Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre 2015».
8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015».
11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', il regolare svolgimento delle attivita' afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2015.
3-6-quinquies. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'art. 3
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 3. Semplificazione e flessibilita' nel turn over
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi
compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del
40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno
2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale
di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono
procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per
cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene
conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3-10-bis. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 13-bis
dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni:
«Art. 66. Semplificazione e flessibilita' nel turn over
1-9. (Omissis).
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10-13. (Omissis).
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. A decorrere dall'anno 2015, le universita' che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle
facolta' di cui al secondo periodo del presente comma,
all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato
articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere
sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle
assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne
l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2
agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
2005.
14. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
1-4. (Omissis).
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
6-14. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 464 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1.
1-463 (Omissis).
464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego
delle risorse tenendo conto della specificita' e delle
peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto
vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative
amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo
allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente complessivo corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno
2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
con riserva di assunzione di 1.000 unita' per la Polizia di
Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e 600 unita'
per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015.
465-749. (Omissis).».

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.

Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni:
«3. Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2,
commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».

Si riporta il comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego.
1-8. (Omissis).
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i
contratti di lavoro a tempo determinato per le strette
necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei
servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al
presente comma, del patto di stabilita' interno e della
vigente normativa di contenimento della spesa complessiva
di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a
tempo determinato del personale degli enti di ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente
comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
esclusivamente per il personale direttamente impiegato in
specifici progetti di ricerca finanziati con le predette
risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
10-16-ter. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dei commi 7 e 8 dell'art.
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.
1-6. (Omissis).
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle
Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.
9-35. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 6
dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165:
« Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
7-12-bis. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
1-13. (Omissis).
14. Il termine per il completamento delle procedure
concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e'
prorogato al 31 dicembre 2015, purche' le medesime
procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle
more, ferma restando la possibilita' di prorogare o
modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del
secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso
consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il
limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione
della citata disposizione, alla data del 31 dicembre
2013.».

Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'art. 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
1-21-quinquies. (Omissis).
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 24. Disposizioni in materia di locazioni e
manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche
amministrazioni
1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo le parole: "b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta'
pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a
disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta
consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di
legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione
delle informazioni".
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto
il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti
obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione
alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva
competenza.";
b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del
demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi
con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non
oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia
del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'amministrazione interessata i risultati della
verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia
comunica gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione positivamente
verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di
bilancio necessarie per il finanziamento delle spese
connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte
delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.".
2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre
2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche
amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai
fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento
della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1,
le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi
costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono
comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di
recesso dai contratti di locazione di immobili in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi
centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad
eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo
2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre
2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse.
3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre
semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono
attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai
sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,
nonche' l'ammontare dei relativi oneri.";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il piano generale puo' essere oggetto di
revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili
esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad
uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha
stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".
4. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono
sostituite con le parole "1° luglio 2014";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui
ai commi da 4 a 6 si applicano altresi' alle altre
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.".
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito
legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento
attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile
2004, n. 106, e' consegnata una sola copia di stampati e di
documenti a questi assimilabili;
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale
non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate
di tutti i documenti stampati in Italia.».

Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 2
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125:
«Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale.
1-11-bis. (Omissis)
12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di
personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per
l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13-13-septies (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 6-septies dell'art. 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Proroga di termini in materia di personale,
professioni e lavoro.
1-6-sexies. (Omissis).
6-septies. Fino al 31 dicembre 2015, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili al personale appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo
personale, e fino alla predetta data, non si applicano,
altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 133».

Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 4 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4. Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri
1-24. (Omissis).
25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo
168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, in materia di percorso di carriera del personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
26-103. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1.
1-297. (Omissis).
298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' autorizzato fino al 30 giugno 2015 ad
effettuare le operazioni di pagamento e riscossione
relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai
sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti
gia' intestati alla medesima Agenzia, attraverso un
dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto
di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
299-749. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 11 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11. Misure urgenti per la protezione di specie
animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa
del mare, l'operativita' del Parco nazionale delle Cinque
Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono
lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri
di verifica per gli impianti termici civili
1-7. (Omissis).
8. In armonia con le finalita' e i principi
dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree
protette, nonche' con la disciplina comunitaria relativa
alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la
parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono
attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e
di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del
Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di
attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi
dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino
alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non
oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli organi
centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori
dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e
dal presidente in carica o operante in regime di
prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla
predetta data. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato
paritetico composto da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
un rappresentante di ciascuna delle province autonome di
Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione
Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato
paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione
dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla
costituzione del Comitato, si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e
del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del
Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9-13. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 410 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1.
1-409. (Omissis).
410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31
dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza
possibilita' di rinnovo, fino al 30 giugno 2015, a valere
sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore
di tale gestione, per completare l'attivita' di
liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della
gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli
articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro
5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015,
confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
411-749. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie.
1-10. (Omissis).
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
11-bis-21. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181:
«Art. 2. Fondo unico giustizia.
1-6-bis. (Omissis)
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis-10. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1.
1-425. (Omissis)
426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al
superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal
predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle
risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano
dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle
procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
possono procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato interessati alle procedure di cui al presente
periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
427-735. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 529 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 1.
1-528. (Omissis)
529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione
effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni
di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione
organica sia complessiva, sia relativa alla
categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione
organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale
assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto
negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante
di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita',
purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette
deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa
vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di
apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni
sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono
procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a
domanda del personale interessato.
530-749. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 557 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), e successive modificazioni:
«Art. 1.
1-556. (Omissis).
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
558-1364. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 3-bis. Sistema di allerta nazionale per il
rischio meteo-idrogeologico e idraulico
1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il
sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli
strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per
sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e
le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio,
all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di
attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai
diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio
meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del
presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e
di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto
chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a
tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento
dei centri di competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti,
di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le
procedure e le modalita' di allertamento del proprio
sistema di protezione civile ai diversi livelli di
competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione si provvede all'attuazione del
Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel
rispetto della normativa vigente in materia per i diversi
settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del
Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».

Si riporta il testo vigente dell'art. 14 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4
agosto 2010 (Disposizioni urgenti di protezione civile),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010, e successive modificazioni:
«Art. 14.
1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di
somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa,
ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie
capacita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza,
nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui
alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 e successive modificazioni e del 3 dicembre
2008, le Regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a
propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei
rispettivi Centri funzionali regionali e delle Sale
operative regionali mediante il potenziamento delle
relative strutture, con particolare riguardo al
collegamento tra le stesse nonche' con il Centro funzionale
centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento
della protezione civile, anche attraverso la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla
normativa vigente. A tal fine e' consentita, inoltre, la
stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato nonche' di contratti di lavoro e
relative proroghe ad essi correlati anche in deroga la
comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 276 del
2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo di lavoro
per la categoria delle agenzie di somministrazione di
lavoro del 24 luglio 2008 ed in deroga, altresi', all'art.
43 del predetto contratto; nei confronti di tali contratti
non operano le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche in deroga
alle leggi regionali n. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13 e
n. 12 del 16 luglio 2010, art. 12.».

Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art. 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di
riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle
leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime
relativo alle detrazioni fiscali):
«Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici
1-2. (Omissis).
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici, di seguito denominata «Commissione». La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che
provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e'
composta da cinque componenti, di cui uno designato dal
Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato
dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono
scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e'
nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto
e' individuato tra i componenti il Presidente della
Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita'
per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
la durata dell'incarico i componenti della Commissione non
possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o
funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di
quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. (Omissis)
5. Nello svolgimento della propria attivita', la
Commissione effettua il controllo anche verificando la
conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle
entrate percepite alla documentazione prodotta a prova
delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno
successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
i partiti e i movimenti politici interessati a sanare,
entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non
oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e
di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del
comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
la pubblicazione nei siti internet delle rispettive
Assemblee.
6-29. (Omissis)».

Si riporta il testo vigente degli artt. 4, 5, comma 3,
10, commi 1 e 2, 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico
diretto, disposizioni per la trasparenza e la
democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, e successive modificazioni:
«Art. 4 Registro dei partiti politici che possono
accedere ai benefici previsti dal presente decreto
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale
rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere
copia autentica dello statuto alla Commissione di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
degli elementi indicati all'articolo 3, procede
all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa
tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del
presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche
previa audizione di un rappresentante designato dal
partito, invita il partito, tramite il legale
rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a
depositarle, in copia autentica, entro un termine non
prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni
ne' superiore a sessanta giorni.
3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del
comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di
cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3
non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento
motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2.
Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al
giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione
di copia integrale del provvedimento stesso.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta
alla Commissione secondo la procedura di cui al presente
articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative
modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione
nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di
approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari
di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al
Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al
comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei
partiti politici ai benefici ad essi eventualmente
spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente
decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al
comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di
fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di
cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli
articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso siano in
possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo
10.
8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in
un'apposita sezione del sito internet ufficiale del
Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due
separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti
politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 10.
Art. 5 Norme per la trasparenza e la semplificazione
1-2-bis. (Omissis).
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore
dei partiti politici iscritti nel registro di cui
all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di
euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal
contante che consentano di garantire la tracciabilita'
dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e
successive modificazioni. Nei casi di cui al presente
comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari
delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza
della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore,
nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione
contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve
essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del
finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al
predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci,
si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto
comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981.
L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi sono
pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito
internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o
contributi e i relativi importi e' pubblicato, come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del
partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti
internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente
comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali
abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli
articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita' per
garantire la tracciabilita' delle operazioni e
l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma.
4. (Omissis).
Art. 10. Partiti ammessi alla contribuzione volontaria
agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria
1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici
iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione
dei partiti che non hanno piu' una rappresentanza in
Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito
nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato
eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il
nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno
dei consigli regionali o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima
consultazione elettorale candidati in almeno tre
circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o
delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui
all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima
consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto
il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai
benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto
anche i partiti politici iscritti nel registro di cui
all'articolo 4:
a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo
parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola
componente interna al Gruppo misto;
b) che abbiano depositato congiuntamente il
contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a
una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati o di candidati comuni in
occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno
un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti
politici che risultino iscritti nel registro di cui
all'articolo 4 prima della data di deposito del
contrassegno.
3-12. (Omissis).
Art. 11. Detrazioni per le erogazioni liberali in
denaro in favore di partiti politici
1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali
in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei
partiti politici iscritti nella prima sezione del registro
di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a
detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del
presente articolo. L'agevolazione di cui al presente
articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei
partiti o delle associazioni promotrici di partiti
effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi
dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi
dell'articolo 10, a condizione che entro la fine
dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro
e ammessi ai benefici.
2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo
delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per
cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
3.
4.
4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le
erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti
politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale e tracciabili secondo la vigente normativa
antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Le medesime erogazioni continuano a
considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15,
comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche
quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in
forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle
cariche pubbliche in conformita' a previsioni regolamentari
o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici
beneficiari delle erogazioni medesime.
5.
6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento
dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate
in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del
presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000
euro annui limitatamente alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo
testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una
partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o
indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o
sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla
i soggetti medesimi, nonche' dalle societa' concessionarie
dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto
di concessione.
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
consentite a condizione che il versamento delle erogazioni
liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee
a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta
identificazione del suo autore e a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con regolamento da
emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
8.
9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4
milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo
di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per
effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi
1, lettera b), e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle minori entrate di cui al presente
articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate
risultanti dall'attivita' di monitoraggio, dell'importo
delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui
all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante
corrispondente rideterminazione della quota del due per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da
destinare a favore dei partiti politici ai sensi del
medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione
in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo del presente comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti
un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse
di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un
importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato
al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le
finalita' di cui al presente articolo, come accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 12. Destinazione volontaria del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con
riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun
contribuente puo' destinare il due per mille della propria
imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un
partito politico iscritto nella seconda sezione del
registro di cui all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite
esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi,
ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la
dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda
recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del presente decreto. Il contribuente puo' indicare
sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due
per mille.
2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse
ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno
presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno
di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente
stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la
compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti
aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di
acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un
limite complessivo pari al 40 per cento della somma
autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il
successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le
risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso
delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini
di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo
di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse
destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto
delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi
dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti
aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di
spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione
delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base
delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire
la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le
modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela
della riservatezza e di espressione delle scelte
preferenziali dei contribuenti.
