Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 febbraio 2015 |
Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti; Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Considerato che e' opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi talune prestazioni di servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentite le commissioni parlamentari competenti;
Decreta:
Art. 1 Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni: a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 2 Efficacia
1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2015
Il Ministro: Padoan |
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