Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 dicembre 2014 |
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam approvata con regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'articolo 80 concernente «Misure transitorie»; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Vista la Decisione del Consiglio 2009/562/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente, e' stata concessa la possibilita' agli Stati richiedenti, di poter usufruire di un periodo di tolleranza piu' lungo per utilizzare la sostanza attiva metam; Visto l'allegato della suddetta decisione che riportava l'elenco degli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno mantenuto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per ogni singolo Stato membro, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014; Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione che ha approvato il metam in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea; Considerato che il succitato regolamento ha abrogato la decisione 2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31 dicembre 2014 il periodo di tolleranza piu' lungo concesso agli Stati membri richiedenti; Visto l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione europea che stabilisce i tempi, per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam, alle disposizioni specifiche riportate nella «Parte A» dell'allegato al suddetto regolamento; Considerato che le Imprese, titolari dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, hanno ottemperato, per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva metam, adeguando le etichette alle suddette disposizioni specifiche; Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al 30 giugno 2022, data di scadenza della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n.359/2012 della Commissione di approvazione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' ai dati riportati nella «Parte B» delle disposizioni specifiche dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa; Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte a) del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione; Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; Vista altresi' la nota con la quale le Imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette trasmesse dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 giugno 2022, termine dell'approvazione della sostanza attiva metam, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 359/2012; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno 2022, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metam i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 359/2012 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella Parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva metam. Detti fascicoli saranno valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate alla «Parte A» delle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva metam, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e' consentita non oltre il 31 maggio 2015. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari non adeguati ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'articolo 61 del suddetto regolamento. Le Imprese titolari dell'autorizzazioni sono tenute a rietichettare, entro il 31 dicembre 2014, i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 17 dicembre 2014
Il direttore generale: Ruocco
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| Allegato
Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2022
================================================= | N. Reg. | Prodotto | Impresa | +===========+===================+===============+ | | |Taminco Italia | | 0535 | Geort 50 | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 0565 | Fumathane 510 | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 3779 | Vapam | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 9298 | Metham Na 51 | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 10338 | Tamisol 510 | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 11572 | Geosaf 39 | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 12981 | Divapan 51 | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 11355 | Tamifun | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ | | |Taminco Italia | | 12750 | Tamifun Forte | S.r.l. | +-----------+-------------------+---------------+ Parte di provvedimento in formato grafico
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