3-bis. In via transitoria, per il primo anno di
applicazione delle disposizioni del presente articolo, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione
dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:
a) l'apposita scheda per la destinazione del due per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le
relative modalita' di trasmissione telematica;
b) le modalita' che garantiscono la semplificazione
degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela
della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo
quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del
cinque per mille.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di
euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno
2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in
apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del
presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota
parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto
delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1,
lettera b), e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al
comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni
individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui
al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa
postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre
1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata
unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis,
determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel
2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel
2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei
risparmi che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b),
e 2, del presente decreto.».
La Deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della
Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici e'
reperibile sul sito web del Parlamento all'indirizzo
http://www.parlamento.it/1057.
 
Art. 2
Proroga di termini in materia
di giustizia amministrativa

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;
b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2015».
1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonche' le comunita' montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1-bis, e
38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, come modificati dalla presente legge:
«Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di
Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle
acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda
digitale italiana)
1. (Omissis)
1-bis. Entro il 28 febbraio 2015 il Governo, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,
presenta alle Camere una relazione sull'assetto
organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che
comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e
del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e
di ciascuna sezione, nonche' del grado di
informatizzazione. Alla relazione e' allegato un piano di
riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e
razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione
di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione
geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione
degli uffici giudiziari.
2-4. (Omissis).»
«Art. 38. (Processo amministrativo digitale)
1. (Omissis)
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, il comma 2-bis
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo,
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».».
Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e relativi
allegati A e B, 2 e relativo allegato 1, 3, commi 2, 4 e 5,
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione
delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di
pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148):
« Art. 1. (Riduzione degli uffici del giudice di pace)
1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui
alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai
sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici
di cui alla tabella B allegata al presente decreto.».

Parte di provvedimento in formato grafico

«Art. 2 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374)
1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del
giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno
sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, con competenza territoriale sul circondario
ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio
giudiziario e i comuni interessati, possono essere
istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita'
possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu'
uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui
ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;
b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del
presente decreto.
1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato
giudice di pace di Napoli nord.».
Allegato 1
- articolo 2, comma 1, lett. b); tabella allegata alla
legge 21 novembre 1991, n. 374
«Tabella A - articolo 2, comma 1
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
CIRCONDARIO DI ANCONA
GIUDICE DI PACE DI ANCONA
Agugliano; Ancona; Arcevia; Barbara; Belvedere
Ostrense; Camerano; Camerata Picena; Castel Colonna;
Castelbellino; Castelfidardo; Castelleone di Suasa;
Castelplanio; Cerreto d'Esi; Chiaravalle; Corinaldo;
Cupramontana; Fabriano; Falconara Marittima; Filottrano;
Genga; Jesi; Loreto; Maiolati Spontini; Mergo; Monsano;
Monte Roberto; Monte San Vito; Montecarotto; Montemarciano;
Monterado; Morro d'Alba; Numana; Offagna; Osimo; Ostra;
Ostra Vetere; Poggio San Marcello; Polverigi; Ripe; Rosora;
San Marcello; San Paolo di Jesi; Santa Maria Nuova;
Sassoferrato; Senigallia; Serra de' Conti; Serra San
Quirico; Sirolo; Staffolo.
CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO
GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO
Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Amandola; Appignano
del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai;
Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto;
Comunanza; Folignano; Force; Maltignano; Monsampolo del
Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montefortino;
Montegallo; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano;
Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto;
Spinetoli; Valle Castellana; Venarotta.
CIRCONDARIO DI FERMO
GIUDICE DI PACE DI FERMO
Altidona; Belmonte Piceno; Campofilone; Cossignano;
Cupra Marittima; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete;
Grottammare; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di Tenna;
Massa Fermana; Massignano; Monsampietro Morico; Montappone;
Monte Giberto; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte
Urano; Monte Vidon Combatte; Monte Vidon Corrado;
Montefalcone Appennino; Montefiore dell'Aso; Montegiorgio;
Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo;
Monterubbiano; Montottone; Moresco; Ortezzano; Pedaso;
Petritoli; Ponzano di Fermo; Porto San Giorgio; Porto
Sant'Elpidio; Rapagnano; Ripatransone; Santa Vittoria in
Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre
San Patrizio.
CIRCONDARIO DI MACERATA
GIUDICE DI PACE DI CAMERINO
Acquacanina; Bolognola; Camerino; Castelraimondo;
Castelsantangelo sul Nera; Esanatoglia; Fiastra;
Fiordimonte; Fiuminata; Gagliole; Matelica; Monte Cavallo;
Muccia; Pieve Torina; Pievebovigliana; Pioraco; San
Severino Marche; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di
Chienti; Ussita; Visso.
GIUDICE DI PACE DI MACERATA
Apiro; Appignano; Belforte del Chienti; Caldarola;
Camporotondo di Fiastrone; Cessapalombo; Cingoli;
Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Gualdo; Loro
Piceno; Macerata; Mogliano; Monte San Giusto; Monte San
Martino; Montecassiano; Montecosaro; Montefano;
Montelupone; Morrovalle; Penna San Giovanni; Petriolo;
Poggio San Vicino; Pollenza; Porto Recanati; Potenza
Picena; Recanati; Ripe San Ginesio; San Ginesio;
Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Tolentino; Treia;
Urbisaglia.
CIRCONDARIO DI PESARO
GIUDICE DI PACE DI PESARO
Barchi; Cartoceto; Fano; Fratte Rosa; Gabicce Mare;
Gradara; Mombaroccio; Mondavio; Mondolfo; Monte Porzio;
Monteciccardo; Montelabbate; Montemaggiore al Metauro;
Orciano di Pesaro; Pergola; Pesaro; Piagge; Saltara; San
Costanzo; San Giorgio di Pesaro; San Lorenzo in Campo;
Sant'Angelo in Lizzola; Serra Sant'Abbondio; Serrungarina;
Tavullia.
GIUDICE DI PACE DI URBINO
Acqualagna; Apecchio; Auditore; Belforte all'Isauro;
Borgo Pace; Cagli; Cantiano; Carpegna; Colbordolo;
Fermignano; Fossombrone; Frontino; Frontone; Isola del
Piano; Lunano; Macerata Feltria; Mercatello sul Metauro;
Mercatino Conca; Monte Cerignone; Monte Grimano Terme;
Montecalvo in Foglia; Montecopiolo; Montefelcino; Peglio;
Petriano; Piandimeleto; Pietrarubbia; Piobbico; Sant'Angelo
in Vado; Sant'Ippolito; Sassocorvaro; Sassofeltrio;
Tavoleto; Urbania; Urbino.
CORTE DI APPELLO DI BARI
CIRCONDARIO DI BARI
GIUDICE DI PACE DI BARI
Acquaviva delle Fonti; Adelfia; Alberobello; Altamura;
Bari; Binetto; Bitetto; Bitonto; Bitritto; Capurso;
Casamassima; Cassano delle Murge; Castellana Grotte;
Cellamare; Conversano; Gioia del Colle; Giovinazzo; Gravina
in Puglia; Grumo Appula; Locorotondo; Modugno; Mola di
Bari; Monopoli; Noci; Noicattaro; Palo del Colle;
Poggiorsini; Polignano a Mare; Putignano; Rutigliano;
Sammichele di Bari; Sannicandro di Bari; Santeramo in
Colle; Toritto; Triggiano; Turi; Valenzano.
CIRCONDARIO DI FOGGIA
GIUDICE DI PACE DI FOGGIA
Accadia; Anzano di Puglia; Ascoli Satriano; Bovino;
Candela; Carapelle; Castelluccio dei Sauri; Cerignola;
Deliceto; Foggia; Isole Tremiti; Manfredonia; Margherita di
Savoia; Mattinata; Monte Sant'Angelo; Monteleone di Puglia;
Ordona; Orsara di Puglia; Orta Nova; Panni; Rignano
Garganico; Rocchetta Sant'Antonio; San Ferdinando di
Puglia; San Giovanni Rotondo; San Marco in Lamis; San
Severo; Sant'Agata di Puglia; Stornara; Stornarella;
Trinitapoli; Vieste; Zapponeta.
GIUDICE DI PACE DI LUCERA
Alberona; Apricena; Biccari; Cagnano Varano;
Carlantino; Carpino; Casalnuovo Monterotaro; Casalvecchio
di Puglia; Castelluccio Valmaggiore; Castelnuovo della
Daunia; Celenza Valfortore; Celle di San Vito; Chieuti;
Faeto; Ischitella; Lesina; Lucera; Motta Montecorvino;
Peschici; Pietramontecorvino; Poggio Imperiale; Rodi
Garganico; Roseto Valfortore; San Marco la Catola; San
Nicandro Garganico; San Paolo di Civitate; Serracapriola;
Torremaggiore; Troia; Vico del Gargano; Volturara Appula;
Volturino.
CIRCONDARIO DI TRANI
GIUDICE DI PACE DI TRANI
Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Corato;
Minervino Murge; Molfetta; Ruvo di Puglia; Spinazzola;
Terlizzi; Trani.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
CIRCONDARIO DI BOLOGNA
GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Anzola dell'Emilia; Argelato; Baricella; Bazzano;
Bentivoglio; Bologna; Calderara di Reno; Camugnano;
Casalecchio di Reno; Castel d'Aiano; Castel di Casio;
Castel Maggiore; Castello d'Argile; Castello di Serravalle;
Castenaso; Castiglione dei Pepoli; Crespellano; Crevalcore;
Gaggio Montano; Galliera; Granaglione; Granarolo
dell'Emilia; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere;
Loiano; Malalbergo; Marzabotto; Minerbio; Monghidoro; Monte
San Pietro; Monterenzio; Monteveglio; Monzuno; Ozzano
dell'Emilia; Pianoro; Porretta Terme; Sala Bolognese; San
Benedetto Val di Sambro; San Giorgio di Piano; San Giovanni
in Persiceto; San Lazzaro di Savena; San Pietro in Casale;
Sant'Agata Bolognese; Sasso Marconi; Savigno; Vergato; Zola
Predosa.
GIUDICE DI PACE DI IMOLA
Borgo Tossignano; Budrio; Casalfiumanese; Castel del
Rio; Castel Guelfo di Bologna; Castel San Pietro Terme;
Dozza; Fontanelice; Imola; Medicina; Molinella; Mordano.
CIRCONDARIO DI FERRARA
GIUDICE DI PACE DI FERRARA
Argenta; Berra; Bondeno; Cento; Codigoro; Comacchio;
Copparo; Ferrara; Formignana; Goro; Jolanda di Savoia;
Lagosanto; Masi Torello; Massa Fiscaglia; Mesola;
Migliarino; Migliaro; Mirabello; Ostellato; Pieve di Cento;
Poggio Renatico; Portomaggiore; Ro; Sant'Agostino;
Tresigallo; Vigarano Mainarda; Voghiera.
CIRCONDARIO DI FORLI'
GIUDICE DI PACE DI FORLI'
Bagno di Romagna; Bertinoro; Borghi; Castrocaro Terme e
Terra del Sole; Cesena; Cesenatico; Civitella di Romagna;
Dovadola; Forli'; Forlimpopoli; Galeata; Gambettola;
Gatteo; Longiano; Meldola; Mercato Saraceno; Modigliana;
Montiano; Portico e San Benedetto; Predappio; Premilcuore;
Rocca San Casciano; Roncofreddo; San Mauro Pascoli; Santa
Sofia; Sarsina; Savignano sul Rubicone; Sogliano al
Rubicone; Tredozio; Verghereto.
CIRCONDARIO DI MODENA
GIUDICE DI PACE DI MODENA
Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi;
Castelfranco Emilia; Castelnuovo Rangone; Castelvetro di
Modena; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Fanano; Finale
Emilia; Fiorano Modenese; Fiumalbo; Formigine; Frassinoro;
Guiglia; Lama Mocogno; Maranello; Marano sul Panaro;
Medolla; Mirandola; Modena; Montecreto; Montefiorino;
Montese; Nonantola; Novi di Modena; Palagano; Pavullo nel
Frignano; Pievepelago; Polinago; Prignano sulla Secchia;
Ravarino; Riolunato; San Cesario sul Panaro; San Felice sul
Panaro; San Possidonio; San Prospero; Sassuolo; Savignano
sul Panaro; Serramazzoni; Sestola; Soliera; Spilamberto;
Vignola; Zocca.
CIRCONDARIO DI PARMA
GIUDICE DI PACE DI PARMA
Albareto; Bardi; Bedonia; Berceto; Bore; Borgo Val di
Taro; Busseto; Calestano; Collecchio; Colorno; Compiano;
Corniglio; Felino; Fidenza; Fontanellato; Fontevivo;
Fornovo di Taro; Langhirano; Lesignano de' Bagni; Medesano;
Mezzani; Monchio delle Corti; Montechiarugolo; Neviano
degli Arduini; Noceto; Palanzano; Parma; Pellegrino
Parmense; Polesine Parmense; Roccabianca; Sala Baganza;
Salsomaggiore Terme; San Secondo Parmense; Sissa;
Solignano; Soragna; Sorbolo; Terenzo; Tizzano Val Parma;
Tornolo; Torrile; Traversetolo; Trecasali; Valmozzola;
Varano de' Melegari; Varsi; Zibello.
