Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 febbraio 2015 |
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45). |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»; Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; Viste le note del 31 ottobre 2013 e del 12 febbraio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta per la registrazione in Europa di decessi seguiti all'assunzione della molecola AH-7921 e per casi di sequestro di prodotti contenenti la molecola 251-NBOMe; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea 25 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 287 del 1° ottobre 2014, che ha sottoposto a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4-metilenediossipirovalerone(MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) in considerazione dei rischi per la salute e della mancanza di proprieta' o usi terapeutici di tali sostanze; Considerato che le sostanze Metilendiossipirovalerone (MDPV) e Metossietamina, oggetto della medesima decisione, sono gia' sotto controllo in Italia ed incluse nella tabella I allegata al testo unico; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 6 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921); Vista la nota 6 maggio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta a seguito della registrazione in Svezia di 11 casi di decesso e di identificazione analitica della molecola MT-45 nel sangue femorale delle vittime; Vista la nota di allerta diramata nella stessa data dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione agli Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome, finalizzata a prevenire la rapida diffusione di tali sostanze sul mercato delle droghe e attraverso internet; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45); Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 dicembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921) e della sostanza 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), Ritenuto necessario procedere ai suddetti inserimenti a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: (25I-NBOMe): denominazione comune 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina: denominazione chimica; (AH-7921): denominazione comune 3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide: denominazione chimica; (MT-45): denominazione comune 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina: denominazione chimica. |
| Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2015
Il Ministro: Lorenzin |
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