Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 dicembre 2014
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che riguardo alle disposizioni transitorie prevede che il Ministro dello sviluppo economico con successivo decreto provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto, in particolare, l'art. 59 del predetto regolamento n. 651/2014 che prevede l'entrata in vigore del regolamento stesso a partire dal 1° luglio 2014;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Ritenuto opportuno dare continuita' all'attuazione della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo, come riformata dal predetto decreto 14 febbraio 2014, adeguando e integrando i regimi di aiuti ivi previsti alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - 2020;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a cui sono affidate, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
c) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
e) "Regolamento n. 1407/2013": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
f) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
g) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale": la Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
h) "unita' produttiva": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
i) "distretto turistico": il distretto turistico individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
l) "aree di crisi": i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi (individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010 e successive modifiche e integrazioni recante il testo unico degli indirizzi attuativi relativi alla legge n. 181/1989), nelle aree industriali caratterizzate da crisi complesse (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale diverse da quelle complesse che presentano un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 83 del 2012);
m) "grande progetto di investimento": progetto di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui e' concesso l'aiuto;
n) "importo di aiuto corretto": importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
o) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
p) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
q) "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza": un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
r) "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
s) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
t) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.
 
Allegato n. 1

(Articoli 14, 20 e 28)
ELENCO DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI E, N E S
DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ATECO 2007
Sezione E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione
dei rifiuti e risanamento":
- attivita' di cui alla categoria 37.00.0 «Raccolta e depurazione delle acque di scarico», limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione ecc.;
- attivita' di cui al gruppo 38.2 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti», limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
- attivita' di cui alla classe 38.32 «Recupero e cernita dei materiali» limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale. Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese":
- attivita' di cui alla divisione 79 «Attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse»;
- attivita' di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
- attivita' di cui al gruppo 82.2 «Attivita' dei call center»;
- attivita' di cui alla classe 82.92 «Attivita' di imballaggio e confezionamento per conto terzi». Sezione S "Altre attivita' di servizi":
- attivita' di cui alla categoria 96.01.1 "Attivita' delle lavanderie industriali";
- attivita' di cui alla classe 96.04 "Servizi dei centri per il benessere fisico".
ATTIVITA' ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE PER DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
COMUNITARIE
Settore siderurgico: tutte le attivita' connesse alla produzione di
almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. Settore del carbone: tutte le attivita' connesse alla produzione di
carboni di alta, media e bassa qualita' di classe «A» e «B» ai
sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di
codificazione dei carboni e precisata nella decisione del
Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare
la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella
G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010. Settore delle fibre sintetiche: le attivita' relative a:
a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra societa' del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita' economica in questione risulti di norma integrato a tali capacita' sotto il profilo dei macchinari utilizzati; Settore dei trasporti: le attivita' relative al trasporto di
passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per
vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In
particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti
attivita' della Classificazione delle attivita' economiche ATECO
2007:
a) attivita' di cui alla divisione 49 "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", escluse le attivita' di cui alle classi 49.32 "Trasporto con taxi", 49.42 "Servizi di trasloco" e del gruppo 49.5 "Trasporto mediante condotte";
b) attivita' di cui alla divisione 50 "Trasporto marittimo e per vie d'acqua";
c) attivita' di cui alla divisione 51 "Trasporto aereo", escluse le attivita' di cui alla classe 51.22 "Trasporto spaziale". Settore della produzione e distribuzione di energia: le attivita' di
cui alla sezione D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata" della Classificazione delle attivita' economiche
ATECO 2007. Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina
degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06)
pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.
 
Allegato n. 2

(Articoli 15, 22 e 29)