CIRCONDARIO DI PIACENZA
GIUDICE DI PACE DI PIACENZA
Agazzano; Alseno; Besenzone; Bettola; Bobbio; Borgonovo
Val Tidone; Cadeo; Calendasco; Caminata; Caorso; Carpaneto
Piacentino; Castel San Giovanni; Castell'Arquato;
Castelvetro Piacentino; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella;
Cortemaggiore; Farini; Ferriere; Fiorenzuola d'Arda;
Gazzola; Gossolengo; Gragnano Trebbiense; Gropparello;
Lugagnano Val d'Arda; Monticelli d'Ongina; Morfasso;
Nibbiano; Ottone; Pecorara; Piacenza; Pianello Val Tidone;
Piozzano; Podenzano; Ponte dell'Olio; Pontenure; Rivergaro;
Rottofreno; San Giorgio Piacentino; San Pietro in Cerro;
Sarmato; Travo; Vernasca; Vigolzone; Villanova sull'Arda;
Zerba; Ziano Piacentino.
CIRCONDARIO DI RAVENNA
GIUDICE DI PACE DI RAVENNA
Alfonsine; Bagnacavallo; Bagnara di Romagna;
Brisighella; Casola Valsenio; Castel Bolognese; Cervia;
Conselice; Cotignola; Faenza; Fusignano; Lugo; Massa
Lombarda; Ravenna; Riolo Terme; Russi; Sant'Agata sul
Santerno; Solarolo.
CIRCONDARIO DI REGGIO-EMILIA
GIUDICE DI PACE DI REGGIO-EMILIA
Albinea; Bagnolo in Piano; Baiso; Bibbiano; Boretto;
Brescello; Busana; Cadelbosco di Sopra; Campagnola Emilia;
Campegine; Canossa; Carpineti; Casalgrande; Casina;
Castellarano; Castelnovo di Sotto; Castelnovo ne' Monti;
Cavriago; Collagna; Correggio; Fabbrico; Gattatico;
Gualtieri; Guastalla; Ligonchio; Luzzara; Montecchio
Emilia; Novellara; Poviglio; Quattro Castella; Ramiseto;
Reggio nell'Emilia; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; Rubiera;
San Martino in Rio; San Polo d'Enza; Sant'Ilario d'Enza;
Scandiano; Toano; Vetto; Vezzano sul Crostolo; Viano; Villa
Minozzo.
CIRCONDARIO DI RIMINI
GIUDICE DI PACE DI RIMINI
Bellaria-Igea Marina; Casteldelci; Cattolica; Coriano;
Gemmano; Maiolo; Misano Adriatico; Mondaino; Monte Colombo;
Montefiore Conca; Montegridolfo; Montescudo; Morciano di
Romagna; Novafeltria; Pennabilli; Poggio Berni; Riccione;
Rimini; Saludecio; San Clemente; San Giovanni in Marignano;
San Leo; Sant'Agata Feltria; Santarcangelo di Romagna;
Talamello; Torriana; Verucchio.
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
CIRCONDARIO DI BERGAMO
GIUDICE DI PACE DI BERGAMO
Albino; Algua; Alme'; Almenno San Bartolomeo; Almenno
San Salvatore; Alzano Lombardo; Ambivere; Antegnate;
Arcene; Ardesio; Arzago d'Adda; Averara; Aviatico; Azzano
San Paolo; Azzone; Barbata; Bariano; Barzana; Bedulita;
Berbenno; Bergamo; Blello; Boltiere; Bonate Sopra; Bonate
Sotto; Bottanuco; Bracca; Branzi; Brembate; Brembate di
Sopra; Brembilla; Brignano Gera d'Adda; Brumano; Calcio;
Calusco d'Adda; Calvenzano; Camerata Cornello; Canonica
d'Adda; Capizzone; Capriate San Gervasio; Caprino
Bergamasco; Caravaggio; Carona; Carvico; Casirate d'Adda;
Casnigo; Cassiglio; Castel Rozzone; Castione della
Presolana; Cazzano Sant'Andrea; Cene; Cerete; Chignolo
d'Isola; Cisano Bergamasco; Ciserano; Cividate al Piano;
Clusone; Colere; Cologno al Serio; Colzate; Comun Nuovo;
Corna Imagna; Cornalba; Cortenuova; Costa Serina; Costa
Valle Imagna; Covo; Curno; Cusio; Dalmine; Dossena; Fara
Gera d'Adda; Fara Olivana con Sola; Filago; Fino del Monte;
Fiorano al Serio; Fontanella; Foppolo; Fornovo San
Giovanni; Fuipiano Valle Imagna; Gandellino; Gandino;
Gazzaniga; Gerosa; Ghisalba; Gorle; Gorno; Grassobbio;
Gromo; Isola di Fondra; Isso; Lallio; Leffe; Lenna; Levate;
Locatello; Lurano; Madone; Mapello; Martinengo; Medolago;
Mezzoldo; Misano di Gera d'Adda; Moio de' Calvi; Morengo;
Mozzanica; Mozzo; Nembro; Olmo al Brembo; Oltre il Colle;
Oltressenda Alta; Oneta; Onore; Orio al Serio; Ornica; Osio
Sopra; Osio Sotto; Pagazzano; Paladina; Palazzago; Parre;
Pedrengo; Peia; Piario; Piazza Brembana; Piazzatorre;
Piazzolo; Pognano; Ponte Nossa; Ponte San Pietro;
Ponteranica; Pontida; Pontirolo Nuovo; Pradalunga; Premolo;
Presezzo; Pumenengo; Ranica; Romano di Lombardia;
Roncobello; Roncola; Rota d'Imagna; Rovetta; San Giovanni
Bianco; San Pellegrino Terme; Santa Brigida; Sant'Omobono
Terme; Scanzorosciate; Schilpario; Sedrina; Selvino;
Seriate; Serina; Solza; Songavazzo; Sorisole; Sotto il
Monte Giovanni XXIII; Spirano; Stezzano; Strozza; Suisio;
Taleggio; Terno d'Isola; Torre Boldone; Torre Pallavicina;
Treviglio; Treviolo; Ubiale Clanezzo; Urgnano; Valbondione;
Valbrembo; Valgoglio; Valleve; Valnegra; Valsecca;
Valtorta; Vedeseta; Verdellino; Verdello; Vertova; Villa
d'Adda; Villa d'Alme'; Villa di Serio; Villa d'Ogna;
Vilminore di Scalve; Zanica; Zogno.
GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE
Adrara San Martino; Adrara San Rocco; Albano
Sant'Alessandro; Bagnatica; Berzo San Fermo; Bianzano;
Bolgare; Borgo di Terzo; Bossico; Brusaporto; Calcinate;
Carobbio degli Angeli; Casazza; Castelli Calepio; Castro;
Cavernago; Cenate Sopra; Cenate Sotto; Chiuduno; Costa di
Mezzate; Costa Volpino; Credaro; Endine Gaiano; Entratico;
Fonteno; Foresto Sparso; Gandosso; Gaverina Terme; Gorlago;
Grone; Grumello del Monte; Lovere; Luzzana; Monasterolo del
Castello; Montello; Mornico al Serio; Palosco; Parzanica;
Pianico; Predore; Ranzanico; Riva di Solto; Rogno; San
Paolo d'Argon; Sarnico; Solto Collina; Sovere; Spinone al
Lago; Tavernola Bergamasca; Telgate; Torre de' Roveri;
Trescore Balneario; Viadanica; Vigano San Martino; Vigolo;
Villongo; Zandobbio.
CIRCONDARIO DI BRESCIA
GIUDICE DI PACE DI BRESCIA
Acquafredda; Adro; Agnosine; Alfianello; Anfo; Angolo
Terme; Artogne; Azzano Mella; Bagnolo Mella; Bagolino;
Barbariga; Barghe; Bassano Bresciano; Bedizzole; Berlingo;
Berzo Demo; Berzo Inferiore; Bienno; Bione; Borgo San
Giacomo; Borgosatollo; Borno; Botticino; Bovegno; Bovezzo;
Brandico; Braone; Breno; Brescia; Brione; Caino; Calcinato;
Calvagese della Riviera; Calvisano; Capo di Ponte;
Capovalle; Capriano del Colle; Capriolo; Carpenedolo;
Castegnato; Castel Mella; Castelcovati; Castenedolo; Casto;
Castrezzato; Cazzago San Martino; Cedegolo; Cellatica;
Cerveno; Ceto; Cevo; Chiari; Cigole; Cimbergo; Cividate
Camuno; Coccaglio; Collebeato; Collio; Cologne;
Comezzano-Cizzago; Concesio; Corte Franca; Corteno Golgi;
Corzano; Darfo Boario Terme; Dello; Desenzano del Garda;
Edolo; Erbusco; Esine; Fiesse; Flero; Gambara; Gardone
Riviera; Gardone Val Trompia; Gargnano; Gavardo; Ghedi;
Gianico; Gottolengo; Gussago; Idro; Incudine; Irma; Iseo;
Isorella; Lavenone; Leno; Limone sul Garda; Lodrino;
Lograto; Lonato del Garda; Longhena; Losine; Lozio;
Lumezzane; Maclodio; Mairano; Malegno; Malonno; Manerba del
Garda; Manerbio; Marcheno; Marmentino; Marone; Mazzano;
Milzano; Moniga del Garda; Monno; Monte Isola; Monticelli
Brusati; Montichiari; Montirone; Mura; Muscoline; Nave;
Niardo; Nuvolento; Nuvolera; Odolo; Offlaga; Ome; Ono San
Pietro; Orzinuovi; Orzivecchi; Ospitaletto; Ossimo;
Padenghe sul Garda; Paderno Franciacorta; Paisco Loveno;
Paitone; Palazzolo sull'Oglio; Paratico; Paspardo;
Passirano; Pavone del Mella; Pertica Alta; Pertica Bassa;
Pezzaze; Pian Camuno; Piancogno; Pisogne; Polaveno;
Polpenazze del Garda; Pompiano; Poncarale; Ponte di Legno;
Pontevico; Pontoglio; Pozzolengo; Pralboino; Preseglie;
Prestine; Prevalle; Provaglio d'Iseo; Provaglio Val Sabbia;
Puegnago sul Garda; Quinzano d'Oglio; Remedello; Rezzato;
Roccafranca; Rodengo Saiano; Roe' Volciano; Roncadelle;
Rovato; Rudiano; Sabbio Chiese; Sale Marasino; Salo'; San
Felice del Benaco; San Gervasio Bresciano; San Paolo; San
Zeno Naviglio; Sarezzo; Saviore dell'Adamello; Sellero;
Seniga; Serle; Sirmione; Soiano del Lago; Sonico; Sulzano;
Tavernole sul Mella; Temu'; Tignale; Torbole Casaglia;
Toscolano-Maderno; Travagliato; Tremosine; Trenzano;
Treviso Bresciano; Urago d'Oglio; Vallio Terme;
Verolanuova; Verolavecchia; Vestone; Vezza d'Oglio; Villa
Carcina; Villachiara; Villanuova sul Clisi; Vione; Visano;
Vobarno; Zone.
CIRCONDARIO DI CREMONA
GIUDICE DI PACE DI CREMA
Agnadello; Bagnolo Cremasco; Camisano; Campagnola
Cremasca; Capergnanica; Capralba; Casale
Cremasco-Vidolasco; Casaletto Ceredano; Casaletto di Sopra;
Casaletto Vaprio; Castel Gabbiano; Chieve; Credera
Rubbiano; Crema; Cremosano; Cumignano sul Naviglio; Dovera;
Fiesco; Izano; Madignano; Monte Cremasco; Montodine;
Moscazzano; Offanengo; Palazzo Pignano; Pandino; Pianengo;
Pieranica; Quintano; Ricengo; Ripalta Arpina; Ripalta
Cremasca; Ripalta Guerina; Rivolta d'Adda; Romanengo;
Salvirola; Sergnano; Soncino; Spino d'Adda; Ticengo;
Torlino Vimercati; Trescore Cremasco; Trigolo; Vaiano
Cremasco; Vailate.
