Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 gennaio 2015
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle camere di commercio.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n. 580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e, qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno, aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto in particolare l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui «Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento»;
Considerato che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unioncamere, tenendo anche conto della perdurante difficile situazione congiunturale e della disponibilita' del sistema camerale di farsi carico della conseguente differenza fra fabbisogno e gettito previsto per diritto annuale, non sono stati ravvisati motivi per aggiornare le misure del diritto annuale rispetto a quelle stabilite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, nonostante la riduzione di gettito nel frattempo rilevata;
Richiamate, in proposito, le note del Ministero dello sviluppo economico n. 255658 del 27 dicembre 2011, n. 26118 del 21 dicembre 2012 e n. 201237 del 5 dicembre 2013 con le quali sono state confermate rispettivamente per l'anno 2012, 2013 e 2014 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse;
Ritenuto che la determinazione del fabbisogno di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni debba essere comunque effettuata anche se risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 e per gli ulteriori anni per i quali dovra' essere applicato l'art. 28 del citato decreto-legge n. 90 del 2014;
Tenuto conto della necessita' di riesaminare comunque annualmente il fabbisogno e di aggiornare ove necessario le misure del diritto annuale a decorrere dal 2016, in relazione alle eventuali innovazioni normative nel frattempo intervenute e agli effetti del riordino del sistema camerale;
Visto il comma 9, dell'art. 18 della legge n. 580/1993 e successivi modificazioni, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»;
Visto in particolare il comma 55 dell'art. 1 che prevede che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una somma di 70 milioni di euro al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto, altresi', che lo stesso comma 55 dispone che i criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del medesimo comma sono definiti con il decreto di cui all'art. 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;
Sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unita' locali, sia con riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sia alle misure transitorie definite per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.
 
Art. 2
Fondo perequativo di cui al comma 9,
dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'anno 2015, la quota del diritto annuale riscosso, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' le modalita' di destinazione e ripartizione del fondo perequativo stesso sono determinate applicando le disposizioni dell'art. 7 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, di cui in premessa, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione delle aliquote prevista al comma 2 del presente articolo. Le risorse finalizzate alla realizzazione di progetti ed iniziative di sistema sono destinate prioritariamente ai conguagli degli interventi destinati al rafforzamento dei Confidi ai sensi dell'art. 3, comma 5, nonche' ad interventi di sostegno alle iniziative di accorpamento e riduzione della spesa da parte delle Camere con minore numero di imprese, specificati in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.
2. Le aliquote di cui al comma 1 da utilizzare per determinare le quote da versare al fondo perequativo si applicano con le riduzioni corrispondenti alla differenza percentuale degli importi del diritto annuale previsti nell'anno in corso rispetto a quelli previsti nell'anno precedente in applicazione del comma 1 dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Art. 3
Verifica delle risorse annualmente destinate
al rafforzamento dei Confidi ed eventuale intervento
del fondo perequativo

1. In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro al sostegno dell'acceso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, attraverso forme di intervento, conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sono considerate, ai fini del raggiungimento dalla somma annuale di 70 milioni di euro, a seconda dell'intervento attuato, le somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre e le somme vincolate a garanzia nel proprio bilancio dalle camere di commercio, dalle unioni regionali e dall'Unioncamere con provvedimenti adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. Ciascun soggetto del sistema camerale trasmette all'Unioncamere i provvedimenti adottati e i giustificativi di pagamento emessi per le somme di cui al comma 2 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data in cui le somme sono state erogate o vincolate e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, pena l'esclusione degli interventi dal calcolo ai fini del raggiungimento della somma di 70 milioni di euro.
4. L'Unioncamere riferisce, entro e non oltre il 31 gennaio 2015, 2016 e 2017, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa le tipologie di intervento attuate nell'anno precedente dal sistema camerale distinte per ciascun ente, e le somme effettivamente destinate ai fini dell'attuazione del comma 55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Ove gli importi annuali rendicontati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente art. non siano sufficienti, le eventuali ulteriori somme necessarie al raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro sono garantite attraverso eventuali risorse disponibili sul fondo di perequazione di cui all'art. 2 del presente decreto non utilizzate o derivanti da economie sui progetti, nonche' attraverso le somme destinate alla medesima finalita' dagli accordi di programma anche relativi ad esercizi precedenti, ma destinati ad esplicare i propri effetti negli anni 2015, 2016 e 2017. Per la residua differenza, il raggiungimento dell'importo annuo di 70 milioni di euro e' garantito da una ulteriore quota aggiuntiva della dotazione annuale del medesimo fondo di perequazione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al fine di costituire le disponibilita' di tale ulteriore quota aggiuntiva, le somme da versare di spettanza delle singole camere di commercio, definite in applicazione delle aliquote di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono incrementate di una percentuale pari al rapporto tra la predetta residua differenza necessaria per raggiungere l'importo annuo previsto di 70 milioni di euro e l'importo complessivo del fondo perequativo di cui all'art. 2 del presente decreto interministeriale per il medesimo anno. Il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico, fermo restando il gettito complessivo, puo' individuare le eventuali correzioni compensative di tali percentuali da applicare alle singole camere per tener conto del diverso contributo che le stesse hanno dato al raggiungimento dell'obiettivo, in rapporto al rispettivo gettito del diritto annuale e tenuto conto del loro grado di rigidita' di bilancio.
6. Le somme di cui al comma 5, versate al fondo di perequazione di cui all'art. 2, sono utilizzate da Unioncamere ai fini della realizzazione di un'iniziativa di sistema destinata agli stessi interventi di cui al comma 1 del presente articolo. L'Unioncamere riferisce, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione dell'iniziativa di sistema al fine dell'effettivo raggiungimento della somma di 70 milioni di euro di interventi per ciascuno degli anni di riferimento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Roma, 8 gennaio 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2015 Ufficio controlla atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 365
 
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