Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 2 febbraio 2015
Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. (Delibera n. 15/26).


LA COMMISSIONE
Premesso che
1. l'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente;
2. la Commissione di garanzia, con delibera del 21 gennaio 1993, ha gia' avuto modo di affermare che la tempestiva diffusione di tali dati - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dal medesimo sindacato - rappresenta un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenute le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, in forza dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
3. con tale delibera, la Commissione aveva stabilito che l'onere di cui all'articolo 5 doveva ritenersi assolto mediante la trasmissione dei dati, relativi agli scioperi nazionali e locali, alle emittenti televisive e ai principali quotidiani, nonche' all'Autorita' stessa;

Considerato che

1. la diffusione dei dati di cui all'articolo 5 mediante l'utilizzo delle piu' moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante;
2. tale modalita' accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilita' totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto piu' necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali;
Ravvisata quindi, la necessita' di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidita', ad informazioni ritenute utili;
Esprime il seguente avviso:
ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 della citata legge, sono tenute, in occasione di ogni sciopero, a rendere pubblici tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio;
l'assolvimento di tale onere assorbe ogni ulteriore adempimento di comunicazione, gia' previsto dalla Commissione con delibera del 21 gennaio 1993;
resta fermo ogni altro obbligo di comunicazione dei dati stabilito da disposizioni di legge speciali;
Dispone la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione, nonche' la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma, 2 febbraio 2015

Il presidente: Alesse
 
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