GIUDICE DI PACE DI CREMONA
Acquanegra Cremonese; Annicco; Azzanello; Bonemerse;
Bordolano; Ca' d'Andrea; Cappella Cantone; Cappella de'
Picenardi; Casalbuttano ed Uniti; Casalmaggiore;
Casalmorano; Casteldidone; Castelleone; Castelverde;
Castelvisconti; Cella Dati; Cicognolo; Cingia de' Botti;
Corte de' Cortesi con Cignone; Corte de' Frati; Cremona;
Crotta d'Adda; Derovere; Drizzona; Formigara; Gabbioneta-
Binanuova; Gadesco-Pieve Delmona; Genivolta; Gerre de'
Caprioli; Gombito; Grontardo; Grumello Cremonese ed Uniti;
Gussola; Isola Dovarese; Malagnino; Martignana di Po; Motta
Baluffi; Olmeneta; Ostiano; Paderno Ponchielli; Persico
Dosimo; Pescarolo ed Uniti; Pessina Cremonese; Piadena;
Pieve d'Olmi; Pieve San Giacomo; Pizzighettone; Pozzaglio
ed Uniti; Rivarolo del Re ed Uniti; Robecco d'Oglio; San
Bassano; San Daniele Po; San Giovanni in Croce; San Martino
del Lago; Scandolara Ravara; Scandolara Ripa d'Oglio; Sesto
ed Uniti; Solarolo Rainerio; Soresina; Sospiro; Spinadesco;
Stagno Lombardo; Torre de' Picenardi; Torricella del Pizzo;
Vescovato; Volongo; Voltido.
CIRCONDARIO DI MANTOVA
GIUDICE DI PACE DI MANTOVA
Acquanegra sul Chiese; Asola; Bagnolo San Vito;
Bigarello; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Bozzolo;
Calvatone; Canneto sull'Oglio; Carbonara di Po; Casalmoro;
Casaloldo; Casalromano; Castel d'Ario; Castel Goffredo;
Castelbelforte; Castellucchio; Castiglione delle Stiviere;
Cavriana; Ceresara; Commessaggio; Curtatone; Dosolo;
Felonica; Gazoldo degli Ippoliti; Gazzuolo; Goito; Gonzaga;
Guidizzolo; Magnacavallo; Mantova; Marcaria; Mariana
Mantovana; Marmirolo; Medole; Moglia; Monzambano;
Motteggiana; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano;
Piubega; Poggio Rusco; Pomponesco; Ponti sul Mincio; Porto
Mantovano; Quingentole; Quistello; Redondesco; Revere;
Rivarolo Mantovano; Rodigo; Roncoferraro; Roverbella;
Sabbioneta; San Benedetto Po; San Giacomo delle Segnate;
San Giorgio di Mantova; San Giovanni del Dosso; San Martino
dall'Argine; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po;
Solferino; Spineda; Sustinente; Suzzara; Tornata; Viadana;
Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; Volta Mantovana.
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
CIRCONDARIO DI CAGLIARI
GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI
Arbus; Armungia; Assemini; Ballao; Barrali; Barumini;
Buggerru; Burcei; Cagliari; Calasetta; Capoterra; Carbonia;
Carloforte; Castiadas; Collinas; Decimomannu; Decimoputzu;
Dolianova; Domus de Maria; Domusnovas; Donori; Elmas;
Escalaplano; Escolca; Fluminimaggiore; Furtei; Genoni;
Genuri; Gergei; Gesico; Gesturi; Giba; Goni; Gonnesa;
Gonnosfanadiga; Guamaggiore; Guasila; Guspini; Iglesias;
Isili; Laconi; Las Plassas; Lunamatrona; Mandas;
Maracalagonis; Masainas; Monastir; Monserrato; Muravera;
Musei; Narcao; Nuragus; Nurallao; Nuraminis; Nurri; Nuxis;
Orroli; Ortacesus; Pabillonis; Pauli Arbarei; Perdaxius;
Pimentel; Piscinas; Portoscuso; Pula; Quartu Sant'Elena;
Quartucciu; Samassi; Samatzai; San Basilio; San Gavino
Monreale; San Giovanni Suergiu; San Nicolo' Gerrei; San
Sperate; San Vito; Sanluri; Santadi; Sant'Andrea Frius;
Sant'Anna Arresi; Sant'Antioco; Sardara; Sarroch; Segariu;
Selargius; Selegas; Senorbi'; Serdiana; Serramanna;
Serrenti; Serri; Sestu; Settimo San Pietro; Setzu; Siddi;
Siliqua; Silius; Sinnai; Siurgus Donigala; Soleminis;
Suelli; Teulada; Tratalias; Tuili; Turri; Ussana;
Ussaramanna; Uta; Vallermosa; Villa San Pietro; Villacidro;
Villamar; Villamassargia; Villanova Tulo; Villanovaforru;
Villanovafranca; Villaperuccio; Villaputzu; Villasalto;
Villasimius; Villasor; Villaspeciosa.
CIRCONDARIO DI LANUSEI
GIUDICE DI PACE DI LANUSEI
Arzana; Bari Sardo; Baunei; Cardedu; Elini; Esterzili;
Gairo; Girasole; Ilbono; Jerzu; Lanusei; Loceri; Lotzorai;
Osini; Perdasdefogu; Sadali; Seui; Seulo; Talana; Tertenia;
Tortoli'; Triei; Ulassai; Urzulei; Ussassai; Villagrande
Strisaili.
CIRCONDARIO DI ORISTANO
GIUDICE DI PACE DI ORISTANO
Abbasanta; Aidomaggiore; Albagiara; Ales; Allai;
Arborea; Ardauli; Aritzo; Assolo; Asuni; Atzara; Austis;
Baradili; Baratili San Pietro; Baressa; Bauladu; Belvi';
Bidoni'; Birori; Bolotana; Bonarcado; Boroneddu; Borore;
Bortigali; Bosa; Busachi; Cabras; Cuglieri; Curcuris;
Desulo; Dualchi; Flussio; Fordongianus; Gadoni; Ghilarza;
Gonnoscodina; Gonnosno'; Gonnostramatza; Lei; Macomer;
Magomadas; Marrubiu; Masullas; Meana Sardo; Milis; Modolo;
Mogorella; Mogoro; Montresta; Morgongiori; Narbolia;
Neoneli; Noragugume; Norbello; Nughedu Santa Vittoria;
Nurachi; Nureci; Ollastra; Oristano; Ortueri; Palmas
Arborea; Pau; Paulilatino; Pompu; Riola Sardo; Ruinas;
Sagama; Samugheo; San Nicolo' d'Arcidano; San Vero Milis;
Santa Giusta; Santu Lussurgiu; Scano di Montiferro; Sedilo;
Seneghe; Senis; Sennariolo; Siamaggiore; Siamanna;
Siapiccia; Silanus; Simala; Simaxis; Sindia; Sini; Siris;
Soddi'; Solarussa; Sorgono; Sorradile; Suni; Tadasuni;
Terralba; Teti; Tiana; Tinnura; Tonara; Tramatza;
Tresnuraghes; Ula' Tirso; Uras; Usellus; Villa
Sant'Antonio; Villa Verde; Villanova Truschedu;
Villaurbana; Zeddiani; Zerfaliu;
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
CIRCONDARIO DI NUORO
GIUDICE DI PACE DI NUORO
Anela; Benetutti; Bitti; Bono; Bottidda; Budoni;
Bultei; Burgos; Dorgali; Esporlatu; Fonni; Galtelli';
Gavoi; Illorai; Irgoli; Loculi; Lode'; Lodine; Lula;
Mamoiada; Nule; Nuoro; Oliena; Ollolai; Olzai; Onani';
Onifai; Oniferi; Orani; Orgosolo; Orosei; Orotelli; Orune;
Osidda; Ottana; Ovodda; Posada; San Teodoro; Sarule;
Siniscola; Torpe'.
CIRCONDARIO DI SASSARI
GIUDICE DI PACE DI SASSARI
Ala' dei Sardi; Alghero; Ardara; Banari; Bessude;
Bonnanaro; Bonorva; Borutta; Budduso'; Bulzi; Cargeghe;
Castelsardo; Cheremule; Chiaramonti; Codrongianos;
Cossoine; Florinas; Giave; Ittireddu; Ittiri; Laerru; Mara;
Martis; Monteleone Rocca Doria; Mores; Muros; Nughedu San
Nicolo'; Nulvi; Olmedo; Oschiri; Osilo; Ossi; Ozieri;
Padria; Padru; Pattada; Ploaghe; Porto Torres;
Pozzomaggiore; Putifigari; Romana; Santa Maria Coghinas;
Sassari; Sedini; Semestene; Sennori; Siligo; Sorso;
Stintino; Tergu; Thiesi; Tissi; Torralba; Tula; Uri; Usini;
Valledoria; Villanova Monteleone.
CIRCONDARIO DI TEMPIO PAUSANIA
GIUDICE DI PACE DI LA MADDALENA
Arzachena; La Maddalena; Santa Teresa Gallura.
GIUDICE DI PACE DI TEMPIO PAUSANIA
Aggius; Aglientu; Badesi; Berchidda; Bortigiadas;
Calangianus; Erula; Golfo Aranci; Loiri Porto San Paolo;
Luogosanto; Luras; Monti; Olbia; Palau; Perfugas;
Sant'Antonio di Gallura; Telti; Tempio Pausania; Trinita'
d'Agultu e Vignola; Viddalba.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
CIRCONDARIO DI CALTANISSETTA
GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA
Acquaviva Platani; Bompensiere; Caltanissetta;
Campofranco; Delia; Marianopoli; Milena; Montedoro;
Mussomeli; Resuttano; Riesi; San Cataldo; Santa Caterina
Villarmosa; Serradifalco; Sommatino; Sutera; Vallelunga
Pratameno; Villalba.
CIRCONDARIO DI ENNA
GIUDICE DI PACE DI ENNA
Aidone; Barrafranca; Calascibetta; Catenanuova;
Centuripe; Enna; Piazza Armerina; Pietraperzia; Valguarnera
Caropepe; Villarosa.
GIUDICE DI PACE DI NICOSIA
Agira; Assoro; Capizzi; Cerami; Gagliano Castelferrato;
Leonforte; Nicosia; Nissoria; Regalbuto; Sperlinga; Troina.
CIRCONDARIO DI GELA
GIUDICE DI PACE DI GELA
Butera; Gela; Mazzarino; Niscemi.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO
GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Baranello; Bojano; Busso; Campobasso; Campochiaro;
Campodipietra; Campolieto; Casalciprano; Castelbottaccio;
Castellino del Biferno; Castelmauro; Castropignano;
Cercemaggiore; Cercepiccola; Civitacampomarano; Colle
d'Anchise; Ferrazzano; Fossalto; Gambatesa; Gildone;
Guardiaregia; Jelsi; Limosano; Lucito; Lupara; Matrice;
Mirabello Sannitico; Molise; Monacilioni; Montagano;
Montefalcone nel Sannio; Montemitro; Oratino; Petrella
Tifernina; Pietracupa; Riccia; Ripalimosani; Roccavivara;
Salcito; San Biase; San Felice del Molise; San Giovanni in
Galdo; San Giuliano del Sannio; San Massimo; San Polo
Matese; Sant'Angelo Limosano; Sepino; Spinete; Torella del
Sannio; Toro; Trivento; Tufara; Vinchiaturo.
CIRCONDARIO DI ISERNIA
GIUDICE DI PACE DI ISERNIA
Acquaviva d'Isernia; Agnone; Bagnoli del Trigno;
Belmonte del Sannio; Cantalupo nel Sannio; Capracotta;
Carovilli; Carpinone; Castel del Giudice; Castel San
Vincenzo; Castelpetroso; Castelpizzuto; Castelverrino;
Cerro al Volturno; Chiauci; Civitanova del Sannio; Colli a
Volturno; Conca Casale; Duronia; Filignano; Forli' del
Sannio; Fornelli; Frosolone; Isernia; Longano; Macchia
d'Isernia; Macchiagodena; Miranda; Montaquila; Montenero
Val Cocchiara; Monteroduni; Pesche; Pescolanciano;
Pescopennataro; Pettoranello del Molise; Pietrabbondante;
Pizzone; Poggio Sannita; Pozzilli; Rionero Sannitico;
Roccamandolfi; Roccasicura; Rocchetta a Volturno; San
Pietro Avellana; Santa Maria del Molise; Sant'Agapito;
Sant'Angelo del Pesco; Sant'Elena Sannita; Scapoli; Sessano
del Molise; Sesto Campano; Vastogirardi; Venafro.
CIRCONDARIO DI LARINO
GIUDICE DI PACE DI LARINO
Acquaviva Collecroce; Bonefro; Campomarino;
Casacalenda; Colletorto; Guardialfiera; Guglionesi; Larino;
Macchia Valfortore; Mafalda; Montecilfone; Montelongo;
Montenero di Bisaccia; Montorio nei Frentani; Morrone del
Sannio; Palata; Petacciato; Pietracatella; Portocannone;
Provvidenti; Ripabottoni; Rotello; San Giacomo degli
Schiavoni; San Giuliano di Puglia; San Martino in Pensilis;
Santa Croce di Magliano; Sant'Elia a Pianisi; Tavenna;
Termoli; Ururi.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE
GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE
Caltagirone; Castel di Iudica; Grammichele; Licodia
Eubea; Mazzarrone; Militello in Val di Catania; Mineo;
Mirabella Imbaccari; Palagonia; Raddusa; Ramacca; San Cono;
San Michele di Ganzaria; Scordia; Vizzini.
