Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 settembre 2014, n. 202
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i requisiti e le modalita' di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonche' la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 27
gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento):
«Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1.
Possono costituire organismi per la composizione delle
crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di
requisiti di indipendenza e professionalita' determinati
con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di
conciliazione costituiti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre
2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei
commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di
cui al comma 2.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un
apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di
iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti
con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le
condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la
sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonche' la determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei
soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli
organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le
attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a
quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente
capo, assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione e
all'esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati
contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta
la fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua le
comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei
procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del
presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo
posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli
13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le
funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del
presente capo. Ove designato ai sensi dell'art. 7, comma 1,
svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un
professionista o da una societa' tra professionisti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero
da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal
giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati
secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali
nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle
attivita' di cui alla sezione prima del presente capo, e
per i curatori fallimentari, quanto alle attivita' di cui
alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi
sono ridotti del quaranta per cento.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita'
previsti dal presente capo, il giudice e, previa
autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di
composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di
informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle
altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio
centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma 2,
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla
deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti a norma del presente
articolo possono essere trattati e conservati per i soli
fini e tempi della procedura e devono essere distrutti
contestualmente alla sua conclusione o cessazione.
Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare
dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non
oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-bis-4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;
c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;
d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;
i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attivita' dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.
Note all'art. 2:
- Per la legge 27 gennaio 2012, n. 3 vedi nota alle
premesse.
 
Art. 3
Istituzione del registro

1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e' altresi' titolare del trattamento dei dati personali.
3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
a) sezione A:
1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
2) elenco dei gestori della crisi;
b) sezione B:
1) altri organismi;
2) elenco dei gestori della crisi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
5. La gestione del registro deve avvenire con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.
 
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.
3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:
a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;
b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
e) la conformita' del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;
f) la sede dell'organismo.
4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).
5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:
a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita' pubbliche o private;
c) nello svolgimento presso uno o piu' organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata.
6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), e' di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purche' muniti dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Il responsabile verifica altresi' il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' dall'articolo 16 della legge;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.
9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), e' dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), e' comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale e' stato svolto.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di
commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese e delle
economie locali, nonche', fatte salve le competenze
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato
alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti
locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio,
singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le
funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni,
nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni
internazionali, informando la loro azione al principio di
sussidiarieta'.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della
presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti
alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per
l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;
e) promozione del territorio e delle economie locali al
fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso
al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai
consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e
diffusione di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e
la tutela del "Made in Italyˮ, raccordandosi, tra l'altro,
con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico per le imprese, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e
telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci e, nel rispetto delle competenze attribuite
dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio
di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei
prodotti sul territorio italiano o comunitario e di
certificazioni dei poteri di firma, su atti e
dichiarazioni, a valere all'estero, in conformita' alle
informazioni contenute nel registro delle imprese;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle
imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese,
esercitano le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e l)
obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di
equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in
forma singola o associata, e secondo le disposizioni del
codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme
del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di
commercio sono organismi strumentali dotati di
soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare
le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di
attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e
strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del
programma pluriennale di attivita' di cui all'art. 11,
comma 1, lettera e), formulata in coerenza con la
programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi',
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che
comunque interessano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza.».
- Si riporta il testo del comma 4, lettera a) dell'art.
22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«Art. 22 (Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali). - 1-2-3. (Omissis).
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'art. 8,
comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b)-c)-d)-e) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
(Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento):
«Art. 16 (Istituzione). - Le Universita', per le
finalita' indicate nel precedente art. 1, lettera e),
possono attivare corsi di perfezionamento di durata non
superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi
comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 oltre che con lo Stato, la regione e
gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con
privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie
decentrate e mezzi radiotelevisivi.
Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in
possesso di titoli di studio di livello universitario.
Il corso e' attivato con decreto del rettore, su
conforme parere o su proposta delle facolta' interessate e
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Il decreto del rettore determina i requisiti di
ammissione, le modalita' di svolgimento del corso e la sua
durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che gia'
operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali,
l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni
altra utile prescrizione.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, supplemento ordinario.
- Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 si
veda vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario.
- Il titolo XI del libro V del codice civile reca:
«Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
27 gennaio 2012, n. 3:
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di
composizione della crisi di cui alla sezione prima del
presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero
sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui
alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la
propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui
all'art. 14-ter, comma 3;
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima
del presente capo, effettua pagamenti in violazione
dell'accordo o del piano del consumatore;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore, e per tutta la durata della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti
dell'accordo o del piano del consumatore.
2. Il componente dell'organismo di composizione della
crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15, comma
9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita'
dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa
allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9,
comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9,
comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al
componente dell'organismo di composizione della crisi,
ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che
cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza
giustificato motivo un atto del suo ufficio.».
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
Testo A)):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (R). (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 5
Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato sul sito internet del Ministero.
2. La domanda e' sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione puo' essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione puo' aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.
 
Art. 6
Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo e' tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicita' consentite del numero d'ordine nonche' della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.
3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.
 
Art. 7
Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonche' le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attivita' adottate a norma dell'articolo 10, comma 5.
2. L'autorita' giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
 
Art. 8
Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.
2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro.
3. E' disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.
4. L'organismo cancellato dal registro non puo' essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.
5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo' acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.
 
Art. 9
Registro degli affari di gestione della crisi

1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.
3. L'organismo e' tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
 
Art. 10
Obblighi dell'organismo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se' o presso altri organismi iscritti nel registro.
2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.
3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita' dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita' tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L'organismo e' obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
5. L'organismo e' tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalita', i casi di decadenza e sospensione dall'attivita' dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonche' la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.
6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.
 
Art. 11
Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo e' tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.
2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi e' fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilita' direttamente dal debitore.
3. Al gestore della crisi e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi e' indipendente quando non e' legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.
4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa'
da questa controllate o alle societa' che la controllano o
a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art.
2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
 
Art. 12
Responsabilita' del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
 
Art. 13
Monitoraggio e certificazione di qualita'

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:
a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;
b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonche' sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;
c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonche' accertati in sede di liquidazione;
d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;
e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
f) sull'ammontare delle spese di procedura.
3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualita' all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile puo' acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. La certificazione di qualita' rilasciata dal responsabile e' pubblicata sui siti internet del Ministero e dell'organismo richiedente.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- Il capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n. 3,
reca: «Procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio».
 
Art. 14
Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonche' del professionista o della societa' tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.
2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonche' il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
regio 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). -
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.».
 
Art. 15
Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita' delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.
 
Art. 16
Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, e' determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:
a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).
2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.
3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo.
4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.
5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo' comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori e' inferiore ad euro 20.000.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30
(Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi
spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei
compensi nelle procedure di concordato preventivo):
«Art. 1. - 1. Il compenso al curatore di fallimento e'
liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera
prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del
fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono state
condotte le relative operazioni, e deve consistere in una
percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non
superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i
16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08
euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i
24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro
fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38
euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro
fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i
811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i
2.434.061,37 euro.
2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare
del passivo accertato, un compenso supplementare dallo
0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06%
allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.».
 
Art. 17
Unicita' del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.
2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.
 
Art. 18
Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore e' determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.
2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'.
Note all'art. 18:
- La sezione seconda del capo II della citata legge 27
gennaio 2012, n. 3, reca: «Liquidazione del patrimonio».
 
Art. 19
Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purche' documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 19:
- Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 settembre 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2015 Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 151
 
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