Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2014
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a fornire, a condizioni di mercato, la provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (di seguito decreto-legge n. 78/2009), che prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali»;
Visto l'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito «decreto-legge n. 269/2003»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP S.p.A.») e, in particolare, i commi 7 e 8 che prevedono, tra l'altro, l'istituzione della gestione separata (di seguito «Gestione separata») per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attivita' di interesse pubblico, definite dal medesimo art. 5;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 di attuazione del citato decreto-legge n. 269/2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.A., successivamente modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 269/2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento delle attivita' della Gestione separata e per l'esercizio del potere di indirizzo sulla medesima gestione;
Visto l'art. 5, comma 21, del predetto decreto-legge n. 269/2003 il quale prevede che ai decreti ministeriali adottati ai sensi del medesimo art. 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2010, emesso in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 78/2009;
Visto l'Accordo «Consensus» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE, sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Ritenuto di dover dare attuazione alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto di dover precisare l'ambito di operativita' del sistema «export banca» in considerazione della intervenuta modifica normativa sopra indicata, che amplia l'ambito dei soggetti che possono garantire le operazioni del sistema «export banca»;
Considerato che i soggetti garanti delle operazioni di finanziamento effettuate da CDP S.p.A. nell'ambito del sistema «export banca» devono possedere un grado di solvibilita' almeno equivalente a quello di uno Stato;
Preso atto che le agenzie di credito all'esportazione sono enti che godono, direttamente o indirettamente, di garanzia statale;
Preso atto che le banche di sviluppo nazionali e gli enti finanziari costituiti da accordi internazionali svolgono istituzionalmente attivita' di supporto agli investimenti e alla crescita economica anche attraverso la concessione di garanzie e altre forme di assicurazione del credito, beneficiando del sostegno degli Stati partecipanti;
Considerata la necessita', nel perdurare della fase congiunturale dell'economia, di assicurare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 8, del decreto-legge n. 78/2009, come successivamente modificato, un adeguato supporto alle attivita' di internazionalizzazione delle imprese e di esportazione;

Decreta:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a fornire, a condizioni di mercato, alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extra-comunitarie operanti in Italia la provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, come disciplinato dalla specifica normativa in materia di cui alle premesse, a condizione che siano assicurate o garantite da agenzie di credito all'esportazione, da banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, ai sensi della disciplina dell'Unione europea e internazionale.
2. Nel contratto di provvista sottoscritto tra CDP S.p.A. e la banca finalizzato alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1, viene indicato, tra le altre condizioni, il livello massimo del margine, che tenga conto del profilo di rischio delle operazioni, comprensivo di eventuali commissioni che la banca, sui fondi messi a disposizione mediante l'utilizzo della provvista di CDP S.p.A., puo' sommare al costo complessivo della provvista fornita da CDP S.p.A..
3. Sempre a condizioni di mercato, CDP S.p.A. puo' effettuare in via diretta operazioni di finanziamento di ammontare superiore a 25 milioni di euro destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni, se assistite da assicurazione o garanzia di agenzie di credito all'esportazione, di banche di sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti da accordi internazionali, ai sensi della disciplina dell'Unione europea e internazionale, purche':
a) siano effettuate in cofinanziamento con altro istituto finanziatore per una quota di CDP S.p.A. non eccedente il 50% dell'importo del finanziamento complessivo; ovvero
b) l'intervento del sistema bancario non risulti compatibile con le particolari caratteristiche temporali o dimensionali dell'operazione di finanziamento.
4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2010, di cui alle premesse.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 127
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone