Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 gennaio 2015
Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa edilizia Rosa Thea a r.l.», in Napoli.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visti gli artt. 2545-septiesdecies del Codice civile e 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto dirigenziale del 30 gennaio 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la societa' cooperativa «Cooperativa edilizia Rosa Thea a r.l.», con sede in Napoli, codice fiscale n. 80042420630, e' stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2014, prot. n. 171068, con la quale l'avv. Ugo Spinazzola in nome e per conto di alcuni soci della stessa societa' cooperativa, comunica che la cooperativa in questione risulta intestataria di beni immobili come da visure catastali prodotte e agli atti.
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies, secondo comma del Codice civile;
Vista la nota ministeriale prot. 0002337 del 12 gennaio 2015 indirizzata alla C.C.I.A.A. di Napoli - comunicata altresi' all'avv. Ugo Spinazzola in nome e per conto di alcuni soci della stessa societa' cooperativa, - nella quale si manifestava l'intendimento dell'amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;
Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 30 gennaio 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la societa' cooperativa citata e' stata sciolta ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;
Ritenuta la necessita' di integrare il succitato decreto dirigenziale del 30 gennaio 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;
Ritenuto che in capo a questa amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, secondo comma del Codice civile oltreche' quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Ritenuto altresi' che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, secondo comma del Codice civile;
Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et studiorum del dott. Enrico Adamo, nato a Portici (NA) il 9 aprile 1968, codice fiscale DMANRC68D09G902W, con studio in corso Umberto I n. 190 - 80138 Napoli;

Decreta:

Art. 1

E' nominato, in forza dell'art. 2545-septiesdecies, secondo comma del Codice civile, quale commissario liquidatore della gia' sciolta societa' cooperativa «Cooperativa edilizia Rosa Thea a r.l.», con sede in Napoli, codice fiscale n. 80042420630, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., il dott. Enrico Adamo, nato a Portici (NA), il 9 aprile 1968, codice fiscale DMANRC68D09G902W, con studio in corso Umberto I n. 190 - 80138 Napoli.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2015

Il direttore generale: Moleti
 
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