CIRCONDARIO DI CATANIA
GIUDICE DI PACE DI CATANIA
Aci Bonaccorsi; Aci Castello; Aci Catena; Aci
Sant'Antonio; Acireale; Adrano; Belpasso; Biancavilla;
Bronte; Calatabiano; Camporotondo Etneo; Castiglione di
Sicilia; Catania; Cesaro'; Fiumefreddo di Sicilia; Giarre;
Gravina di Catania; Linguaglossa; Maletto; Maniace;
Mascali; Mascalucia; Milo; Misterbianco; Motta
Sant'Anastasia; Nicolosi; Paterno'; Pedara; Piedimonte
Etneo; Ragalna; Randazzo; Riposto; San Giovanni la Punta;
San Gregorio di Catania; San Pietro Clarenza; San Teodoro;
Santa Maria di Licodia; Santa Venerina; Sant'Agata li
Battiati; Sant'Alfio; Trecastagni; Tremestieri Etneo;
Valverde; Viagrande; Zafferana Etnea.
CIRCONDARIO DI RAGUSA
GIUDICE DI PACE DI MODICA
Ispica; Modica; Pozzallo; Scicli.
GIUDICE DI PACE DI RAGUSA
Acate; Chiaramonte Gulfi; Comiso; Giarratana;
Monterosso Almo; Ragusa; Santa Croce Camerina; Vittoria.
CIRCONDARIO DI SIRACUSA
GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA
Augusta; Avola; Buccheri; Buscemi; Canicattini Bagni;
Carlentini; Cassaro; Ferla; Floridia; Francofonte; Lentini;
Melilli; Noto; Pachino; Palazzolo Acreide; Portopalo di
Capo Passero; Priolo Gargallo; Rosolini; Siracusa;
Solarino; Sortino.
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI
GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI
Acquaformosa; Albidona; Alessandria del Carretto;
Altomonte; Amendolara; Canna; Cassano all'Ionio;
Castroregio; Castrovillari; Cerchiara di Calabria; Civita;
Firmo; Francavilla Marittima; Frascineto; Laino Borgo;
Laino Castello; Lungro; Montegiordano; Morano Calabro;
Mormanno; Mottafollone; Nocara; Oriolo; Papasidero;
Plataci; Rocca Imperiale; Roseto Capo Spulico; San Basile;
San Donato di Ninea; San Lorenzo Bellizzi; San Lorenzo del
Vallo; San Sosti; Sant'Agata di Esaro; Saracena; Spezzano
Albanese; Tarsia; Terranova da Sibari; Trebisacce;
Villapiana.
GIUDICE DI PACE DI ROSSANO
Bocchigliero; Calopezzati; Caloveto; Campana; Cariati;
Corigliano Calabro; Cropalati; Crosia; Longobucco;
Mandatoriccio; Paludi; Pietrapaola; Rossano; San Cosmo
Albanese; San Demetrio Corone; San Giorgio Albanese; Santa
Sofia d'Epiro; Scala Coeli; Terravecchia; Vaccarizzo
Albanese.
CIRCONDARIO DI CATANZARO
GIUDICE DI PACE DI CATANZARO
Albi; Amaroni; Amato; Andali; Argusto; Badolato;
Belcastro; Borgia; Botricello; Caraffa di Catanzaro;
Cardinale; Catanzaro; Cenadi; Centrache; Cerva; Chiaravalle
Centrale; Cropani; Davoli; Fossato Serralta; Gagliato;
Gasperina; Gimigliano; Girifalco; Guardavalle; Isca sullo
Ionio; Magisano; Marcedusa; Marcellinara; Miglierina;
Montauro; Montepaone; Olivadi; Palermiti; Pentone;
Petrizzi; San Floro; San Pietro Apostolo; San Sostene; San
Vito sullo Ionio; Santa Caterina dello Ionio; Sant'Andrea
Apostolo dello Ionio; Satriano; Sellia; Sellia Marina;
Sersale; Settingiano; Simeri Crichi; Sorbo San Basile;
Soverato; Soveria Simeri; Squillace; Staletti'; Taverna;
Tiriolo; Torre di Ruggiero; Vallefiorita; Zagarise.
CIRCONDARIO DI COSENZA
GIUDICE DI PACE DI COSENZA
Acri; Altilia; Aprigliano; Belsito; Bianchi; Bisignano;
Carolei; Carpanzano; Casole Bruzio; Castiglione Cosentino;
Castrolibero; Celico; Cellara; Cerisano; Cervicati;
Cerzeto; Colosimi; Cosenza; Dipignano; Domanico; Fagnano
Castello; Figline Vegliaturo; Grimaldi; Lappano; Lattarico;
Luzzi; Malito; Malvito; Mangone; Marano Marchesato; Marano
Principato; Marzi; Mendicino; Mongrassano; Montalto Uffugo;
Panettieri; Parenti; Paterno Calabro; Pedace; Pedivigliano;
Piane Crati; Pietrafitta; Rende; Roggiano Gravina;
Rogliano; Rose; Rota Greca; Rovito; San Benedetto Ullano;
San Fili; San Giovanni in Fiore; San Marco Argentano; San
Martino di Finita; San Pietro in Guarano; San Vincenzo La
Costa; Santa Caterina Albanese; Santo Stefano di Rogliano;
Scigliano; Serra Pedace; Spezzano della Sila; Spezzano
Piccolo; Torano Castello; Trenta; Zumpano.
CIRCONDARIO DI CROTONE
GIUDICE DI PACE DI CROTONE
Belvedere di Spinello; Caccuri; Carfizzi; Casabona;
Castelsilano; Cerenzia; Ciro'; Ciro' Marina; Cotronei;
Crotone; Crucoli; Cutro; Isola di Capo Rizzuto; Melissa;
Mesoraca; Pallagorio; Petilia Policastro; Petrona'; Rocca
di Neto; Roccabernarda; San Mauro Marchesato; San Nicola
dell'Alto; Santa Severina; Savelli; Scandale; Strongoli;
Umbriatico; Verzino.
CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME
GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME
Carlopoli; Cicala; Conflenti; Cortale; Curinga;
Decollatura; Falerna; Feroleto Antico; Filadelfia;
Francavilla Angitola; Gizzeria; Jacurso; Lamezia Terme;
Maida; Martirano; Martirano Lombardo; Motta Santa Lucia;
Nocera Terinese; Pianopoli; Platania; Polia; San Mango
d'Aquino; San Pietro a Maida; Serrastretta; Soveria
Mannelli.
CIRCONDARIO DI PAOLA
GIUDICE DI PACE DI PAOLA
Acquappesa; Aiello Calabro; Aieta; Amantea; Belmonte
Calabro; Belvedere Marittimo; Bonifati; Buonvicino;
Cetraro; Cleto; Diamante; Falconara Albanese; Fiumefreddo
Bruzio; Fuscaldo; Grisolia; Guardia Piemontese; Lago;
Longobardi; Maiera'; Orsomarso; Paola; Praia a Mare; San
Lucido; San Nicola Arcella; San Pietro in Amantea;
Sangineto; Santa Domenica Talao; Santa Maria del Cedro;
Scalea; Serra d'Aiello; Tortora; Verbicaro.
CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA
GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA
Acquaro; Arena; Briatico; Brognaturo; Capistrano;
Cessaniti; Dasa'; Dinami; Drapia; Fabrizia; Filandari;
Filogaso; Francica; Gerocarne; Ionadi; Joppolo; Limbadi;
Maierato; Mileto; Mongiana; Monterosso Calabro;
Nardodipace; Nicotera; Parghelia; Pizzo; Pizzoni; Ricadi;
Rombiolo; San Calogero; San Costantino Calabro; San
Gregorio d'Ippona; San Nicola da Crissa; Sant'Onofrio;
Serra San Bruno; Simbario; Sorianello; Soriano Calabro;
Spadola; Spilinga; Stefanaconi; Tropea; Vallelonga;
Vazzano; Vibo Valentia; Zaccanopoli; Zambrone; Zungri.
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
CIRCONDARIO DI AREZZO
GIUDICE DI PACE DI AREZZO
Anghiari; Arezzo; Badia Tedalda; Bibbiena; Bucine;
Capolona; Caprese Michelangelo; Castel Focognano; Castel
San Niccolo'; Castelfranco di Sopra; Castiglion Fibocchi;
Castiglion Fiorentino; Cavriglia; Chitignano; Chiusi della
Verna; Civitella in Val di Chiana; Cortona; Foiano della
Chiana; Laterina; Loro Ciuffenna; Lucignano; Marciano della
Chiana; Monte San Savino; Montemignaio; Monterchi;
Montevarchi; Ortignano Raggiolo; Pergine Valdarno; Pian di
Sco; Pieve Santo Stefano; Poppi; Pratovecchio; San Giovanni
Valdarno; Sansepolcro; Sestino; Stia; Subbiano; Talla;
Terranuova Bracciolini.
CIRCONDARIO DI FIRENZE
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
Bagno a Ripoli; Barberino di Mugello; Barberino Val
d'Elsa; Borgo San Lorenzo; Campi Bisenzio; Capraia e
Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo;
Dicomano; Empoli; Fiesole; Figline Valdarno; Firenze;
Firenzuola; Fucecchio; Gambassi Terme; Greve in Chianti;
Impruneta; Incisa in Val d'Arno; Lastra a Signa; Londa;
Marradi; Montaione; Montelupo Fiorentino; Montespertoli;
Palazzuolo sul Senio; Pelago; Pontassieve; Reggello;
Rignano sull'Arno; Rufina; San Casciano in Val di Pesa; San
Godenzo; San Piero a Sieve; Scandicci; Scarperia; Sesto
Fiorentino; Signa; Tavarnelle Val di Pesa; Vaglia; Vicchio;
Vinci.
CIRCONDARIO DI GROSSETO
GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
Arcidosso; Campagnatico; Capalbio; Castel del Piano;
Castell'Azzara; Castiglione della Pescaia; Cinigiano;
Civitella Paganico; Follonica; Gavorrano; Grosseto; Isola
del Giglio; Magliano in Toscana; Manciano; Massa Marittima;
Monte Argentario; Monterotondo Marittimo; Montieri;
Orbetello; Pitigliano; Roccalbegna; Roccastrada; Santa
Fiora; Scansano; Scarlino; Seggiano; Semproniano; Sorano.
CIRCONDARIO DI LIVORNO
GIUDICE DI PACE DI LIVORNO
Bibbona; Campiglia Marittima; Capraia Isola; Casale
Marittimo; Castagneto Carducci; Castellina Marittima;
Cecina; Collesalvetti; Guardistallo; Livorno; Montescudaio;
Monteverdi Marittimo; Piombino; Riparbella; Rosignano
Marittimo; San Vincenzo; Sassetta; Suvereto.
GIUDICE DI PACE DI PORTOFERRAIO
Campo nell'Elba; Capoliveri; Marciana; Marciana Marina;
Porto Azzurro; Portoferraio; Rio Marina; Rio nell'Elba.
CIRCONDARIO DI LUCCA
GIUDICE DI PACE DI LUCCA
Altopascio; Bagni di Lucca; Barga; Borgo a Mozzano;
Camaiore; Camporgiano; Capannori; Careggine; Castelnuovo di
Garfagnana; Castiglione di Garfagnana; Coreglia
Antelminelli; Fabbriche di Vallico; Forte dei Marmi;
Fosciandora; Gallicano; Giuncugnano; Lucca; Massarosa;
Minucciano; Molazzana; Montecarlo; Pescaglia; Piazza al
Serchio; Pietrasanta; Pieve Fosciana; Porcari; San Romano
in Garfagnana; Seravezza; Sillano; Stazzema; Vagli Sotto;
Vergemoli; Viareggio; Villa Basilica; Villa Collemandina.
CIRCONDARIO DI PISA
GIUDICE DI PACE DI PISA
Calci; Cascina; Crespina; Fauglia; Lorenzana; Orciano
Pisano; Pisa; San Giuliano Terme; Santa Luce; Vecchiano;
Vicopisano.
GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA
Bientina; Buti; Calcinaia; Capannoli; Casciana Terme;
Castelfranco di Sotto; Castelnuovo di Val di Cecina;
Chianni; Lajatico; Lari; Montecatini Val di Cecina;
Montopoli in Val d'Arno; Palaia; Peccioli; Pomarance;
Ponsacco; Pontedera; San Miniato; Santa Croce sull'Arno;
Santa Maria a Monte; Terricciola; Volterra.
