Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 gennaio 2015, n. 10
Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, e in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012, con le quali sono state definite le Linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali nonche' le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le Linee guida relative ai percorsi opzionali degli istituti tecnici e professionali di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012;
Visto l'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 giugno 2014, per l'avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, adottato ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 615 del 26 gennaio 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria
di secondo grado

1. La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che puo' essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato.
2. Le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio sono indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C (Istituti professionali), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di tale decreto ministeriale e' fissata al 31 gennaio dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6.
4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta puo' essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalita' di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.
5. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva e' di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova.
6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici la durata massima della prova e' stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 del presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), come modificato dalla legge 11
gennaio 2007, n. 1:
«Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno
del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e
specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi
culturali generali, nonche' delle capacita' critiche del
candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un
colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda
prova, che puo' essere anche grafica o scrittografica, ha
per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di
studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici
le modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte
e possono articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro;
la terza prova e' espressione dell'autonomia
didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche ed e' strettamente correlata al piano
dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa
e' a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie
dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale
ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal
Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3,
alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione
della terza prova. L'Istituto provvede, altresi', alla
valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a
conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria
superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di
Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la
comparabilita'.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova
scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero
della pubblica istruzione; il testo della terza prova
scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con
modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda
prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica
istruzione entro la prima decade del mese di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresi' le
caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le
modalita' con le quali la commissione d'esame provvede alla
elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di
mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di
insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 30 per la
valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far
valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di
60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della
commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il
punteggio massimo di 100, la commissione di esame puo'
motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di
5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo
della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire
della predetta integrazione puo' essere attribuita la lode
dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono
disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui all'art. 21, comma 20-bis, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per
cause specificamente individuate sono previste una sessione
suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari
modalita' di svolgimento degli stessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da
adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed
agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
annualmente, con propria ordinanza, le modalita'
organizzative degli scrutini ed esami stessi.
2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in
indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di
specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici
ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli
istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia
possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi
disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i
programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.
2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili
nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta
formativa integrata fra istruzione e formazione
professionale di cui all'art. 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e
perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti
in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio.
3. Per gli istituti aventi finalita' ed orientamento
speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di
insegnamento, con il relativo quadro orario, sono
determinati con il decreto che provvede alla loro
istituzione.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce,
con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita'
conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici.
5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato
e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
definizione delle modalita' con le quali il personale
docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa
allo svolgimento di particolari attivita' formative da
realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.
6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente
articolo restano ferme le disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323:
«Art. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
di Stato comprende tre prove scritte aventi le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio
volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita'
acquisite dal candidato. La lingua d'esame e' la lingua
ufficiale di insegnamento.
2. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creativita'; essa
consiste nella produzione di uno scritto scelto dal
candidato tra piu' proposte di varie tipologie, ivi
comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente
dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di
cui all'art. 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta e' intesa ad accertare le
conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il corso di studio per le
quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle
sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Al candidato puo' essere data facolta' di
scegliere tra piu' proposte.
4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e'
intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le
capacita' del candidato di utilizzare ed integrare
conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo
anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta,
grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le
predette modalita' di svolgimento della prova possono
essere adottate cumulativamente o alternativamente. La
prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se
comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della
lingua, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite
e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed
approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso
si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare
attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo
anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
punti per la valutazione delle prove scritte e di
trentacinque per la valutazione del colloquio. I
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna
delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti
non puo' essere attribuito un punteggio inferiore,
rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato puo' far
valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per
superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio
minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte
e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la
commissione d'esame puo' motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e
un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a
70 punti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010,
n. 137, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211
(Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi
previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del
medesimo regolamento), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139
(Regolamento recante le modalita' di svolgimento della
prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2003, n. 140.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6
(Modalita' e termini per l'affidamento delle materie
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i
criteri e le modalita' di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore):
«Art. 2 (Modalita' e termini dell'affidamento delle
materie ai commissari esterni e interni). - 1. Le materie
affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto
entro il 31 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari
interni o esterni docenti delle discipline oggetto della
prima e della seconda prova. Quando la prima prova e'
affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto
della seconda prova viene affidata ad un commissario
interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari
interni avviene in modo da assicurare una equilibrata
presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza
di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere.».
- La direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4
(Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012, n.
76, supplemento ordinario.
- La direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5
(Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'art.
8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012, n. 76,
supplemento ordinario.
- La direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2012, n. 69
(Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative
alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli
spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3,
lettera b), e dall'art. 8, comma 2, lettera d) del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 -
Opzioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
ottobre 2012, n. 253, supplemento ordinario.
- La direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2012, n. 70
(Linee guida per i percorsi degli istituti professionali
relative alle ulteriori articolazioni delle aree di
indirizzo negli spazi di flessibilita' previsti dall'art.
5, comma 3, lettera c), e dall'art. 8, comma 4, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87 - Opzioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, 5 giugno 2014 (Avvio del programma sperimentale
per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie
di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi
dell'art. 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128:
«Art. 9 (Valutazione, certificazione e riconoscimento
dei crediti). 1.-6. (Omissis).
7. Ai fini dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore sperimentali, la
terza prova scritta e' predisposta dalle commissioni
secondo le tipologie previste dalle lettere e) ed f)
dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 20 novembre
2000, n. 429. Ai fini della preparazione della prova, la
commissione tiene conto dello specifico percorso
sperimentale seguito dagli allievi e puo' avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor
aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6,
comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87
e 88 del 15 marzo 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010,
n. 137, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, si vedano
le note alle premesse.
 
Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Liceo classico

1. La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino o greco, ai sensi dell'articolo 1.
2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del vocabolario latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua nella quale si svolge l'insegnamento.

 
Art. 3
Liceo scientifico

1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta ad alcuni quesiti.
2. Ai fini dello svolgimento della prova, il Ministero puo' prevedere l'uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia.
 
Art. 4
Liceo delle scienze umane

1. Con riferimento al Liceo delle scienze umane, la prova di cui all'articolo 1 consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari:
a) antropologico;
b) pedagogico, con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento;
c) sociologico, con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali.
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.
2. Con riferimento al Liceo delle scienze umane - Opzione economico-sociale, la prova di cui all'articolo 1 ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina;
b) analisi e trattazione, qualitativa e quantitativa, di particolari casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche, che possono essere presentate al candidato anche con l'ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli dei giornali o di riviste specialistiche.
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.
 
Art. 5
Liceo artistico

1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di:
a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia;
b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facolta' di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa);
c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto;
d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto;
e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto.
2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo.
3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei ore al giorno.
 
Art. 6
Liceo linguistico

1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno dei testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di:
a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche;
b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare.
2. La prova si articola in due parti:
a) risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo scelto dal candidato fra quelli proposti;
b) redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto (lunghezza massima 300 parole).
 
Art. 7
Licei musicali e coreutici

1. Con riferimento alla sezione musicale la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3.
2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica;
b) composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale;
c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale, o anche la sonorizzazione di un video;
d) progettazione di un'applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione.
3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.
4. Con riferimento alla sezione coreutica la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 5 e 6.
5. La prima parte della prova ha per oggetto:
a) l'esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti della sezione classica e contemporanea definiti in allegato;
b) la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi stilistica degli elementi tecnici dell'esibizione e svolta con gli opportuni riferimenti alla storia della danza.
6. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti, prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione contemporanea.
7. Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova concorrono alla determinazione del punteggio.
 
Art. 8
Istituti tecnici - Settore economico

1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali.
2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;
b) analisi di casi aziendali;
c) simulazioni aziendali.
3. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.
4. Nel caso in cui la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua comunitaria, la prova si articola in due parti:
a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse;
b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo.
 
Art. 9
Istituti tecnici - Settore tecnologico

1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attivita' di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali.
2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di problemi tecnologico-tecnici partendo da prove di laboratorio su materiali semilavorati, prodotti finiti;
b) analisi di caratteristiche di macchine e apparecchiature partendo da prove di verifica e collaudo;
c) ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse filiere;
d) analisi di processi tecnologici di produzione, gestione e controllo di qualita' dei processi produttivi;
e) sviluppo di strumenti per l'implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi;
f) gestione di attivita' produttive e del territorio nel rispetto e tutela dell'ambiente.
3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.
 
Art. 10
Istituti professionali - Settore servizi

1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati;
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio;
d) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.
3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.
4. Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera - Articolazione accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in due parti:
a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse;
b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.
 
Art. 11
Istituti professionali - Settore industria e artigianato

1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della filiera industriale o artigianale di interesse e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento;
b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature;
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale;
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale;
e) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi.
3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.
 
Art. 12
Titoli di studio

1. I titoli di studio del nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, vengono individuati e indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 13
Certificazioni

1. I modelli delle certificazioni integrative del diploma di Stato saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
 
Art. 14
Disposizioni finali

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e' abrogato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti del bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 gennaio 2015

Il Ministro: Giannini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 598

Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile
2003, n. 139 (Regolamento recante le modalita' di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), abrogato dal presente decreto,
recava: «Seconda prova scritta».
 
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