Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 gennaio 2015 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni 2012, 2013 e 2014. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio", come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58; Visto l'art. 2, comma 14, punto b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale viene stabilito che, "agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto per il Fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia....." e che "....la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia."; Visto l'art. 15, comma 2-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b), del presente decreto."; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici" ed, in particolare, l'art. 21, commi da 13 a 20, che sopprime l'Agenzia nazionale di regolamentazione postale e trasferisce all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) le funzioni ad essa assegnate; Viste le delibere AGCom n. 731/11/CONS del 20 dicembre 2011 e n. 65/12/CONS del 2 febbraio 2012, con le quali rispettivamente e' stata istituita la Direzione dei Servizi postali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e attribuiti i relativi compiti nonche' definita l'articolazione di secondo livello della Direzione stessa; Vista la nota prot. n. 48834 del 27 settembre 2012 del Presidente dell'AGCom, con la quale, sulla base della stima del mercato postale relativa all'anno 2009, sono stati forniti gli elementi informativi utili alla fissazione della misura del contributo sopra descritto relativamente all'anno 2012, determinato come pari allo 0,55 per mille; Vista la nota prot. n. 72866 dell'1° ottobre 2012, con la quale il Capo Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'AGCom di comunicare ogni utile elemento che avesse consentito una compiuta predisposizione del provvedimento in questione; Viste le comunicazioni dell'Autorita', con cui sono stati forniti gli elementi informativi utili alla fissazione della misura del contributo sopra descritto relativamente agli anni 2013 e 2014, determinati come pari allo 0,56 e allo 0,68 per mille; Vista la nota prot. n. 65872 del 31 luglio 2013, con la quale il Ragioniere generale dello Stato - tenuto conto che l'art. 2 lett. a) del punto 14 del decreto legislativo n. 261/1999 affianca al finanziamento costituito dai contributi degli operatori postali (art. 2 lett. b del punto 14) un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale confluiscono le risorse finanziarie inerenti alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale (punto 12 dell'art. 2) - ha osservato che, ai fini del corretto e trasparente svolgimento delle funzioni trasferite dal Ministero delle sviluppo economico all'AGCom, fossero preliminarmente adottate dal Ministero stesso le iniziative tese all'attuazione degli adempimenti disposti dall'art. 21, comma 13 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214; Visto in particolare il comma 15 dell'art. 21 del citato decreto legge n. 201/2011, con il quale viene stabilito che a seguito della soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale ed il contestuale trasferimento delle funzioni all'AGCom, si proceda al trasferimento delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - previa rideterminazione di quelle di pertinenza della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale; Considerato che nel momento in cui il citato decreto legge n. 201/2011 e' entrato in vigore, l'Agenzia ancora non era operativa e pertanto nessun trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali era stato effettuato da parte del Ministero dello sviluppo economico; Vista la nota prot. n. 65986 del 25 ottobre 2013, con la quale la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale ha chiesto all'AGCom di chiarire se le risorse sopra descritte fossero ritenute necessarie ed in caso negativo di voler assentire all'emanazione del decreto riguardante la fissazione del contributo da parte degli operatori postali con l'esclusione di riferimenti al trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie che sarebbero dovute essere trasferite; Vista la nota prot. n. 6343 del 7 febbraio 2014, con la quale la Direzione servizi postali dell'AGCom, ha ritenuto che le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con lettera del 31 luglio 2013 sopra richiamata, possono considerarsi ormai superate alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente dell'Autorita' stessa con nota prot. n. 59857 del 20 novembre 2013; Vista la delibera n. 412/14/CONS del 29 luglio 2014, con la quale l'AGCom ha approvato il provvedimento che inter alia quantifica l'onere per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente in 380,6 e 327,3 milioni di euro, applicando la metodologia del costo netto evitato, in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'adozione del decreto ministeriale per la determinazione del contributo dovuto dagli operatori postali all'AGCom congiuntamente per gli anni 2012, 2013 e 2014 secondo la procedura prevista dall'art. 2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo n. 261/1999; Ritenuto che il contributo degli operatori del settore - fissato nella misura dello 0,55 per mille relativamente all'anno 2012 e dello 0,56 per mille relativamente all'anno 2013 e dello 0,68 per mille per l'anno 2014 - risulti congruo ai fini della copertura degli oneri di funzionamento sostenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'espletamento delle attivita' di competenza nel settore postale; Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio debbano calcolare il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dello 0,55 per mille per l'anno 2012, dello 0,56 per mille per l'anno 2013 e dello 0,68 per mille per l'anno 2014 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie; Considerato che i ricavi conseguiti nel settore postale includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attivita' di competenza dell'Autorita'; Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attivita' sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti che operano in forza di licenza ed autorizzazione; Ritenuto opportuno prevedere esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomilaeuro/00) in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in "stato di crisi" avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; Ritenuto che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa' per l'attivita' svolta nel mercato di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Decreta:
Art. 1 Misura della contribuzione
1. Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto b) del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 dovuta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore postale, e' fissata in misura pari allo 0,55 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2010; 2. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto b) del decreto legislativo n. 261/99, dovuta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore postale, e' fissata in misura pari allo 0,56 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2011; 3. Per l'anno 2014, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto b) del decreto legislativo n. 261/99, dovuta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore postale, e' fissata in misura pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2012; 4. Il contributo e' determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per l'anno 2014 ai ricavi, conseguiti nel settore postale, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rispettivamente dei bilanci 2010, 2011 e 2012. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo n. 261/99 per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi del settore postale di cui alla voce A1 del conto economico e' determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo. 5. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per l'anno 2014 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative, rispettivamente, all'esercizio 2010, 2011 e 2012. Le societa' che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS applicano l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per l'anno 2014, ai ricavi conseguiti nel settore postale risultanti dalla voce corrispondente alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni", rispettivamente del conto economico degli anni 2010, 2011 e 2012. 6. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. 7. La societa' capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa', a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
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| Art. 2 Esenzioni
1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.
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| Art. 3 Modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'anno 2012 verra' eseguito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle istruzioni di cui al successivo art. 5. Il versamento del contributo per l'anno 2013 verra' eseguito entro il 30 marzo 2015. Il versamento del contributo per l'anno 2014 verra' eseguito entro il 30 giugno 2015. I versamenti affluiranno ai sensi dell'art. 2 comma 14 del decreto legislativo n. 261/1999 direttamente al bilancio dell'Autorita' secondo le modalita' disciplinate dall'Autorita' stessa con propria delibera. 2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
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| Art. 4 Soggetti tenuti al versamento
1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui agli artt. 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 261/99, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo, che saranno disciplinate dall'Autorita' con propria delibera.
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| Art. 5 Disposizioni finali
1.Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Le istruzioni per l'applicazione del presente decreto sono adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul proprio sito istituzionale. Roma, 26 gennaio 2015
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
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