Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 12 gennaio 2015, n. 5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalita' organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalita' organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
 

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
SULLA LOTTA AI REATI GRAVI,
IN PARTICOLARE CONTRO
IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito denominati le «Parti»;
Desiderosi di migliorare la cooperazione bilaterale al fine di rafforzare e sviluppare rapporti amichevoli tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia, per promuovere il benessere e la stabilita' in un'atmosfera pacifica in entrambi gli Stati, nel contesto dei principi di rispetto reciproco per la sovranita', eguaglianza e interessi di entrambe le Parti;
Preoccupati per la crescita degli atti di terrorismo internazionale e della criminalita' organizzata internazionale;
Conformemente al principio della protezione efficace dei propri cittadini e delle altre persone nei propri Paesi da atti di terrorismo e da altri atti criminali;
Nell'intento di accrescere la cooperazione in questo settore confermando il significato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e alla criminalita' organizzata;
Considerando la legislazione nazionale e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti;
Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonche' le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo della Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di armi e munizioni firmati rispettivamente il 14 novembre 2001 dalla Repubblica italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;
Visto l'Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani firmato a Roma il 22 settembre 1998 e in vigore dal 9 febbraio 2001;
Considerando i principi fondamentali del Diritto delle Nazioni, definiti nella Carta delle Nazioni Unite, nonche' la protezione dei diritti umani;
Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le due Parti;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di cooperazione

1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, collaborano nella lotta contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori.
2. Il presente Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

 

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
ON COMBATING SERIOUS CRIME
IN PARTICULAR
TERRORISM AND ORGANIZED CRIME

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Settori della cooperazione

1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalita' cibernetica, il traffico di opere e oggetti d'arte e i manufatti storici;
produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
tratta di persone e traffico di migranti;
traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici nonche' delle attivita' di finanziamento del terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3
Modalita' di cooperazione

Nell'ambito della cooperazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti:
procedono a scambiarsi informazioni operative sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati, sulla struttura, composizione, contatti esterni e modus operandi di tali organizzazioni al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi terroristici;
concordano, conformemente alle proprie leggi nazionali, lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono concordate dalle Autorita' di entrambe le Parti, come riferito all'articolo 6 del presente Accordo;
adottano, nel rispetto della propria legislazione nazionale, misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
procedono a scambiarsi esperienze sul controllo del commercio lecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e adottano le misure atte a prevenire abusi nel settore. Procedono, inoltre, allo scambio e all'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle tecniche di analisi;
procedono allo scambio di informazioni di carattere operativo, finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dal presente Accordo;
cooperano per coordinare le misure necessarie all'esecuzione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura;
si scambiano le informazioni relative alle tecniche e ai metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalita' nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori;
si scambiano le informazioni sulle politiche migratorie correnti e sulle prassi nonche' sugli effetti di tali prassi sulla migrazione irregolare;
collaborano scambiandosi informazioni sui principali flussi immigratori illegali, sulle rotte seguite dai migranti illegali, i loro modus operandi e i metodi di trasporto. Le Parti possono anche scambiarsi i rapporti di analisi del rischio nello specifico settore;
collaborano attraverso lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;
collaborano nell'esecuzione delle richieste previste nell'articolo 4 del presente Accordo;
adottano ogni altra misura in conformita' con le proprie legislazioni nazionali e con le altre Convenzioni internazionali alle quali le Parti sono vincolate, nonche' conformemente alle finalita' del presente Accordo;
cooperano al fine di organizzare reciproci corsi di formazione attraverso le Autorita' di cui all'articolo 6 del presente Accordo.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 2015

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 4
Richieste di assistenza ed esecuzione

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente.
2. Le informazioni possono - senza richiesta - essere trasferite all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per detta Parte.
3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
4. Le richieste di assistenza contengono:
il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza;
informazioni dettagliate sul caso;
lo scopo e i motivi della richiesta;
una descrizione dell'assistenza richiesta;
qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
5. Se l'esecuzione di una richiesta di assistenza o un'attivita' di cooperazione pregiudica la sicurezza o sovranita' o e' contraria al diritto nazionale, obblighi internazionali o altri interessi essenziali di una delle Parti, essa puo' rifiutarsi di dar seguito alla richiesta in tutto o in parte e puo' eseguirla subordinatamente a certe condizioni.
6. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo piu' rapido e completo possibile.
7. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.
8. La Parte richiesta e' autorizzata a richiedere alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.
9. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio paese, la Parte puo' prolungare l'esecuzione della richiesta o renderla subordinata al rispetto delle condizioni definite necessarie a seguito delle consultazioni con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente concorda nel fornire assistenza alle condizioni proposte, essa le deve osservare.
10. Salvo che la legislazione nazionale della Parte richiesta non stabilisca altri termini, l'autorita' competente della suddetta Parte deve notificare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.
11. La Parte richiesta, in caso di totale o parziale rifiuto di dar seguito ad una richiesta di assistenza, comunica i motivi di tale rifiuto alla Parte richiedente.

 
Articolo 5
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni
e dei documenti

1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile scambiati fra le Parti sono - conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni - protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
3. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e a livello organizzativo per tutelare i dati sensibili e personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
4. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dopo il consenso dell'autorita' competente che li ha forniti.
5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
7. Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

 
Articolo 6
Autorita' preposte all'applicazione dell'Accordo

1. Le Autorita' preposte all'applicazione del presente Accordo sono:
per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno.
2. Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro.
3. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo. Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione.
4. Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.

 
Articolo 7
Riunioni e consultazioni

1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.

 
Articolo 8
Composizione delle controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Autorita' competenti di cui all'Articolo 6 e trattative attraverso i canali diplomatici.

 
Articolo 9
Rapporti tra il presente accordo
ed altri trattati internazionali

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti.

 
Articolo 10
Spese

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

 
Articolo 11
Lingua di cooperazione

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la propria lingua ufficiale, allegando le traduzioni nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in lingua inglese.

 
Articolo 12
Entrata in vigore, modifiche, emendamenti e cessazione

1. Il presente Accordo entra in vigore il mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo avra' una durata illimitata e puo' essere denunciato a seguito di notifica scritta dell'altra Parte. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 mesi successivi alla consegna della notifica all'altra Parte.
3. Il presente Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
In seguito all'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998, cessera' di avere efficacia.
In fede di che, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo a Roma in data 8 maggio 2012 in due originali, ciascuno in italiano, turco e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede. In caso di discordanza sull'interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
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