura
individuata dagli accordi interconfederali o dalla
contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.»
«Art. 50. (Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza). - 1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unita' produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso,
alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro,
agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non
inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle
quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attivita' di
prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e
i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei
mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite
l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione,
riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta
e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia
del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo
26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.».
«Art. 74. (Definizioni). - 1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione
della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori):
«Art. 1. (Campo d'applicazione). - 1. (Omissis).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere
utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di
componenti identici e forniti dal fabbricante della
macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o
di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o
utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono
provocare una emissione di radioattivita';
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi
oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di
recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione
delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della
legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni,
di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione
delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad
esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da
competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via
navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine
installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unita' mobili off-shore,
nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o
unita';
g) le macchine appositamente progettate e costruite
a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite
a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei
laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle
miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti
durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che
rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva
2006/95/CE in materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie
dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo
a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta
tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. (Omissis).».
 
Art. 3

Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 e' espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Nelle strutture ove insistono piu' uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilita' del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 31. (Servizio di prevenzione e protezione). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di
lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
prioritariamente all'interno della azienda o della unita'
produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni
o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita'
e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attivita' svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,
il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla
azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e'
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria
responsabilita' in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica
o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo
decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione deve essere
interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive
nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere
istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I
datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l'istituzione del servizio e per la designazione degli
addetti e del responsabile.».
«Art. 32. (Capacita' e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni). - 1. Le capacita' ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione
delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo
di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto
4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e
delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile
2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa
vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo, in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
addetti del servizio prevenzione e protezione, e'
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata
l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti del servizio
interno sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e
b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro
che si avvale di un esperto esterno per ricoprire
l'incarico di responsabile del servizio deve comunque
organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.».
 
Art. 4

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonche' i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Il rappresentante e' unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.
2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.
3. Ai fini della definizione del numero, delle modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In considerazione delle peculiarita' organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, i rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'articolo 7.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 47 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, vedi note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 3. (Forze di polizia ad ordinamento civile). -
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per
il personale appartenente alle forze di polizia ad
ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26,
comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) i criteri per l'articolazione dell'orario di
lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni
di servizio;
e) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
f) il congedo ordinario ed il congedo
straordinario;
g) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) le aspettative, i distacchi ed i permessi
sindacali;
l) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
m) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
n) i criteri istitutivi degli organi di verifica
della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli
spacci, per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al
comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei
contratti collettivi nazionali di amministrazione, la
struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal
contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo'
avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in
contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
contrattazione o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate. Gli accordi decentrati
sottoscritti, corredati da un'apposita relazione
tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarita'
all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta
sulla base della rappresentativita', individuata tenendo
anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati
nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di
espressione del dato elettorale e delle relative forme di
rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del
predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni
dettate sulla materia della normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5

Documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e' vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:
a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivita' svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;
b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attivita' della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attivita' istituzionale di cui e' vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.
2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione:
a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma e' custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne e' data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
b) puo' essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivita' dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
 
Art. 6

Sorveglianza sanitaria

1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. L'attivita' del medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non e' possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 38. (Titoli e requisiti del medico competente).
- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.».
 
Art. 7

Servizi di vigilanza

1. Con riguardo alle modalita' di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.
Note all'art. 7:
- Per l'articolo 13 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, vedi note alle premesse.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 8:
- Per il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338,
vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 73
 
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