Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2014
Determinazione del contributo per l'anno 2014 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi", di seguito indicato "decreto legislativo n. 249/12";
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;
Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013, recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;
Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.A al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto, alla base dell'atto di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.A. al fine dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT;
Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 4 marzo 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2014 (Budget OCSIT 2014);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 aprile 2014 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014 che ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 1 (uno) di giorni;
Considerata la necessita' di dover definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2014 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT stesso;
Ritenuto di poter stabilire le modalita' di pagamento del contributo provvisorio per il 2014, a carico dei soggetti obbligati, in un numero di rate mensili di acconto pari ai mesi di durata dell'anno scorta e in una rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio;
Ritenuto di poter determinare l'eventuale conguaglio, con decreto interministeriale, qualora l'entita' del conguaglio sia tale da non alterare significativamente l'ammontare del contributo provvisorio stabilito dal presente decreto;
Ritenuto opportuno stabilire in linea generale le modalita' di riscossione e versamento del contributo per gli anni successivi al 2014;

Decreta:

Art. 1
Determinazione dell'ammontare
provvisorio del contributo

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e salvo conguaglio, e' determinato nella misura di 7.422.900 euro.
2. Il contributo provvisorio per l'anno 2014 e' da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio di cui al successivo art. 2.
3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2013 da parte dei soggetti obbligati, e ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potra' essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2014, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di seguito chiamato anno scorta.
4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei soggetti obbligati per i quali risulti un pagamento inferiore a euro 1000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del precedente comma 3, da emettere a partire dell'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2014.
5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovra' essere effettuato, per le rate in acconto, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
 
Art. 2
Determinazione dell'ammontare
a conguaglio del contributo

1. Il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2014 e' determinato in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT entro il 15 febbraio del 2015, per le attivita' svolte nell'anno 2014, con il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' altresi' determinata la ripartizione della rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immessa al consumo nell'anno 2013 tenendo conto di quanto gia' versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e ne e' data comunicazione all'OCSIT.
3. A seguito di quanto stabilito al comma 2, l'OCSIT calcola l'entita' dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato, e provvede a richiedere il relativo pagamento entro l'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo mese dell'anno scorta. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovra' essere effettuato, per la rata a saldo, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
 
Art. 3
Determinazione del contributo a regime

1. A partire dall'anno 2015 il pagamento del contributo all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati viene effettuato secondo la tempistica e le modalita' previste per l'anno 2014.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4476
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone