Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 gennaio 2015 |
Criteri e modalita' per il deposito telematico dei titoli della proprieta' industriale. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la lotta alla contraffazione
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi; Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si e' provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprieta' industriale; Ritenuto opportuno dare attuazione alla nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
Decreta:
Art. 1 Deposito telematico
1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, puo' essere effettuato a decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato 1. Dette modalita' possono essere utilizzate anche per le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa e rinnovi dei marchi se presentate precedentemente alla predetta data. Inoltre le citate modalita' possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 che prevedono il pagamento di diritti di deposito nonche' per quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo. 2. Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal 2 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it. 3. Fino al 1° marzo 2015 e' possibile effettuare il deposito telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1, mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it». 4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di cui al comma 1, devono essere presentate per via telematica esclusivamente secondo le modalita' di cui all'allegato 1. 5. Le istanze connesse alle domande presentate mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015 al 1° marzo 2015 devono essere presentate nel medesimo periodo esclusivamente mediante collegamento a detto sito. Non e' quindi possibile per dette istanze utilizzare le modalita' di cui al comma 1. 6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1 non possono essere trasmesse secondo le modalita' di cui al comma 3. 7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande sara' disciplinato con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
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| Allegato 1
Il presente allegato contiene le modalita' tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico delle domande relative ai titoli della proprieta' industriale e delle istanze connesse, attraverso il portale di servizi online https://servizionline.uibm.gov.it dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Prima di procedere, il depositante deve registrarsi per essere identificato e ottenere le credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato PDF, scaricabile direttamente dal portale. Il depositante puo' registrarsi utilizzando i seguenti ruoli: Persona fisica (pre-selezionato e non escludibile); Rappresentante o mandatario (nel secondo caso va indicato anche il numero d'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale); Delegato (con indicazione della Partita IVA e della denominazione della persona giuridica delegante). Il modulo, munito di firma digitale qualificata ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, deve essere trasmesso utilizzando l'apposito link sul portale. Il sistema provvede a inoltrare una e-mail all'indirizzo indicato nel modulo stesso, contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione e ottenere le credenziali di accesso. Ottenute le credenziali, il depositante puo' utilizzarle negli appositi campi di login per accedere all'area di deposito, dove inserire i dati e i documenti allegati richiesti. Tali allegati devono essere prodotti nel formato PDF per i documenti testuali, con firma digitale di tipo PaDES e CaDES (1) ; per le immagini e i disegni in formato JPG o TIFF; esclusivamente per la sequenza di nucleotidi o aminoacidi in formato TXT. A partire dal 2 febbraio 2015 dette modalita' sono applicate anche agli allegati relativi alle domande di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Direttore Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014. Qualora i documenti depositati e la relativa istanza richiedano il bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero identificativo della marca utilizzata, del quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a effettuare i controlli ritenuti necessari, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio la corretta trascrizione, la veridicita' e il non utilizzo della medesima marca per piu' depositi. Detta marca da bollo deve essere apposta a cura del depositante sui documenti di deposito. Il deposito telematico e' temporaneamente consentito dal lunedi' al venerdi', dalle ore 8,00 alle ore 19,00, esclusi i festivi. Il completamento della procedura di deposito, iniziata ma non terminata entro l'intervallo di tempo sopra indicato, e' permesso fino e non oltre l'orario limite delle 19,15 del medesimo giorno. Per ulteriori informazioni e' possibile fare riferimento alla guida in linea pubblicata sul portale all'indirizzo citato all'inizio del presente allegato; oppure contattare i servizi informativi dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: hd1.deposito@mise.gov.it; tel. 06 4705 5602 - dal lunedi' al venerdi', dalle 9,00 alle 19,00, esclusi i festivi. Per utilizzare la procedura di deposito telematico e' necessario disporre di Acrobat Reader 9 o versione successiva e di uno dei seguenti browser: Internet Explorer 10 o versione successiva, Firefox e Chrome aggiornati alle ultime versioni. La procedura di deposito non e' inizialmente supportata da dispositivi mobili quali tablet e smartphone.
(1) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_mult iple.pdf
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| Art. 2 Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico
1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche di cui all'allegato 1.
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| Art. 3 Ricevuta di presentazione del deposito e comunicazione della data di validita' del deposito
1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione web; detta ricevuta viene rilasciata con le medesime modalita' e contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le domande di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014. A seguito della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validita' del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti e' effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.
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| Art. 4 Pagamento dei diritti e delle tasse
1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, comma 1, il pagamento dei relativi diritti e tasse e' effettuato secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281, che prevede l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 3, si applicano le previgenti modalita' di pagamento fino alla data del 1° marzo 2015. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 7 continuano ad applicarsi le previgenti modalita' di pagamento fino alla data indicata nel decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 1, comma 7. 2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale di cui all'art. 1, comma 1, deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1. Roma, 26 gennaio 2015
Il direttore generale: Gulino
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