SPESE E COSTI AMMISSIBILI
INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Nel presente allegato sono contenute le indicazioni e le condizioni di ammissibilita' delle spese definite in relazione alle tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III e IV. 1. Progetti di investimento produttivi (Titoli II e IV)
Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi di cui ai Titoli II e IV possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni
Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate
Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attivita' turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti e attrezzature
In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa nonche' i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
f) Spese per consulenze
Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. 2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo
III)
Le spese ammissibili dei programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare:
a) Personale
I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
b) Strumenti e attrezzature
Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
c) Ricerca contrattuale
In tale categoria sono ammissibili le spese relative all'acquisizione o all'ottenimento in licenza, da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonche' i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo.
d) Spese generali
In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a).
e) Materiali
In tale categoria sono ammissibili le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. 3. Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili per tutte
le tipologie di progetti di investimento
In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilita':
a) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione»;
c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
d) le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento;
e) la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili.
Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
1) realizzazione di impianti di particolare complessita';
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
3) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
4) il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovra' produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresi' la comprovata complessita' e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;
f) le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unita' produttiva interessata dal progetto bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
1) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
2) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
3) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;
4) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
5) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
6) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
7) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
8) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
9) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unita' produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensita' di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui e' localizzata l'unita' produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima. 4. Disposizioni comuni
In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati, fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza;
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera d), del presente allegato;
e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti e fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
g) le spese relative a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese pagate con modalita' che non consentono la piena tracciabilita' delle operazioni;
l) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.
 
Allegato n. 3

(Articoli 21)

ELENCO DELLE TECNOLOGIE
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);
1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creativita' digitali);
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica. 2. Nanotecnologie
2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;
2.2. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;
2.3. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;
2.4. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;
2.5. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico). 3. Materiali avanzati
3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);
3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento);
3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonche' l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;
3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunita' commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualita' (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);
3.7. Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative. 4. Biotecnologie
4.1. Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: biologia sintetica, bioinformatica e biologia dei sistemi);
4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonche' della sua dimensione ambientale);
4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici). 5. Fabbricazione e trasformazione avanzate
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttivita' accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensita' energetica, in grado di favorire la competitivita', il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensita' energetica (come ad esempio l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio). 6. Spazio
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitivita' europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti. 7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorita'
"Sfide per la societa'" prevista dal Programma Orizzonte 2020
7.1. Migliorare la salute e il benessere della popolazione;
7.2. Migliorare la sicurezza e la qualita' dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
7.3. Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
7.4. Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
7.5. Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.
 
Art. 2
Ambito operativo

1. Il presente decreto, al fine di dare continuita' all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014 richiamato in premessa, disciplina le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in conformita' alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER, valide per il periodo 2014 - 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, fissata con il decreto di cui all'art. 9, comma 1.
 
Art. 3
Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
2. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unita' organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.
3. Al fine di recepire i contenuti del presente decreto, la convenzione di cui al comma 1, gia' in essere tra il Ministero e l'Agenzia, e' conseguentemente aggiornata. L'erogazione dei corrispettivi ivi previsti e', comunque, subordinata all'adempimento di quanto disposto dall'art. 13, comma 1.
 
Art. 4
Contratto di sviluppo

1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell'art. 5;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell'art. 6;
c) programma di sviluppo di attivita' turistiche, come individuato nell'art. 7.
2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalita' dei programmi di sviluppo stessi. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura puo' essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.
3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8, ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
5. Il programma di sviluppo puo' essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
6. Specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono.
7. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo, denominata "soggetto proponente", e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate "aderenti". In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.
8. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
9. I soggetti di cui al comma 7, alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;
g) esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
 
Art. 5
Programma di sviluppo industriale

1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento complessivo proposto dal soggetto proponente, l'importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti di cui al comma 2 del presente articolo per i progetti d'investimento sono riferiti all'insieme dei progetti proposti.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 6
Programma di sviluppo per la tutela ambientale

1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.
2. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4.
3. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 7
Programma di sviluppo di attivita' turistiche

1. Il programma di sviluppo di attivita' turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attivita' integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attivita' commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
2. Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui all'art. 4, comma 3, i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro.
3. Per i programmi di sviluppo di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti di cui al comma 2 del presente articolo sono riferiti all'insieme dei progetti proposti.
5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.
 
Art. 8
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. L'eventuale contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, e' fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80 per cento di tale tasso. La misura del contributo e le modalita' di erogazione sono stabilite nella determinazione di cui all'art. 9, comma 8.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8.
6. Il Ministero, ai fini della ricevibilita' delle domande di accesso e del conseguente svolgimento delle attivita' istruttorie di cui all'art. 9, comunica all'Agenzia l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalita' tra quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7.
7. Una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 6 volta per volta rese disponibili e' riservata, per la durata di dodici mesi dalla relativa comunicazione di cui allo stesso comma 6, in favore delle imprese che hanno presentato la domanda di agevolazioni e sono inserite nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075.
8. L'Agenzia, in esito alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle finalita' di cui al comma 6, affinche' il Ministero stesso ne possa dare comunicazione alle imprese interessate attraverso il proprio sito internet istituzionale.
9. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.
 
Art. 9
Fase di accesso, negoziazione e concessione
delle agevolazioni

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidita', secondo le modalita' indicate nel sito internet www.invitalia.it ed a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sara' fissata con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e fatto salvo quanto previsto al comma 11, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica la disponibilita' delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6;
b) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne da' tempestiva comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo, trasmette i relativi elementi progettuali e richiede il parere delle stesse in merito alla:
1) compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale;
2) eventuale disponibilita' al cofinanziamento, nonche' alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura;
d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero.
3. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia negativo, l'Agenzia ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero.
4. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 7, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando:
a) l'affidabilita' tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
b) per i programmi di cui all'art. 5, la coerenza industriale e la validita' economica del programma di sviluppo con il relativo impatto occupazionale;
c) per i programmi di cui all'art. 7, l'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;
d) la sostenibilita' finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacita' delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;
e) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro 120 giorni dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione di cui al medesimo comma concernente la materia edilizia;
f) la pertinenza e la congruita' generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruita' generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validita' economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4, l'Agenzia determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto.
6. La conclusione dell'attivita' istruttoria con esito positivo e' subordinata al riscontro da parte dell'Agenzia, anche attraverso la fase di negoziazione, della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) per i programmi di cui agli articoli 5 e 7:
1) ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
2) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
3) idoneita' del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
b) per i programmi di cui all'art. 5:
1) rilevante presenza dell'impresa sui mercati esteri;
2) presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalita' di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici dell'Agenda digitale italiana;
c) per i programmi di cui all'art. 7:
1) capacita' del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
2) realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 4 e 6, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.
8. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 7, l'Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni e Province autonome interessate. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento regionale e della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalita' di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validita' e l'efficacia della determinazione e', comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 120 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e' in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.
9. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di sviluppo al Ministero, alle Regioni e alle Province autonome interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di cui al comma 8. Entro 30 giorni dalla ricezione l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.
10. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui e' subordinata, ai sensi del comma 8, la validita' e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso.
11. In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Agenzia esamina prioritariamente i programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi stipulati dal Ministero per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
 
Art. 10
Conferenza di servizi

1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attivita' sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne da' notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.
2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in conformita' alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il Ministero adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
 
Art. 11
Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia secondo le modalita', definite sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo, indicate nella determinazione di cui all'art. 9, comma 8, e per l'eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all'art. 9, comma 10.
2. Il finanziamento agevolato e' erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 10, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 12.
3. Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso.
4. La prima erogazione del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.
5. Ad eccezione di quanto previsto al comma 7 in relazione all'ultimo stato di avanzamento, l'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruita' dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 5 e 7, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo', una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni.
7. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 6, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruita' delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonche' gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l'Agenzia la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90 per cento dell'ammontare dell'agevolazione spettante del contributo in conto impianti o del contributo alla spesa. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, procede alla nomina di un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui oneri sono posti a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari, fatta salva la loro diversa imputazione derivante dall'applicazione della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali.
8. Il Ministero trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla commissione di cui al comma 7 in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, procede a liquidare all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato tenuto conto degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero a recuperare le agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
9. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Ministero.
10. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 13.
 
Art. 12
Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti il programma di sviluppo devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne da' comunicazione al Ministero. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.
3. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' dei progetti d'investimento del programma di sviluppo approvato, l'Agenzia verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del programma di sviluppo come eventualmente riformulato.
 
Art. 13
Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. L'Agenzia, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mette a disposizione presso gli uffici del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, con modalita' telematica, consenta di conoscere l'avanzamento dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all'erogazione del saldo e di acquisire i dati necessari per la relazione annuale di cui al comma 6.
2. L'Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate.
3. L'Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell'investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione del progetto agevolato.
4. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
5. Il mancato rispetto delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e delle altre previste dal presente decreto a carico dell'Agenzia comporta l'applicazione di penali nella misura e con le modalita' previste nella convenzione di cui all'art. 3.
6. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto.
 
