Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2015 (vai al sommario)
BANCA D' ITALIA - CONSOB
PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2015
Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante: «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione».


LA BANCA D'ITALIA
e
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo unico);
Visto l'art. 69 del Testo unico che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la CONSOB, i servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonche' gli articoli 80 e 81 del Testo unico, che attribuiscono alla CONSOB il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, i servizi di gestione accentrata;
Visti gli articoli 77 e 82 del Testo unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sui sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e di gestione accentrata e sui soggetti che li gestiscono per il perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza;
Visto il provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale «I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo»,e che prevede altresi' che «La Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.»;
Ravvisata la necessita' di adattare il quadro regolamentare nazionale ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziarie dei servizi di gestione accentrata rivenienti dall'adesione della Monte Titoli S.p.a. alla futura piattaforma di regolamento dei titoli pan-europea Target 2 Securities (T2S) gestita dall'Eurosistema;
Considerate le previsioni in tema di individuazione di identici momenti di definitivita' e di irrevocabilita' da parte di sistemi che abbiano una comune infrastruttura di regolamento contenute nell'art. 48, comma 8, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012;
Considerata la specifica esenzione introdotta in tema di outsourcing dall'art. 30, comma 5, del predetto regolamento n. 909/2014, nel caso di esternalizzazione di attivita' e servizi a una entita' pubblica, al ricorrere di determinate condizioni;
Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento agli interventi di modifica del provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare dell'una o dell'altra Autorita', d'intesa con l'altra;

Emanano
il presente atto recante le modifiche al provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione».
L'atto recante le modifiche al provvedimento del 22 febbraio 2008 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2015

Il Governatore della Banca d'Italia: Visco

Il Presidente della CONSOB: Vegas
 

Allegato
I. Il provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione», e' modificato come segue:
1. Al titolo I, parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'art. 2 (Definitivita') e' sostituito come segue:
«1. I gestori dei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2 del decreto sulla definitivita' fissano, dandone adeguata pubblicita', il momento di immissione e quello di irrevocabilita' di tali ordini nel sistema con modalita' che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarieta' e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini, e rendono trasparenti le regole che disciplinano i trasferimenti di titoli e di contante nei servizi di liquidazione.
2. Nei sistemi di garanzia a controparte centrale il momento di immissione non puo' precedere quello in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.»;
all'art. 5 dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«4. I precedenti commi non si applicano alla esternalizzazione dei servizi di liquidazione e dei servizi di gestione accentrata da parte delle relative societa' di gestione a favore di una entita' pubblica, sulla base di un apposito contratto quadro condiviso e formalizzato fra le parti che sia stato portato a conoscenza della Banca d'Italia e della CONSOB e in merito al quale le medesime autorita' non abbiano sollevato obiezioni.».
II. Le modifiche apportate al provvedimento recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione» entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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