Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014
Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 «semplificazione fiscale».


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «CAF»;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, concernente il regolamento recante norme per l'assistenza resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 3-bis, comma 10, e l'art. 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente la riconosciuta competenza tecnica allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevista dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, da parte degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di seguito denominati «professionisti abilitati»;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come integrato dall'art. 1, comma 333, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale, per la predetta attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai CAF e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione annuale dei redditi modello 730 elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al contribuente la dichiarazione precompilata ferma restando la possibilita' per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie e che in caso di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, concernenti, rispettivamente, limiti ai poteri di controllo e visto di conformita';
Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che la dichiarazione precompilata puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente ed e' presentata all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica oppure e' presentata al proprio sostituto d'imposta ovvero a un CAF o a un professionista abilitato presentando la relativa documentazione e che l'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata;
Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che ha disposto la soppressione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a partire dall'anno 2015 l'entita' dei compensi previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, per i CAF e i professionisti abilitati, per tener conto del diverso livello di responsabilita' nel nuovo processo di assistenza fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato;
Ritenuto che la rimodulazione dei compensi tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati puo' essere effettuata in base al diverso impegno profuso dagli stessi in ragione dell'assistenza prestata nelle ipotesi di assenza di modifiche o in presenza di modifiche che comportano variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata nonche' dell'assistenza prestata in assenza della dichiarazione precompilata ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o di rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata;
Ritenuto altresi' che l'ampliamento e il miglioramento della qualita' dei dati portera' al progressivo sviluppo negli anni successivi al 2015 delle dichiarazioni precompilate e, conseguentemente, all'aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti, con effetti di risparmio per l'erario;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure dei compensi di euro 14 e euro 26 di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in:
a. euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione e' trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. Ai fini del presente decreto, non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, e' erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;
b. euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione e' trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia e' erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
c. euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione e' trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso e' erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.
 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 175 del 2014, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi indicati nell'art. 1, non possono eccedere il limite di euro 321.497.790,00 per l'anno 2015 ed euro 316.897.790,00 a decorrere dall'anno 2016. Qualora per effetto dell'applicazione delle misure previste al medesimo art. 1, la somma complessiva risulti superiore ai predetti importi, l'ammontare dei singoli compensi e' rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo da garantire il rispetto del limite massimo di spesa autorizzato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan
 
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