Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 29 dicembre 2014, n. 7218
D.M. 12 ottobre 2012. Linee guida per la classificazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.


Agli stabilimenti di macellazione
Loro Sedi
Alle Camere di Commercio
Loro Sedi
Agli Assessorati regionali
all'Agricoltura
Loro Sedi
Alle Organizzazioni commerciali
Loro Sedi
Alle Confederazioni agricole
Loro Sedi

Il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, recante le modalita' d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovino e di suino disciplina, al titolo III, art. 16, la classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine ed ha sostituito ed abrogato, tra gli altri, l'omologo decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895.
Nel frattempo anche la legislazione dell'UE ha subito un aggiornamento di cui occorre tenere conto in quanto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, sull'OCM unica, e' stato sostituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 e la Decisione della Commissione 2001/468/CE, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse suine in Italia, e' stata sostituita dalla vigente Decisione di esecuzione della Commissione 2014/38/UE.
Si ritiene utile, pertanto, aggiornare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'UE e nazionali, incluso l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha previsto specifiche sanzioni. Soggetti tenuti a comunicare i prezzi
I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioe' i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto. Esenzione dalla comunicazione dei prezzi
Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 7 del menzionato decreto.
Nel calcolo dei suini abbattuti settimanalmente, si escludono i suini non oggetto di classificazione (riproduttori e suinetti).
Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione e comunicazione dei prezzi:
i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi; Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi
Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:
1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg)
3) Classi commerciali: S; E; U; R; O; P. Calcolo dei prezzi medi settimanali
Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 Kg, e' quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento e' definita, ai sensi dell'allegato IV, parte B del Reg. (CE) 1308/2013, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta' senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
Fatta salva la presentazione della carcassa di riferimento, in Italia la carcassa puo' essere presentata al momento della pesata e della classificazione senza asportare la sugna e il diaframma. In tali casi, il peso a caldo registrato e' corretto applicando la formula ed i coefficienti definiti all'art. 2 della Decisione della Commissione 2014/38/UE.
Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 16, del decreto ministeriale 12 ottobre 2012.
Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonche' l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori. Modalita' di trasmissione dei prezzi
I prezzi rilevati vanno comunicati tramite il portale www.impresa.gov.it, secondo le modalita' contenute nel Manuale «Procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine» disponibile sul sito internet del MIPAAF www.politicheagricole.it; la comunicazione dei prezzi va effettuata entro le ore 13 del martedi' successivo a quello della settimana di riferimento.
Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 17 del citato decreto.
In caso di malfunzionamento del portale informatico dedicato, i prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea, PIUE VI, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcasse@politicheagricole.it. o, in via eccezionale, a mezzo telefax al numero 06.46654273 utilizzando il modello fac-simile allegato 1.
I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, e la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.
Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:
acquisti peso carcasse;
acquisti peso vivo.
Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed il produttore potra' conoscere gli esiti della classificazione attraverso il portale www.impresa.gov.
Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantita' uguale, e' attribuito alla classe intermedia se presente.
In tutti gli altri casi, il prezzo non puo' essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantita' ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.
Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantita' macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.
Si rammenta che nella comunicazione dovra' essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali, cosi' come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.
Per rendere piu' agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3. Utilizzo del metodo di classificazione ZP
Per quanto attiene l'utilizzo del metodo di classificazione ZP, si rimanda alla circolare del 10 aprile 2014, n. 2420, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014. In particolare si ribadisce che possono utilizzare tale strumento, previa comunicazione al Mipaaf, gli stabilimenti che abbattono, in media annuale, meno di 200 suini la settimana e che non intendono avvalersi della deroga all'obbligo di classificazione. In aggiunta si precisa che tale strumento puo', essere utilizzato anche dai macelli che non rispondono alle predette caratteristiche purche' abbiano ottenuto specifica autorizzazione dal Mipaaf. A tal riguardo i rappresentanti dei macelli interessati dovranno inviare motivata istanza utilizzando il modello di cui in allegato 4.
La presente circolare abroga la circolare del 1° febbraio 2011, n. 832. L'allegato 4 sostituisce l'allegato della circolare del 10 aprile 2014, n. 2420.
Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VI
tel.: 06-46654064/4188, fax n. 06-46654273,
oppure per posta elettronica:
PIUE6@politicheagricole.it; m.pellegrini@politicheagricole.it;
d.nicodemo@politicheagricole.it; p.lastella@politicheagricole.it
Roma, 29 dicembre 2014

Il direttore generale
delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Assenza
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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