Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 gennaio 2015
Nuove modalita' e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione.


IL DIRETTORE CENTRALE
delle finanza locale

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione;
Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dall'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del citato testo unico o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130 della legge n. 56 del 2014, e' commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro;
Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 si applicano per le fusioni di comuni istituite negli anni 2012 e successivi;
Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina delle modalita' e dei termini per l'attribuzione dei contributi erariali alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione;
Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'11 giugno 2014 con i quali sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;
Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in materia di fusioni tra enti locali, il decreto 11 giugno 2014 risulta superato e quindi si rende necessario, a valere dall'anno 2014, rideterminare le modalita' ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione;
Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;
Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma di decreto consiste in una attivita' amministrativa i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1
Finalita' del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014, le modalita' ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni o fusione per incorporazione.
 
Art. 2
Modalita' di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2014, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni, dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro.
2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale.
3. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.
 
Art. 3
Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.
 
Art. 4
Abrogazione

1. Il decreto del Ministero dell'interno dell'11 giugno 2014 e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2015

Il direttore centrale: Verde
 
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