CIRCONDARIO DI PISTOIA
GIUDICE DI PACE DI PISTOIA
Abetone; Agliana; Buggiano; Chiesina Uzzanese;
Cutigliano; Lamporecchio; Larciano; Marliana; Massa e
Cozzile; Monsummano Terme; Montale; Montecatini-Terme;
Pescia; Pieve a Nievole; Pistoia; Piteglio; Ponte
Buggianese; Quarrata; Sambuca Pistoiese; San Marcello
Pistoiese; Serravalle Pistoiese; Uzzano.
CIRCONDARIO DI PRATO
GIUDICE DI PACE DI PRATO
Calenzano; Cantagallo; Carmignano; Montemurlo; Poggio a
Caiano; Prato; Vaiano; Vernio.
CIRCONDARIO DI SIENA
GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO
Abbadia San Salvatore; Castiglione d'Orcia; Cetona;
Chianciano Terme; Chiusi; Montepulciano; Piancastagnaio;
Pienza; Radicofani; San Casciano dei Bagni; San Quirico
d'Orcia; Sarteano; Sinalunga; Torrita di Siena.
GIUDICE DI PACE DI SIENA
Asciano; Buonconvento; Casole d'Elsa; Castellina in
Chianti; Castelnuovo Berardenga; Chiusdino; Colle di Val
d'Elsa; Gaiole in Chianti; Montalcino; Monteriggioni;
Monteroni d'Arbia; Monticiano; Murlo; Poggibonsi; Radda in
Chianti; Radicondoli; Rapolano Terme; San Gimignano; San
Giovanni d'Asso; Siena; Sovicille; Trequanda,
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
CIRCONDARIO DI GENOVA
GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI
Borzonasca; Carasco; Carro; Casarza Ligure; Castiglione
Chiavarese; Chiavari; Cicagna; Cogorno; Coreglia Ligure;
Favale di Malvaro; Lavagna; Leivi; Lorsica; Lumarzo;
Maissana; Mezzanego; Moconesi; Moneglia; Ne; Neirone;
Orero; Portofino; Rapallo; Rezzoaglio; San Colombano
Certenoli; Santa Margherita Ligure; Santo Stefano d'Aveto;
Sestri Levante; Varese Ligure; Zoagli.
GIUDICE DI PACE DI GENOVA
Arenzano; Avegno; Bargagli; Bogliasco; Busalla;
Camogli; Campo Ligure; Campomorone; Casella; Ceranesi;
Cogoleto; Crocefieschi; Davagna; Fascia; Fontanigorda;
Genova; Gorreto; Isola del Cantone; Masone; Mele;
Mignanego; Montebruno; Montoggio; Pieve Ligure; Propata;
Recco; Ronco Scrivia; Rondanina; Rossiglione; Rovegno;
Sant'Olcese; Savignone; Serra Ricco'; Sori; Tiglieto;
Torriglia; Tribogna; Uscio; Valbrevenna; Vobbia.
CIRCONDARIO DI IMPERIA
GIUDICE DI PACE DI IMPERIA
Aquila d'Arroscia; Armo; Aurigo; Borghetto d'Arroscia;
Borgomaro; Caravonica; Cervo; Cesio; Chiusanico;
Chiusavecchia; Cipressa; Civezza; Cosio d'Arroscia;
Costarainera; Diano Arentino; Diano Castello; Diano Marina;
Diano San Pietro; Dolcedo; Imperia; Lucinasco; Mendatica;
Montegrosso Pian Latte; Pietrabruna; Pieve di Teco;
Pontedassio; Pornassio; Prela'; Ranzo; Rezzo; San
Bartolomeo al Mare; San Lorenzo al Mare; Vasia; Vessalico;
Villa Faraldi.
GIUDICE DI PACE DI SANREMO
Airole; Apricale; Badalucco; Bajardo; Bordighera;
Camporosso; Carpasio; Castel Vittorio; Castellaro; Ceriana;
Dolceacqua; Isolabona; Molini di Triora; Montalto Ligure;
Olivetta San Michele; Ospedaletti; Perinaldo; Pigna;
Pompeiana; Riva Ligure; Rocchetta Nervina; San Biagio della
Cima; Sanremo; Santo Stefano al Mare; Seborga; Soldano;
Taggia; Terzorio; Triora; Vallebona; Vallecrosia;
Ventimiglia.
CIRCONDARIO DI LA SPEZIA
GIUDICE DI PACE DI LA SPEZIA
Ameglia; Arcola; Beverino; Bolano; Bonassola; Borghetto
di Vara; Brugnato; Calice al Cornoviglio; Carrodano;
Castelnuovo Magra; Deiva Marina; Follo; Framura; La Spezia;
Lerici; Levanto; Monterosso al Mare; Ortonovo; Pignone;
Portovenere; Ricco' del Golfo di Spezia; Riomaggiore;
Rocchetta di Vara; Santo Stefano di Magra; Sarzana; Sesta
Godano; Vernazza; Vezzano Ligure; Zignago.
CIRCONDARIO DI MASSA
GIUDICE DI PACE DI MASSA
Aulla; Bagnone; Carrara; Casola in Lunigiana; Comano;
Filattiera; Fivizzano; Fosdinovo; Licciana Nardi; Massa;
Montignoso; Mulazzo; Podenzana; Pontremoli; Tresana;
Villafranca in Lunigiana; Zeri.
CIRCONDARIO DI SAVONA
GIUDICE DI PACE DI SAVONA
Alassio; Albenga; Albisola Superiore; Albissola Marina;
Altare; Andora; Arnasco; Balestrino; Bardineto; Bergeggi;
Boissano; Borghetto Santo Spirito; Borgio Verezzi; Bormida;
Cairo Montenotte; Calice Ligure; Calizzano; Carcare;
Casanova Lerrone; Castelbianco; Castelvecchio di Rocca
Barbena; Celle Ligure; Cengio; Ceriale; Cisano sul Neva;
Cosseria; Dego; Erli; Finale Ligure; Garlenda; Giustenice;
Giusvalla; Laigueglia; Loano; Magliolo; Mallare; Massimino;
Millesimo; Mioglia; Murialdo; Nasino; Noli; Onzo; Orco
Feglino; Ortovero; Osiglia; Pallare; Piana Crixia; Pietra
Ligure; Plodio; Pontinvrea; Quiliano; Rialto; Roccavignale;
Sassello; Savona; Spotorno; Stella; Stellanello; Testico;
Toirano; Tovo San Giacomo; Urbe; Vado Ligure; Varazze;
Vendone; Vezzi Portio; Villanova d'Albenga; Zuccarello.
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
CIRCONDARIO DI CHIETI
GIUDICE DI PACE DI CHIETI
Ari; Arielli; Bucchianico; Canosa Sannita;
Casacanditella; Casalincontrada; Chieti; Civitella Messer
Raimondo; Crecchio; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino;
Filetto; Francavilla al Mare; Giuliano Teatino;
Guardiagrele; Lama dei Peligni; Lettopalena; Miglianico;
Orsogna; Ortona; Palena; Pennapiedimonte; Poggiofiorito;
Pretoro; Rapino; Ripa Teatina; Roccamontepiano; San
Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; Taranta
Peligna; Tollo; Torrevecchia Teatina; Vacri; Villamagna.
GIUDICE DI PACE DI LANCIANO
Altino; Archi; Atessa; Bomba; Borrello; Casalanguida;
Casoli; Castel Frentano; Civitaluparella; Colledimacine;
Colledimezzo; Fallo; Fossacesia; Frisa; Gamberale;
Gessopalena; Lanciano; Montazzoli; Montebello sul Sangro;
Monteferrante; Montelapiano; Montenerodomo; Mozzagrogna;
Paglieta; Palombaro; Pennadomo; Perano; Pietraferrazzana;
Pizzoferrato; Quadri; Rocca San Giovanni; Roccascalegna;
Roio del Sangro; Rosello; San Vito Chietino; Santa Maria
Imbaro; Sant'Eusanio del Sangro; Tornareccio; Torricella
Peligna; Treglio; Villa Santa Maria.
GIUDICE DI PACE DI VASTO
Carpineto Sinello; Carunchio; Casalbordino;
Castelguidone; Castiglione Messer Marino; Celenza sul
Trigno; Cupello; Dogliola; Fraine; Fresagrandinaria; Furci;
Gissi; Guilmi; Lentella; Liscia; Monteodorisio; Palmoli;
Pollutri; Roccaspinalveti; San Buono; San Giovanni Lipioni;
San Salvo; Scerni; Schiavi di Abruzzo; Torino di Sangro;
Torrebruna; Tufillo; Vasto; Villalfonsina.
CIRCONDARIO DI L'AQUILA
GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO
Aielli; Avezzano; Balsorano; Bisegna; Canistro;
Capistrello; Cappadocia; Carsoli; Castellafiume; Celano;
Cerchio; Civita d'Antino; Civitella Roveto; Cocullo;
Collarmele; Collelongo; Gioia dei Marsi; Lecce nei Marsi;
Luco dei Marsi; Magliano de' Marsi; Massa d'Albe; Morino;
Oricola; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Ovindoli; Pereto;
Pescina; Rocca di Botte; San Benedetto dei Marsi; San
Vincenzo Valle Roveto; Sante Marie; Scurcola Marsicana;
Tagliacozzo; Trasacco; Villavallelonga.
GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA
Barete; Barisciano; Cagnano Amiterno; Calascio;
Campotosto; Capestrano; Capitignano; Caporciano; Carapelle
Calvisio; Castel del Monte; Castelvecchio Calvisio;
Collepietro; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; L'Aquila;
Lucoli; Montereale; Navelli; Ocre; Ofena; Pizzoli; Poggio
Picenze; Prata d'Ansidonia; Rocca di Cambio; Rocca di
Mezzo; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne' Vestini;
San Pio delle Camere; Sant'Eusanio Forconese; Santo Stefano
di Sessanio; Scoppito; Tione degli Abruzzi; Tornimparte;
Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Villa Sant'Angelo.
GIUDICE DI PACE DI SULMONA
Acciano; Alfedena; Anversa degli Abruzzi; Ateleta;
Barrea; Bugnara; Campo di Giove; Cansano; Castel di Ieri;
Castel di Sangro; Castelvecchio Subequo; Civitella
Alfedena; Corfinio; Gagliano Aterno; Goriano Sicoli;
Introdacqua; Molina Aterno; Opi; Pacentro; Pescasseroli;
Pescocostanzo; Pettorano sul Gizio; Pratola Peligna;
Prezza; Raiano; Rivisondoli; Rocca Pia; Roccacasale;
Roccaraso; Scanno; Scontrone; Secinaro; Sulmona; Villalago;
Villetta Barrea; Vittorito.
CIRCONDARIO DI PESCARA
GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Abbateggio; Alanno; Bolognano; Brittoli; Bussi sul
Tirino; Cappelle sul Tavo; Caramanico Terme; Carpineto
della Nora; Castiglione a Casauria; Catignano; Cepagatti;
Citta' Sant'Angelo; Civitaquana; Civitella Casanova;
Collecorvino; Corvara; Cugnoli; Elice; Farindola;
Lettomanoppello; Loreto Aprutino; Manoppello; Montebello di
Bertona; Montesilvano; Moscufo; Nocciano; Penne; Pescara;
Pescosansonesco; Pianella; Picciano; Pietranico; Popoli;
Roccamorice; Rosciano; Salle; San Valentino in Abruzzo
Citeriore; Sant'Eufemia a Maiella; Scafa; Serramonacesca;
Spoltore; Tocco da Casauria; Torre de' Passeri;
Turrivalignani; Vicoli; Villa Celiera.
CIRCONDARIO DI TERAMO
GIUDICE DI PACE DI TERAMO
Alba Adriatica; Ancarano; Arsita; Atri; Basciano;
Bellante; Bisenti; Campli; Canzano; Castel Castagna;
Castellalto; Castelli; Castiglione Messer Raimondo;
Castilenti; Cellino Attanasio; Cermignano; Civitella del
Tronto; Colledara; Colonnella; Controguerra; Corropoli;
Cortino; Crognaleto; Fano Adriano; Giulianova; Isola del
Gran Sasso d'Italia; Martinsicuro; Montefino; Montorio al
Vomano; Morro d'Oro; Mosciano Sant'Angelo; Nereto;
Notaresco; Penna Sant'Andrea; Pietracamela; Pineto; Rocca
Santa Maria; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla
Vibrata; Sant'Omero; Silvi; Teramo; Torano Nuovo;
Torricella Sicura; Tortoreto; Tossicia.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
CIRCONDARIO DI BRINDISI
GIUDICE DI PACE DI BRINDISI
Brindisi; Carovigno; Ceglie Messapica; Cellino San
Marco; Cisternino; Erchie; Fasano; Francavilla Fontana;
Latiano; Mesagne; Oria; Ostuni; San Donaci; San Michele
Salentino; San Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico;
San Vito dei Normanni; Torchiarolo; Torre Santa Susanna;
Villa Castelli.
