Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 dicembre 2014
Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialita'.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l'art. 39, comma 7-bis, che prevede che "nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'" e che "con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia";
Visto il comma 1 del citato art. 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, alle condizioni stabilite dal medesimo articolo, finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa;
Visto il comma 5 del predetto art. 111, che stabilisce che "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, recante la "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
Visto l'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del quale possono affluire al Fondo di garanzia, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita', ai sensi e secondo le modalita' di cui al citato art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 dicembre 2013, n. 104970, con il quale sono disciplinate, in attuazione del secondo periodo del richiamato art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le "Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Sentito l'Ente nazionale per il microcredito,

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) "decreto-legge": il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
c) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
d) "decreto attuativo": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 e successive modificazioni e integrazioni;
e) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, se non ancora costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato di amministrazione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f) "microcredito": l'attivita' di concessione di finanziamenti, aventi le caratteristiche fissate dall'art. 111 del TUB, di cui al Titolo I del decreto attuativo;
g) "soggetti finanziatori": i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB;
h) "soggetti beneficiari finali": i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al Titolo I del decreto attuativo;
i) "disposizioni operative del Fondo": le "condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di amministrazione del Fondo e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 7-bis, del decreto-legge, stabilisce, con riferimento agli interventi di garanzia del Fondo in favore del microcredito destinati alla microimprenditorialita', le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' la quota e l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le predette garanzie.
 
Art. 3

Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 111, comma 1, del TUB e dal Titolo I del decreto attuativo.
 
Art. 4

Modalita' di concessione della garanzia

1. La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti di cui all'art. 3 e' concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.
2. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'art. 3 la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, con le modalita' previste dalle disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 5

Modalita' e criteri di selezione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'art. 3 sono ammesse alla garanzia del Fondo senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo.
2. Sulle operazioni di cui all'art. 3 la garanzia del Fondo e' rilasciata a titolo gratuito.
 
Art. 6

Risorse finanziarie

1. Alla concessione delle garanzie di cui al presente decreto e' destinata una quota pari al 5 percento delle risorse disponibili per la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino a un importo annuo massimo di euro 30.000.000,00. La predetta quota e l'importo annuo massimo delle risorse disponibili sono aggiornate, con cadenza biennale, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, tenuto conto dell'andamento del mercato e delle garanzie rilasciate.
2. Per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto, sono altresi' utilizzate le somme affluite al Fondo rivenienti dai versamenti di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo.
2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del Fondo in conformita' alle norme contenute nel presente decreto. Le disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it/) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 Ufficio controllo atti MISE-MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 229
 
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