Art. 14
Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo, fermo restando quanto specificato agli articoli 15 e 16 per quanto concerne le spese ammissibili, le specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni e le intensita' di aiuto concedibili, possono essere concesse:
a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
b) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), c) ed e) e, limitatamente alle PMI, anche per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d);
c) nelle restanti aree del territorio nazionale, alle sole PMI per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:
a) creazione di una nuova unita' produttiva;
b) ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva esistente;
c) riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
e) acquisizione di un'unita' produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprieta' di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unita' produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non puo' riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, cosi' come definita alla lettera c) del presente comma.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unita' produttiva.
5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
6. Non sono ammissibili i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attivita' economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita' di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
c) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
d) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attivita' di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
f) attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attivita' di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 60 «attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte le attivita' di cui alla sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla sezione L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attivita' di cui alla sezione N della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
m) istruzione: tutte le attivita' di cui alla sezione P della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
n) attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 92 «attivita' riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
o) altre attivita' di servizi: tutte le attivita' di cui alla sezione S della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
7. Per le sole imprese di grandi dimensioni non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche.
8. Per le imprese di grandi dimensioni, le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attivita' economiche relative ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e della distribuzione di energia, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto, possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore in esame, in corso di validita' al momento della notifica.
9. Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.
 
Art. 15
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unita' produttive di cui all'art. 14, comma 2, lettera e);
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Per i progetti d'investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, i costi ammissibili devono:
a) nel caso siano diretti alla diversificazione di un'unita' produttiva esistente, di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
b) nel caso siano diretti al cambiamento fondamentale di un'unita' produttiva esistente, di cui all'art. 14, comma 2, lettera d), superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
4. Per i progetti d'investimento diretti all'acquisizione di un'unita' produttiva di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), i costi ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinita' o di parentela fino al terzo grado. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato gia' concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.
5. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER.
7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unita' produttive di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
 
Art. 16
Forma e intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti delle intensita' massime stabilite:
a) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero, qualora realizzati da PMI nei settori di cui all'art. 14, commi 7 e 8, del presente decreto, dall'art. 17 del Regolamento GBER;
b) per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), dall'art. 17 del Regolamento GBER.
2. Per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, le PMI possono richiedere, in luogo dell'applicazione delle intensita' previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 17 del Regolamento GBER.
3. In relazione ai grandi progetti di investimento l'importo dell'aiuto non puo' superare l'importo dell'aiuto corretto, fatta salva la facolta' dell'impresa beneficiaria di richiedere per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro l'applicazione dell'intensita' di aiuto prevista dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale validi per il periodo 2014 - 2020 (2013/C 209/01), concedibile solo previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea dell'aiuto ad hoc. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi, i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
4. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat es.html
5. Qualora le agevolazioni di cui al presente Titolo siano concesse ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
 
Art. 17
Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 18
Notifica individuale

1. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8, e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:
a) per i progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), l'importo dell'aiuto sia superiore all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro;
b) per i progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), nel caso in cui l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
2. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l'ammontare dell'aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
 
Art. 19
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;
n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse e' totale;
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimento; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta l'autorizzazione dell'Agenzia; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 20
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 7, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, che intendono realizzare, nell'ambito di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, cosi' come definiti agli articoli 5 e 6, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 21, nonche' nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, cosi' come definito all'art. 7, i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese operanti nei settori di attivita' economica indicati all'art. 14, comma 6, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attivita' di cui alla sezione A "agricoltura, silvicoltura e pesca" e di cui alla divisione 05 "estrazione di carbone (esclusa torba)" della sezione B della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, che possono accedere alle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente nella qualita' di imprese aderenti, di cui all'art. 4, comma 7, nell'ambito di programmi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 6.
3. Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.
 
Art. 21
Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori.
 
Art. 22
Spese e costi ammissibili

1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato n. 2, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente;
b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
d) le spese generali;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attivita' di ricerca industriale, per le attivita' di sviluppo sperimentale, per le attivita' di innovazione dell'organizzazione e per le attivita' di innovazione di processo.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
 
Art. 23
Forma ed intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall'art. 25 del Regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
b) dall'art. 29 del Regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 del Regolamento GBER.
3. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referenc e_rates.html
 
Art. 24
Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 25
Notifica individuale

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora:
a) nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto supera 20 milioni di euro per impresa e per progetto;
b) nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto;
c) nel caso di un progetto di innovazione dell'organizzazione e/o di innovazione di processo, l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.
 
