Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 gennaio 2015, n. 10 |
Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, e in particolare, l'articolo 2, comma 1; Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012, con le quali sono state definite le Linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali nonche' le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le Linee guida relative ai percorsi opzionali degli istituti tecnici e professionali di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012; Visto l'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 giugno 2014, per l'avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, adottato ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 615 del 26 gennaio 2015;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
1. La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che puo' essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato. 2. Le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio sono indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C (Istituti professionali), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di tale decreto ministeriale e' fissata al 31 gennaio dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6. 4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta puo' essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalita' di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. 5. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva e' di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova. 6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici la durata massima della prova e' stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1: «Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacita' critiche del candidato. 2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'. 3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime. 4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. 5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento. 6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione puo' essere attribuita la lode dalla commissione. 7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.». - Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): «Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi. 2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio. 3. Per gli istituti aventi finalita' ed orientamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione. 4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. 5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323: «Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita' acquisite dal candidato. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento. 2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra piu' proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1. 3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di scegliere tra piu' proposte. 4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e' intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacita' del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita' di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova e' strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. 5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. 6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non puo' essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato puo' far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. 7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139 (Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2003, n. 140. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6 (Modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore): «Art. 2 (Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni). - 1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto entro il 31 gennaio. 2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa. 3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.». - La direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4 (Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012, n. 76, supplemento ordinario. - La direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5 (Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012, n. 76, supplemento ordinario. - La direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2012, n. 69 (Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Opzioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, supplemento ordinario. - La direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2012, n. 70 (Linee guida per i percorsi degli istituti professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera c), e dall'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Opzioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 5 giugno 2014 (Avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128: «Art. 9 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti). 1.-6. (Omissis). 7. Ai fini dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sperimentali, la terza prova scritta e' predisposta dalle commissioni secondo le tipologie previste dalle lettere e) ed f) dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della preparazione della prova, la commissione tiene conto dello specifico percorso sperimentale seguito dagli allievi e puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.». - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, si vedano le note alle premesse. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Liceo classico
1. La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino o greco, ai sensi dell'articolo 1. 2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del vocabolario latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua nella quale si svolge l'insegnamento. |
| Art. 3 Liceo scientifico
1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta ad alcuni quesiti. 2. Ai fini dello svolgimento della prova, il Ministero puo' prevedere l'uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia. |
| Art. 4 Liceo delle scienze umane
1. Con riferimento al Liceo delle scienze umane, la prova di cui all'articolo 1 consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: a) antropologico; b) pedagogico, con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento; c) sociologico, con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 2. Con riferimento al Liceo delle scienze umane - Opzione economico-sociale, la prova di cui all'articolo 1 ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina; b) analisi e trattazione, qualitativa e quantitativa, di particolari casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche, che possono essere presentate al candidato anche con l'ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli dei giornali o di riviste specialistiche. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. |
| Art. 5 Liceo artistico
1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di: a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facolta' di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa); c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto; d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto. 2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo. 3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei ore al giorno. |
| Art. 6 Liceo linguistico
1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno dei testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di: a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche; b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare. 2. La prova si articola in due parti: a) risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo scelto dal candidato fra quelli proposti; b) redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto (lunghezza massima 300 parole). |
| Art. 7 Licei musicali e coreutici
1. Con riferimento alla sezione musicale la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3. 2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica; b) composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale; c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale, o anche la sonorizzazione di un video; d) progettazione di un'applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione. 3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica. 4. Con riferimento alla sezione coreutica la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 5 e 6. 5. La prima parte della prova ha per oggetto: a) l'esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti della sezione classica e contemporanea definiti in allegato; b) la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi stilistica degli elementi tecnici dell'esibizione e svolta con gli opportuni riferimenti alla storia della danza. 6. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti, prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione contemporanea. 7. Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova concorrono alla determinazione del punteggio. |
| Art. 8 Istituti tecnici - Settore economico
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali. 2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; b) analisi di casi aziendali; c) simulazioni aziendali. 3. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. 4. Nel caso in cui la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua comunitaria, la prova si articola in due parti: a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse; b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo. |
| Art. 9 Istituti tecnici - Settore tecnologico
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attivita' di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali. 2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: a) analisi di problemi tecnologico-tecnici partendo da prove di laboratorio su materiali semilavorati, prodotti finiti; b) analisi di caratteristiche di macchine e apparecchiature partendo da prove di verifica e collaudo; c) ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse filiere; d) analisi di processi tecnologici di produzione, gestione e controllo di qualita' dei processi produttivi; e) sviluppo di strumenti per l'implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi; f) gestione di attivita' produttive e del territorio nel rispetto e tutela dell'ambiente. 3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. |
| Art. 10 Istituti professionali - Settore servizi
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati; b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale); c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio; d) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. 3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. 4. Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera - Articolazione accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in due parti: a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse; b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo. |
| Art. 11 Istituti professionali - Settore industria e artigianato
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della filiera industriale o artigianale di interesse e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento; b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature; c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale; d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale; e) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi. 3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. |
| Art. 12 Titoli di studio
1. I titoli di studio del nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, vengono individuati e indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 13 Certificazioni
1. I modelli delle certificazioni integrative del diploma di Stato saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. |
| Art. 14 Disposizioni finali
1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e' abrogato. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti del bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 gennaio 2015
Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 598
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139 (Regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), abrogato dal presente decreto, recava: «Seconda prova scritta». |
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