Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
DELIBERA 13 novembre 2014
Individuazione della regione Marche quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep. Atti n. 139/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 13 novembre 2014;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare l'art. 2, comma 100, lettera a) che dispone la costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 18, comma 1, lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662 sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
Visto l'atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le modalita' con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia prevista dall'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione tecnica;
Vista la nota della Regione Marche del 20 ottobre 2014 con la quale si provvede a trasmettere la deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2014, corredata dalla prescritta relazione tecnica relativa al sistema delle garanzie per le piccole e medie imprese nella regione Marche, con particolare riferimento all'intervento pubblico e alle risorse messe a disposizione, corredata delle informazioni richieste dall'atto della Conferenza del 26 luglio 2001 sopra indicato, diramata con nota prot. CSR 4288 P-4.23.2.12 del 27 ottobre 2014;
Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale delle Marche sopra citata si chiede alla Conferenza di assumere la delibera volta a limitare, nel territorio della Regione stessa, l'intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o piu' province della regione, per le operazioni di importo fino a 150.000,00 euro;
Considerato che la Regione Marche, con la delibera della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la richiesta di limitazione del Fondo e' estesa all'operativita' per portafogli di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 5 novembre 2014, nel corso della quale la Regione Marche ha fornito al Ministero dello sviluppo economico i chiarimenti richiesti in merito alla scelta della Giunta regionale di prevedere che la limitazione dell'intervento del Fondo di Garanzia sia estesa anche all'operativita' per portafogli di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a conclusione della riunione tecnica sopra indicata, non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta della Regione Marche nei termini riportati nella delibera della Giunta regionale sopra citata e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta all'assunzione della delibera stessa;
Visti gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha confermato quanto espresso nel corso della riunione tecnica sopra citata, esprimendo dunque il proprio nulla osta in merito all'assunzione della delibera in esame, ricordando l'avvertenza espressa in sede tecnica che la scelta effettuata dalla Regione trovi fondamento nell'effettiva capacita' del sistema regionale di garanzia di supportare, anche in assenza di un intervento diretto del Fondo di garanzia, le piccole e medie imprese marchigiane nell'accesso al credito;
Considerato che le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il proprio assenso all'accoglimento della richiesta della Regione Marche e all'assunzione della delibera in esame;

Delibera:

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di individuare la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le operazioni di importo fino a 150.000,00 euro e di estendere tale limitazione all'operativita' per portafogli di cui di cui all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
Roma, 13 novembre 2014

Il Presidente: Lanzetta
Il segretario: Naddeo
 
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