CIRCONDARIO DI LECCE
GIUDICE DI PACE DI LECCE
Acquarica del Capo; Alessano; Alezio; Alliste; Andrano;
Aradeo; Arnesano; Bagnolo del Salento; Botrugno; Calimera;
Campi Salentina; Cannole; Caprarica di Lecce; Carmiano;
Carpignano Salentino; Casarano; Castri di Lecce;
Castrignano de' Greci; Castrignano del Capo; Castro;
Cavallino; Collepasso; Copertino; Corigliano d'Otranto;
Corsano; Cursi; Cutrofiano; Diso; Gagliano del Capo;
Galatina; Galatone; Gallipoli; Giuggianello; Giurdignano;
Guagnano; Lecce; Lequile; Leverano; Lizzanello; Maglie;
Martano; Martignano; Matino; Melendugno; Melissano;
Melpignano; Miggiano; Minervino di Lecce; Monteroni di
Lecce; Montesano Salentino; Morciano di Leuca; Muro
Leccese; Nardo'; Neviano; Nociglia; Novoli; Ortelle;
Otranto; Palmariggi; Parabita; Patu'; Poggiardo; Porto
Cesareo; Presicce; Racale; Ruffano; Salice Salentino;
Salve; San Cassiano; San Cesario di Lecce; San Donato di
Lecce; San Pietro in Lama; Sanarica; Sannicola; Santa
Cesarea Terme; Scorrano; Secli'; Sogliano Cavour; Soleto;
Specchia; Spongano; Squinzano; Sternatia; Supersano;
Surano; Surbo; Taurisano; Taviano; Tiggiano; Trepuzzi;
Tricase; Tuglie; Ugento; Uggiano la Chiesa; Veglie;
Vernole; Zollino.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
CIRCONDARIO DI TARANTO
GIUDICE DI PACE DI TARANTO
Avetrana; Carosino; Castellaneta; Crispiano; Faggiano;
Fragagnano; Ginosa; Grottaglie; Laterza; Leporano; Lizzano;
Manduria; Martina Franca; Maruggio; Massafra; Monteiasi;
Montemesola; Monteparano; Mottola; Palagianello; Palagiano;
Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano di
San Giuseppe; Sava; Statte; Taranto; Torricella.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
CIRCONDARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Barcellona Pozzo di Gotto; Basico'; Castroreale;
Condro'; Fondachelli-Fantina; Furnari; Gualtieri Sicamino';
Mazzarra' Sant'Andrea; Meri'; Milazzo; Monforte San
Giorgio; Montalbano Elicona; Novara di Sicilia; Pace del
Mela; Rodi' Milici; San Filippo del Mela; San Pier Niceto;
Santa Lucia del Mela; Terme Vigliatore; Tripi.
GIUDICE DI PACE DI LIPARI
Leni; Lipari; Malfa; Santa Marina Salina.
CIRCONDARIO DI MESSINA
GIUDICE DI PACE DI MESSINA
Ali'; Ali' Terme; Antillo; Casalvecchio Siculo;
Castelmola; Fiumedinisi; Forza d'Agro'; Francavilla di
Sicilia; Furci Siculo; Gaggi; Gallodoro; Giardini-Naxos;
Graniti; Itala; Letojanni; Limina; Malvagna; Mandanici;
Messina; Moio Alcantara; Mongiuffi Melia; Motta Camastra;
Nizza di Sicilia; Pagliara; Roccafiorita; Roccalumera;
Roccavaldina; Roccella Valdemone; Rometta; Santa Domenica
Vittoria; Santa Teresa di Riva; Sant'Alessio Siculo;
Saponara; Savoca; Scaletta Zanclea; Spadafora; Taormina;
Torregrotta; Valdina; Venetico; Villafranca Tirrena.
CIRCONDARIO DI PATTI
GIUDICE DI PACE DI MISTRETTA
Caronia; Castel di Lucio; Mistretta; Motta d'Affermo;
Pettineo; Reitano; Santo Stefano di Camastra; Tusa.
GIUDICE DI PACE DI PATTI
Acquedolci; Alcara li Fusi; Brolo; Capo d'Orlando;
Capri Leone; Castell'Umberto; Falcone; Ficarra; Floresta;
Frazzano'; Galati Mamertino; Gioiosa Marea; Librizzi;
Longi; Militello Rosmarino; Mirto; Montagnareale; Naso;
Oliveri; Patti; Piraino; Raccuja; San Fratello; San Marco
d'Alunzio; San Piero Patti; San Salvatore di Fitalia;
Sant'Agata di Militello; Sant'Angelo di Brolo; Sinagra;
Torrenova; Tortorici; Ucria.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO
GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO
Albizzate; Arsago Seprio; Besnate; Busto Arsizio;
Cairate; Cardano al Campo; Caronno Pertusella; Casale
Litta; Casorate Sempione; Cassano Magnago; Castellanza;
Cavaria con Premezzo; Cislago; Fagnano Olona; Ferno;
Gallarate; Gerenzano; Golasecca; Gorla Maggiore; Gorla
Minore; Inarzo; Jerago con Orago; Lonate Pozzolo; Marnate;
Mornago; Oggiona con Santo Stefano; Olgiate Olona; Origgio;
Samarate; Saronno; Sesto Calende; Solbiate Arno; Solbiate
Olona; Somma Lombardo; Sumirago; Uboldo; Vergiate; Vizzola
Ticino.
GIUDICE DI PACE DI RHO
Arconate; Arese; Arluno; Bareggio; Bernate Ticino;
Boffalora sopra Ticino; Buscate; Busto Garolfo; Canegrate;
Casorezzo; Castano Primo; Cerro Maggiore; Corbetta;
Cornaredo; Cuggiono; Dairago; Inveruno; Lainate; Legnano;
Magenta; Magnago; Marcallo con Casone; Mesero; Nerviano;
Nosate; Ossona; Parabiago; Pero; Pogliano Milanese;
Pregnana Milanese; Rescaldina; Rho; Robecchetto con Induno;
San Giorgio su Legnano; San Vittore Olona; Santo Stefano
Ticino; Sedriano; Turbigo; Vanzaghello; Vanzago; Villa
Cortese; Vittuone.
CIRCONDARIO DI COMO
GIUDICE DI PACE DI COMO
Albavilla; Albese con Cassano; Albiolo; Alserio; Alzate
Brianza; Anzano del Parco; Appiano Gentile; Argegno;
Arosio; Asso; Barni; Bellagio; Bene Lario; Beregazzo con
Figliaro; Binago; Bizzarone; Blessagno; Blevio; Bregnano;
Brenna; Brienno; Brunate; Bulgarograsso; Cabiate; Cadorago;
Caglio; Cagno; Campione d'Italia; Cantu'; Canzo; Capiago
Intimiano; Carate Urio; Carbonate; Carimate; Carlazzo;
Carugo; Casasco d'Intelvi; Caslino d'Erba; Casnate con
Bernate; Cassina Rizzardi; Castelmarte; Castelnuovo
Bozzente; Castiglione d'Intelvi; Cavallasca; Cavargna;
Cerano d'Intelvi; Cermenate; Cernobbio; Cirimido; Civenna;
Claino con Osteno; Colonno; Como; Corrido; Cremia;
Cucciago; Cusino; Dizzasco; Domaso; Dongo; Dosso del Liro;
Drezzo; Erba; Eupilio; Faggeto Lario; Faloppio; Fenegro';
Figino Serenza; Fino Mornasco; Garzeno; Gera Lario;
Gironico; Grandate; Grandola ed Uniti; Gravedona ed Uniti;
Griante; Guanzate; Inverigo; Laglio; Laino; Lambrugo; Lanzo
d'Intelvi; Lasnigo; Lenno; Lezzeno; Limido Comasco; Lipomo;
Livo; Locate Varesino; Lomazzo; Longone al Segrino;
Luisago; Lurago d'Erba; Lurago Marinone; Lurate Caccivio;
Magreglio; Mariano Comense; Maslianico; Menaggio; Merone;
Mezzegra; Moltrasio; Monguzzo; Montano Lucino; Montemezzo;
Montorfano; Mozzate; Musso; Nesso; Novedrate; Olgiate
Comasco; Oltrona di San Mamette; Orsenigo; Ossuccio; Pare';
Peglio; Pellio Intelvi; Pianello del Lario; Pigra; Plesio;
Pognana Lario; Ponna; Ponte Lambro; Porlezza; Proserpio;
Pusiano; Ramponio Verna; Rezzago; Rodero; Ronago;
Rovellasca; Rovello Porro; Sala Comacina; San Bartolomeo
Val Cavargna; San Fedele Intelvi; San Fermo della
Battaglia; San Nazzaro Val Cavargna; San Siro; Schignano;
Senna Comasco; Solbiate; Sorico; Sormano; Stazzona;
Tavernerio; Torno; Tremezzo; Trezzone; Turate;
Uggiate-Trevano; Val Rezzo; Valbrona; Valmorea; Valsolda;
Veleso; Veniano; Vercana; Vertemate con Minoprio; Villa
Guardia; Zelbio.
CIRCONDARIO DI LECCO
GIUDICE DI PACE DI LECCO
Abbadia Lariana; Airuno; Annone di Brianza; Ballabio;
Barzago; Barzano'; Barzio; Bellano; Bosisio Parini; Brivio;
Bulciago; Calco; Calolziocorte; Carenno; Casargo;
Casatenovo; Cassago Brianza; Cassina Valsassina; Castello
di Brianza; Cernusco Lombardone; Cesana Brianza; Civate;
Colico; Colle Brianza; Cortenova; Costa Masnaga; Crandola
Valsassina; Cremella; Cremeno; Dervio; Dolzago; Dorio;
Ello; Erve; Esino Lario; Galbiate; Garbagnate Monastero;
Garlate; Imbersago; Introbio; Introzzo; Lecco; Lierna;
Lomagna; Malgrate; Mandello del Lario; Margno; Merate;
Missaglia; Moggio; Molteno; Monte Marenzo; Montevecchia;
Monticello Brianza; Morterone; Nibionno; Oggiono; Olgiate
Molgora; Olginate; Oliveto Lario; Osnago; Paderno d'Adda;
Pagnona; Parlasco; Pasturo; Perego; Perledo; Pescate;
Premana; Primaluna; Robbiate; Rogeno; Rovagnate; Santa
Maria Hoe'; Sirone; Sirtori; Sueglio; Suello; Taceno; Torre
de' Busi; Tremenico; Valgreghentino; Valmadrera; Varenna;
Vendrogno; Vercurago; Verderio Inferiore; Verderio
Superiore; Vestreno; Vigano'.
CIRCONDARIO DI LODI
GIUDICE DI PACE DI LODI
Abbadia Cerreto; Basiano; Bellinzago Lombardo;
Bertonico; Boffalora d'Adda; Borghetto Lodigiano; Borgo San
Giovanni; Brembio; Camairago; Cambiago; Carpiano; Casaletto
Lodigiano; Casalmaiocco; Casalpusterlengo; Caselle Landi;
Caselle Lurani; Cassano d'Adda; Castelnuovo Bocca d'Adda;
Castiglione d'Adda; Castiraga Vidardo; Cavacurta; Cavenago
d'Adda; Cerro al Lambro; Cervignano d'Adda; Codogno;
Colturano; Comazzo; Cornegliano Laudense; Corno Giovine;
Cornovecchio; Corte Palasio; Crespiatica; Dresano; Fombio;
Galgagnano; Gessate; Gorgonzola; Graffignana; Grezzago;
Guardamiglio; Inzago; Liscate; Livraga; Locate di Triulzi;
Lodi; Lodi Vecchio; Maccastorna; Mairago; Maleo; Marudo;
Masate; Massalengo; Mediglia; Melegnano; Meleti; Melzo;
Merlino; Montanaso Lombardo; Mulazzano; Orio Litta;
Ospedaletto Lodigiano; Ossago Lodigiano; Paullo; Pessano
con Bornago; Pieve Fissiraga; Pozzo d'Adda; Pozzuolo
Martesana; Rodano; Salerano sul Lambro; San Colombano al
Lambro; San Fiorano; San Giuliano Milanese; San Martino in
Strada; San Rocco al Porto; San Zenone al Lambro;
Sant'Angelo Lodigiano; Santo Stefano Lodigiano; Secugnago;
Senna Lodigiana; Settala; Somaglia; Sordio; Tavazzano con
Villavesco; Terranova dei Passerini; Trezzano Rosa; Trezzo
sull'Adda; Tribiano; Truccazzano; Turano Lodigiano; Valera
Fratta; Vaprio d'Adda; Vignate; Villanova del Sillaro;
Vizzolo Predabissi; Zelo Buon Persico.