Art. 26
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;
g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
h) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
m) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), g), h), i), l) ed m) la revoca delle agevolazioni concesse e' totale.
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 27
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i progetti di cui all'art. 28, comma 1.
 
Art. 28
Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie piu' rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d) ottenere una maggiore efficienza energetica;
e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
f) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma 1 per:
a) norma dell'Unione europea si intende una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale o l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano piu' elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, e' applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;
b) efficienza energetica si intende la quantita' di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
c) cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o i componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;
e) riciclaggio si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori.
5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita' economiche indicate all'art. 14, comma 6.
6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate ma non ancora in vigore.
7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di presentazione della domanda e devono essere ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse.
8. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), non devono essere diretti a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.
9. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera e) devono riguardare esclusivamente capacita' installate o ammodernate di recente e la nuova unita' di cogenerazione deve permettere di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il miglioramento di un'unita' di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unita' di cogenerazione devono consentire di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
10. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera f), devono:
a) riguardare esclusivamente rifiuti prodotti da altre imprese che sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente;
b) non essere diretti allo svolgimento di attivita' di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio;
c) non essere diretti ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza che venga potenziata contestualmente la raccolta dei medesimi;
d) non essere diretti allo svolgimento di un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale e' prassi corrente ai fini della redditivita' economica.
 
Art. 29
Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER.
4. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c) e d), ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale. Tali costi sono determinati come segue:
a) se il costo dell'investimento per la tutela ambientale e' individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;
b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale e' individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo agevolabile.
5. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), i costi agevolabili sono i costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unita' di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacita', o i costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che gia' raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
6. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera f), i costi agevolabili sono i costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attivita' di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attivita' di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacita' che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Non sono, in ogni caso, agevolabili gli oneri previsti dalla normativa dell'Unione europea a carico di chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado e gli oneri che andrebbero considerati come normali costi d'impresa.
7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.
 
Art. 30
Forma ed intensita' delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o piu' delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall'art. 36 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b);
b) dall'art. 37 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera c);
c) dall'art. 38 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera d);
d) dall'art. 40 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera e);
e) dall'art. 47 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera f).
2. La misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rat es.html
 
Art. 31
Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER.
 
Art. 32
Notifica individuale

1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, lettere a), b), c), e) ed f), per i quali l'importo dell'aiuto supera 15 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
2. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, lettera d), per i quali l'importo dell'aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.
3. E' altresi' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l'ammontare dell'aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
 
Art. 33
Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;
i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
l) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;
m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;
n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse e' totale;
3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimenti; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Agenzia; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'Agenzia.
4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 34
Disposizioni transitorie

1. Alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le istanze ricevute dall'Agenzia decadono ad eccezione delle istanze:
a) alle quali risulta applicabile il decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, supplemento ordinario, e per le quali al soggetto proponente sia stato richiesto dall'Agenzia l'invio della proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all'art. 8 dello stesso decreto;
b) alle quali risulta applicabile il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 citato nelle premesse e per le quali l'Agenzia abbia gia' comunicato al soggetto proponente gli esiti positivi dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 9, commi 4 e 6, dello stesso decreto;
c) che prevedono investimenti integralmente ricadenti in territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
2. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, comma 6, e fermo restando le ulteriori attivita' istruttorie che si rendessero necessarie per valutare la compatibilita' del programmi con le disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 35
Piano di valutazione

1. Il Ministero, al superamento, per gli interventi di cui al presente decreto, di una dotazione annuale media di aiuti di Stato di 150 milioni di euro, provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Regolamento GBER, a redigere un piano di valutazione concernente la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dello stesso Regolamento GBER e a trasmetterlo alla Commissione europea nei termini stabiliti dal medesimo articolo. Gli oneri necessari per la definizione e la successiva attuazione del suddetto piano di valutazione sono posti a carico della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 36
Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato al decreto di cui all'art. 9, comma 1, e' riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese previsti dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 49
 
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