Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 dicembre 2014 |
Indennizzo alle imprese per i danni subiti in conseguenza di delitti non colposi commessi per ostacolare l'attivita' dei cantieri. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 13, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ai cui sensi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso, alle condizioni indicate nel medesimo articolo, un indennizzo alle imprese che hanno subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere; Considerata la necessita' di avviare tempestivamente l'istruttoria per la concessione dei suddetti indennizzi, al fine di evitare ulteriori pregiudizi e ritardi alle imprese che si trovano nella situazione di cui al citato articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013;
Decreta
Art. 1 Richiesta di indennizzo
1. Ai fini della concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le imprese richiedenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - e per conoscenza alle stazioni appaltanti - la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla predetta disposizione. 2. A tal fine le imprese devono trasmettere: a) una relazione illustrativa idonea ad evidenziare i danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali, che l'impresa richiedente ha subito come conseguenza del verificarsi di delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere e che hanno pregiudicato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera che l'impresa e' stata incaricata di realizzare; b) una relazione diretta a descrivere le circostanze in relazione alle quali detti danni si sono prodotti, con l'indicazione del loro ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce; c) copia della denuncia/querela presentata dall'impresa richiedente, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne i delitti non colposi, commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere, e che hanno determinato all'impresa richiedente il venire in essere dei danni di cui alla lettera a); d) copia dell'eventuale costituzione in giudizio dell'impresa richiedente quale parte civile ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale; e) una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante l'esistenza, o l'inesistenza, di coperture assicurative dirette a risarcire o indennizzare gli eventi di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145; f) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, mediante la quale l'impresa richiedente dichiara, fornendone un riscontro documentale, l'ammontare delle somme percepite in conseguenza del realizzarsi dei delitti non colposi di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. |
| Art. 2 Misura dell'indennizzo
1. L'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' commisurato alla quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata. 2. L'integrale risarcimento, comunque ottenuto dall'impresa, impedisce la corresponsione delle somme di cui al comma 1. |
| Art. 3 Procedimento per la corresponsione dell'indennizzo
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Struttura tecnica di missione provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990. 2. Nello svolgimento di detta attivita' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione ha la facolta' di richiedere all'impresa, alla stazione appaltante, e piu' in generale a tutte le autorita' interessate dagli eventi alla base dei delitti non colposi sopra citati, la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalita' tra gli eventi e la richiesta di indennizzo di cui alla presente disposizione. 3. Una volta conclusa detta attivita' istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione perviene ad una proposta di conclusione del procedimento che viene inoltrata, unitamente alla documentazione acquisita, al Ministero dell'economia e delle finanze per il parere di competenza che, fatte salve ulteriori richieste istruttorie, viene reso nei successivi trenta giorni. 4. Gli esiti del procedimento, che deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, vengono comunicati all'impresa partecipante anche al fine della proposizione di eventuali osservazioni ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. 5. La corresponsione dell'importo richiesto avviene nei limiti della capienza delle somme stanziate, di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. 6. Gli indennizzi sono concessi in relazione all'ordine cronologico di acquisizione delle richieste e per ciascuna annualita' di riferimento. 7. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle somme da corrispondere sulla base del presente decreto risulti superiore agli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, si procede all'erogazione degli indennizzi per quota parte in base all'ammontare delle somme riconosciute a ciascuna impresa. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione provvede all'esame delle domande pervenute in ragione delle scadenze di cui al successivo articolo 4, comma 2. |
| Art. 4 Domande di partecipazione
1. Con riferimento agli eventi dannosi verificatisi fino al 30 giugno 2014, le relative domande devono essere inoltrate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, comprensive della richiesta di indennizzo e complete della documentazione di cui all'art. 1, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Le domande relative ad eventi verificatisi successivamente al 30 giugno 2014 possono essere presentate sulla base delle seguenti scadenze: a) entro il 28 febbraio 2015, per gli eventi dannosi verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2014; b) entro il 31 agosto 2015, per gli eventi verificatisi nel primo semestre 2015; c) entro il 29 febbraio 2016, per gli eventi verificatisi nel secondo semestre 2015. 3. Le domande da trasmettersi alla Struttura tecnica di missione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: STM@PEC.MIT.GOV.IT. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 19 dicembre 2014
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 704 |
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