Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2015, n. 9
Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e attuazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate da autorita' giurisdizionali degli Stati membri, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013,
n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:

«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

Note all'art. 1:
- La direttiva 2011/99/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione
europeo e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2011, n. L
338.
 
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(di cui all'articolo 10, comma 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) direttiva: la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo;
b) misura di protezione: una decisione adottata in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorita' competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialita' e indipendenza, di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicati divieti o restrizioni finalizzati a tutelare la vita, l'integrita' fisica o psichica, la dignita', la liberta' personale o l'integrita' sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale;
c) ordine di protezione europeo: una decisione adottata dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare;
d) persona protetta: la persona fisica oggetto della protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione;
e) persona che determina il pericolo: la persona nei cui confronti sono state emesse le prescrizioni conseguenti all'adozione di una misura di protezione;
f) stato di emissione: lo Stato membro al cui interno e' stata adottata la misura di protezione in riferimento alla quale viene chiesta l'adozione di un ordine di protezione europeo;
g) stato di esecuzione: lo Stato membro al quale e' stato trasmesso, ai fini del riconoscimento, un ordine di protezione europeo.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2011/99/UE si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3
Autorita' competenti

1. In relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva, autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, sono il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonche' della corrispondenza ad essi relativa.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione.
 
Art. 4
Modifica all'articolo 282-quater
del codice di procedura penale

1. All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 282-quater del Codice di procedura
penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I
provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono
comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente,
ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati
alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad
un programma di prevenzione della violenza organizzato dai
servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile
del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e
al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art.
299, comma 2.
1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la
persona offesa e' informata della facolta' di richiedere
l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
 
Art. 5
Procedimento di emissione
dell'ordine di protezione europeo

1. L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.
2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta puo' essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilita', il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.
3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e' emessa in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:
a) identita' e cittadinanza della persona protetta, nonche' identita' e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta e' minore o legalmente incapace;
b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;
c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonche' indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorita' che ha emesso il provvedimento;
d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di protezione europeo;
e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione;
f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione;
g) identita' e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona;
h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento.
4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 283-bis e 282-ter del codice
di procedura penale cosi' recita:
«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). -
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate
modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura
civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in
ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi
ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi
procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, del codice penale,
commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,
la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti
di pena previsti dall'art. 280, anche con le modalita' di
controllo previste all'art. 275-bis.».
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il
giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero
di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da
tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di
cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi
1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalita' e puo' imporre limitazioni.».
- Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.
69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale
presso la Corte di appello possono proporre ricorso per
cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla
conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro
quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso
alle parti deve essere notificato o comunicato almeno
cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione
dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la
redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto
giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio,
gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale
decide entro venti giorni dalla ricezione.».
 
Art. 6
Trasmissione dell'ordine di protezione europeo

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione europeo provvede senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della giustizia ai fini della successiva trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'autenticita' del documento, previa traduzione nella lingua di detto Stato. Ad analoga comunicazione provvede nei casi in cui adotti provvedimenti di revoca, modifica, proroga o nei casi di annullamento o sostituzione della misura o dell'ordine di protezione europeo.
2. Qualora l'autorita' competente dello Stato di esecuzione rifiuti di riconoscere un ordine di protezione europeo emesso ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della giustizia provvede senza indugio a darne comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.
 
Art. 7
Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine
di protezione europeo

1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.
 
Art. 8
Procedimento per il riconoscimento di un ordine
di protezione europeo

1. Il Ministero della giustizia, ricevuto un ordine di protezione europeo, provvede senza indugio alla trasmissione al Presidente della Corte d'appello competente per territorio ai sensi dell'articolo 7.
2. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, la Corte d'appello decide senza formalita' entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di protezione europeo.
3. Quando le informazioni sono incomplete, il Presidente della Corte ne da' comunicazione al Ministero della giustizia, che richiede le necessarie integrazioni e il termine di cui al comma 2 resta sospeso dalla data della comunicazione sino alla ricezione delle informazioni mancanti.
 
Art. 9
Presupposti per il riconoscimento dell'ordine
di protezione europeo e contenuto del provvedimento

1. La Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione.
2. La Corte d'appello non riconosce l'ordine di protezione europeo quando:
a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete, anche a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale;
c) la misura di protezione e' stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale;
d) la persona e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
e) i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata una causa di estinzione del reato o della pena;
f) per i fatti per i quali e' stato emesso l'ordine di protezione e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
g) sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano;
h) la misura di protezione e' stata applicata dallo Stato di emissione nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana;
i) la misura di protezione e' stata adottata nello Stato di emissione in riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
3. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
4. In caso di non riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, l'autorita' giudiziaria informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione senza indugio all'autorita' competente dello Stato di emissione.

Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 282-bis e 282-ter del
codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 434 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 434 (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia
di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a
quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su
richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della
sentenza.».
- Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,
n. 69, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 10
Esecuzione conseguente al riconoscimento

1. Quando e' emessa decisione di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, la Corte d'appello informa il Ministero della giustizia che ne da' comunicazione alla persona protetta ed alla persona che determina il pericolo anche tramite l'autorita' competente dello Stato di emissione. Del provvedimento viene data comunicazione alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo presso il quale la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di risiedere o soggiornare ovvero l'intenzione di richiedere o soggiornare.
2. Quando la persona che determina il pericolo viola le prescrizioni dell'ordine di protezione, la polizia giudiziaria ne informa il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello; se sussistono le condizioni di applicabilita' di una misura piu' grave, la Corte d'appello, su richiesta del Procuratore generale, provvede tenendo conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione e determinandone la data di scadenza entro un termine non superiore ai trenta giorni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo primo del libro IV del codice di procedura penale. All'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale procede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato.
4. La misura perde efficacia qualora sia trascorso il termine indicato nel comma 2 o anche prima, quando lo Stato di emissione provvede secondo quanto previsto dall'articolo 11.
5. Nei casi di violazione dell'ordine di protezione e di adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, la Corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di emissione. La comunicazione e' effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato B, previa traduzione nella lingua dello Stato di emissione.

Note all'art. 10:
- Il titolo primo del libro IV (Misure cautelari) del
codice di procedura penale, e' cosi' rubricato:
«Titolo I misure cautelari personali».
- Il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto
o del fermo di indiziato di delitto procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia,
salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il
giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'art.
293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi
del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del
caso, a dare o a completare la comunicazione o
l'informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da'
atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299,
alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta
dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio
procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
precedere l'interrogatorio del giudice.».
 
Art. 11
Decisioni sulla validita' e sull'efficacia
dell'ordine di protezione europeo

1. Spetta all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione la decisione in ordine alla proroga, al riesame, alla modifica, all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo; spetta altresi' alla medesima autorita' l'applicazione di piu' gravi misure cautelari.
2. Quando l'autorita' giudiziaria dello Stato emette uno dei provvedimenti indicati al comma 1, anche a seguito della comunicazione della violazione dell'ordine di protezione di cui all'articolo 10, comma 5, ne informa senza indugio le competenti autorita' dello Stato di esecuzione, secondo le modalita' indicate nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione della sentenza emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.
 
Art. 12
Cessazione degli effetti del riconoscimento
dell'ordine di protezione europeo

1. A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione europeo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all'articolo 8, puo' revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne le modalita' di applicazione.
2. La Corte d'appello, con le medesime modalita' stabilite al comma 1, dichiara la cessazione dell'efficacia del riconoscimento dell'ordine di protezione quando:
a) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo;
b) riceve comunicazione che l'autorita' competente dello Stato di emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non vi e' corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti all'applicazione delle misure regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale;
c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona protetta non si trova all'interno del territorio nazionale;
d) in riferimento al fatto in relazione al quale e' stata disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso sulla base della normativa nazionale, sono trascorsi i termini previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale;
e) lo Stato di emissione ha comunicato l'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero di una misura cautelare detentiva anche per fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
f) risulta che la persona che determina il pericolo si trova sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero alla misura cautelare della custodia in carcere in forza di provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria nazionale e in relazione a fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
g) nei confronti della persona che determina il pericolo e' stato pronunciato il riconoscimento, ai fini della sua esecuzione in Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in altro Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI.
3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, secondo le forme previste nell'articolo 8, previa, se occorre, richiesta di informazioni allo Stato di emissione.
4. Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di emissione secondo le modalita' indicate nell'articolo 6.
5. Avverso la decisione della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Note all'art. 12:
- Per il testo degli articoli 282-bis e 282-ter del
codice di procedura penale si veda nelle note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 308 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e'
decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini
previsti dall'art. 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono
decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione,
osservati i limiti previsti dal comma 1 (1).
2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale,
le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi
dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora
esse siano state disposte per esigenze probatorie, il
giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi
dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la
loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro
esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo
dei termini previsti dall'art. 303.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad
altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di
altre misure interdittive.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla
Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali
che irrogano pene detentive o misure privative della
liberta' personale, ai fini della loro esecuzione
nell'Unione europea) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° ottobre 2010, n. 230.
- Per il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,
n. 69 si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 13
Informazioni alla Commissione europea

1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalita' di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorita' competenti.
 
Art. 14
Rapporti con altri accordi e intese

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di ulteriori accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e vigenti alla data della sua entrata in vigore, qualora gli stessi siano rispondenti agli obiettivi della direttiva e contribuiscano a semplificare le modalita' di riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.
 
Art. 15
Protezione dei dati personali

1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla parte II, titolo I dello stesso codice.
2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione.
3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla competente autorita' dello Stato di esecuzione.
4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere:
a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione;
b) che sia data evidenza alla competente autorita' dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti.
5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalita' e nel rispetto del principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalita':
a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili;
b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.

Note all'art. 15:
- La Parte II, Titolo I del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174, S.O., e' cosi' rubricata:

«PARTE II
Disposizioni relative a specifici settori
TITOLO I
Trattamenti in ambito giudiziario».

- Il testo degli articoli 3 e 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita:
«Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei
dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.».
«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».
 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2015

MATTARELLA
>Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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