CIRCONDARIO DI MILANO
GIUDICE DI PACE DI MILANO
Assago; Baranzate; Basiglio; Bollate; Bresso;
Buccinasco; Bussero; Cassina de' Pecchi; Cernusco sul
Naviglio; Cesano Boscone; Cesate; Cormano; Corsico; Cusago;
Garbagnate Milanese; Limbiate; Milano; Novate Milanese;
Opera; Pantigliate; Peschiera Borromeo; Pieve Emanuele;
Pioltello; Rozzano; San Donato Milanese; Segrate; Senago;
Settimo Milanese; Trezzano sul Naviglio.
CIRCONDARIO DI MONZA
GIUDICE DI PACE DI MONZA
Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Barlassina;
Bellusco; Bernareggio; Besana in Brianza; Biassono;
Bovisio-Masciago; Briosco; Brugherio; Burago di Molgora;
Busnago; Camparada; Caponago; Carate Brianza; Carnate;
Carugate; Cavenago di Brianza; Ceriano Laghetto; Cesano
Maderno; Cinisello Balsamo; Cogliate; Cologno Monzese;
Concorezzo; Cornate d'Adda; Correzzana; Cusano Milanino;
Desio; Giussano; Lazzate; Lentate sul Seveso; Lesmo;
Lissone; Macherio; Meda; Mezzago; Misinto; Monza; Muggio';
Nova Milanese; Ornago; Paderno Dugnano; Renate; Roncello;
Ronco Briantino; Seregno; Sesto San Giovanni; Seveso;
Solaro; Sovico; Sulbiate; Triuggio; Usmate Velate; Varedo;
Vedano al Lambro; Veduggio con Colzano; Verano Brianza;
Villasanta; Vimercate; Vimodrone.
CIRCONDARIO DI PAVIA
GIUDICE DI PACE DI PAVIA
Albuzzano; Badia Pavese; Bascape'; Battuda; Belgioioso;
Bereguardo; Besate; Binasco; Borgarello; Bornasco;
Carbonara al Ticino; Casarile; Casorate Primo; Cava Manara;
Ceranova; Certosa di Pavia; Chignolo Po; Copiano;
Corteolona; Costa de' Nobili; Cura Carpignano; Dorno;
Filighera; Genzone; Gerenzago; Giussago; Gropello Cairoli;
Inverno e Monteleone; Lacchiarella; Landriano; Lardirago;
Linarolo; Magherno; Marcignago; Marzano; Mezzana Rabattone;
Miradolo Terme; Monticelli Pavese; Motta Visconti;
Noviglio; Pavia; Pieve Porto Morone; Rognano; Roncaro; San
Genesio ed Uniti; San Martino Siccomario; San Zenone al Po;
Santa Cristina e Bissone; Sant'Alessio con Vialone;
Siziano; Sommo; Spessa; Torre d'Arese; Torre de' Negri;
Torre d'Isola; Torrevecchia Pia; Travaco' Siccomario;
Trivolzio; Trovo; Valle Salimbene; Vellezzo Bellini;
Vernate; Vidigulfo; Villanova d'Ardenghi; Villanterio;
Vistarino; Zeccone; Zerbo; Zerbolo'; Zibido San Giacomo;
Zinasco.
GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO
Abbiategrasso; Alagna; Albairate; Albonese; Borgo San
Siro; Breme; Bubbiano; Calvignasco; Candia Lomellina;
Cassinetta di Lugagnano; Cassolnovo; Castello d'Agogna;
Castelnovetto; Ceretto Lomellina; Cergnago; Cilavegna;
Cisliano; Confienza; Cozzo; Ferrera Erbognone; Frascarolo;
Gaggiano; Galliavola; Gambarana; Gambolo'; Garlasco;
Gravellona Lomellina; Gudo Visconti; Langosco; Lomello;
Mede; Mezzana Bigli; Morimondo; Mortara; Nicorvo; Olevano
di Lomellina; Ottobiano; Ozzero; Palestro; Parona; Pieve
Albignola; Pieve del Cairo; Robbio; Robecco sul Naviglio;
Rosasco; Rosate; San Giorgio di Lomellina; Sannazzaro de'
Burgondi; Sant'Angelo Lomellina; Sartirana Lomellina;
Scaldasole; Semiana; Suardi; Torre Beretti e Castellaro;
Tromello; Valeggio; Valle Lomellina; Velezzo Lomellina;
Vermezzo; Vigevano; Villa Biscossi; Zelo Surrigone; Zeme.
GIUDICE DI PACE DI VOGHERA
Albaredo Arnaboldi; Arena Po; Bagnaria; Barbianello;
Bastida de' Dossi; Bastida Pancarana; Borgo Priolo;
Borgoratto Mormorolo; Bosnasco; Brallo di Pregola; Bressana
Bottarone; Broni; Calvignano; Campospinoso; Canevino;
Canneto Pavese; Casanova Lonati; Casatisma; Casei Gerola;
Castana; Casteggio; Castelletto di Branduzzo; Cecima;
Cervesina; Cigognola; Codevilla; Corana; Cornale; Corvino
San Quirico; Fortunago; Godiasco; Golferenzo; Lirio;
Lungavilla; Menconico; Mezzanino; Montalto Pavese;
Montebello della Battaglia; Montecalvo Versiggia;
Montescano; Montesegale; Montu' Beccaria; Mornico Losana;
Oliva Gessi; Pancarana; Pietra de' Giorgi; Pinarolo Po;
Pizzale; Ponte Nizza; Portalbera; Rea; Redavalle;
Retorbido; Rivanazzano Terme; Robecco Pavese; Rocca de'
Giorgi; Rocca Susella; Romagnese; Rovescala; Ruino; San
Cipriano Po; San Damiano al Colle; Santa Giuletta; Santa
Margherita di Staffora; Santa Maria della Versa; Silvano
Pietra; Stradella; Torrazza Coste; Torricella Verzate; Val
di Nizza; Valverde; Varzi; Verretto; Verrua Po; Voghera;
Volpara; Zavattarello; Zenevredo.
CIRCONDARIO DI SONDRIO
GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
Albaredo per San Marco; Albosaggia; Andalo Valtellino;
Aprica; Ardenno; Bema; Berbenno di Valtellina; Bianzone;
Bormio; Buglio in Monte; Caiolo; Campodolcino; Caspoggio;
Castello dell'Acqua; Castione Andevenno; Cedrasco; Cercino;
Chiavenna; Chiesa in Valmalenco; Chiuro; Cino; Civo;
Colorina; Cosio Valtellino; Dazio; Delebio; Dubino; Faedo
Valtellino; Forcola; Fusine; Gerola Alta; Gordona; Grosio;
Grosotto; Lanzada; Livigno; Lovero; Madesimo; Mantello;
Mazzo di Valtellina; Mello; Menarola; Mese; Montagna in
Valtellina; Morbegno; Novate Mezzola; Pedesina; Piantedo;
Piateda; Piuro; Poggiridenti; Ponte in Valtellina;
Postalesio; Prata Camportaccio; Rasura; Rogolo; Samolaco;
San Giacomo Filippo; Sernio; Sondalo; Sondrio; Spriana;
Talamona; Tartano; Teglio; Tirano; Torre di Santa Maria;
Tovo di Sant'Agata; Traona; Tresivio; Val Masino;
Valdidentro; Valdisotto; Valfurva; Verceia; Vervio; Villa
di Chiavenna; Villa di Tirano.
CIRCONDARIO DI VARESE
GIUDICE DI PACE DI VARESE
Agra; Angera; Arcisate; Azzate; Azzio; Barasso;
Bardello; Bedero Valcuvia; Besano; Besozzo; Biandronno;
Bisuschio; Bodio Lomnago; Brebbia; Bregano; Brenta; Brezzo
di Bedero; Brinzio; Brissago-Valtravaglia; Brunello;
Brusimpiano; Buguggiate; Cadegliano-Viconago; Cadrezzate;
Cantello; Caravate; Carnago; Caronno Varesino; Casalzuigno;
Casciago; Cassano Valcuvia; Castello Cabiaglio;
Castelseprio; Castelveccana; Castiglione Olona; Castronno;
Cazzago Brabbia; Cittiglio; Clivio; Cocquio-Trevisago;
Comabbio; Comerio; Cremenaga; Crosio della Valle; Cuasso al
Monte; Cugliate-Fabiasco; Cunardo; Curiglia con
Monteviasco; Cuveglio; Cuvio; Daverio; Dumenza; Duno;
Ferrera di Varese; Galliate Lombardo; Gavirate; Gazzada
Schianno; Gemonio; Germignaga; Gornate- Olona; Grantola;
Induno Olona; Ispra; Lavena Ponte Tresa; Laveno-Mombello;
Leggiuno; Lonate Ceppino; Lozza; Luino; Luvinate; Maccagno;
Malgesso; Malnate; Marchirolo; Marzio; Masciago Primo;
Mercallo; Mesenzana; Montegrino Valtravaglia; Monvalle;
Morazzone; Orino; Osmate; Pino sulla Sponda del Lago
Maggiore; Porto Ceresio; Porto Valtravaglia; Rancio
Valcuvia; Ranco; Saltrio; Sangiano; Taino; Ternate;
Tradate; Travedona-Monate; Tronzano Lago Maggiore;
Valganna; Varano Borghi; Varese; Vedano Olona; Veddasca;
Venegono Inferiore; Venegono Superiore; Viggiu'.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCONDARIO DI AVELLINO
GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
Aiello del Sabato; Altavilla Irpina; Atripalda; Avella;
Avellino; Baiano; Candida; Capriglia Irpina; Castelvetere
sul Calore; Cervinara; Cesinali; Chiusano di San Domenico;
Contrada; Domicella; Forino; Grottolella; Lapio; Lauro;
Manocalzati; Marzano di Nola; Mercogliano; Montefalcione;
Monteforte Irpino; Montefredane; Montemarano; Montemiletto;
Montoro Inferiore; Montoro Superiore; Moschiano; Mugnano
del Cardinale; Ospedaletto d'Alpinolo; Pago del Vallo di
Lauro; Parolise; Pietrastornina; Prata di Principato Ultra;
Pratola Serra; Quadrelle; Quindici; Roccabascerana;
Rotondi; Salza Irpina; San Mango sul Calore; San Martino
Valle Caudina; San Michele di Serino; San Potito Ultra;
Santa Lucia di Serino; Santa Paolina; Sant'Angelo a Scala;
Santo Stefano del Sole; Serino; Sirignano; Solofra; Sorbo
Serpico; Sperone; Summonte; Taurano; Torre Le Nocelle;
Tufo; Volturara Irpina.
GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
Andretta; Aquilonia; Bagnoli Irpino; Bisaccia; Cairano;
Calabritto; Calitri; Caposele; Cassano Irpino;
Castelfranci; Conza della Campania; Frigento; Gesualdo;
Guardia Lombardi; Lacedonia; Lioni; Montella; Monteverde;
Morra De Sanctis; Nusco; Rocca San Felice; Sant'Andrea di
Conza; Sant'Angelo dei Lombardi; Senerchia; Sturno; Teora;
Torella dei Lombardi; Villamaina.
CIRCONDARIO DI BENEVENTO
GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO
Ariano Irpino; Bonito; Carife; Casalbore; Castel
Baronia; Flumeri; Fontanarosa; Greci; Grottaminarda;
Luogosano; Melito Irpino; Mirabella Eclano; Montaguto;
Montecalvo Irpino; Paternopoli; San Nicola Baronia; San
Sossio Baronia; Sant'Angelo all'Esca; Savignano Irpino;
Scampitella; Taurasi; Trevico; Vallata; Vallesaccarda;
Villanova del Battista; Zungoli.
GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
Airola; Amorosi; Apice; Apollosa; Arpaia; Arpaise;
Baselice; Benevento; Bonea; Bucciano; Buonalbergo; Calvi;
Campolattaro; Campoli del Monte Taburno; Casalduni;
Castelfranco in Miscano; Castelpagano; Castelpoto;
Castelvenere; Castelvetere in Val Fortore; Cautano;
Ceppaloni; Cerreto Sannita; Chianche; Circello; Colle
Sannita; Cusano Mutri; Dugenta; Durazzano; Faicchio;
Foglianise; Foiano di Val Fortore; Forchia; Fragneto
l'Abate; Fragneto Monforte; Frasso Telesino; Ginestra degli
Schiavoni; Guardia Sanframondi; Limatola; Melizzano;
Moiano; Molinara; Montefalcone di Val Fortore; Montefusco;
Montesarchio; Morcone; Paduli; Pago Veiano; Pannarano;
Paolisi; Paupisi; Pesco Sannita; Petruro Irpino;
Pietradefusi; Pietraroja; Pietrelcina; Ponte;
Pontelandolfo; Puglianello; Reino; San Bartolomeo in Galdo;
San Giorgio del Sannio; San Giorgio La Molara; San Leucio
del Sannio; San Lorenzello; San Lorenzo Maggiore; San Lupo;
San Marco dei Cavoti; San Martino Sannita; San Nazzaro; San
Nicola Manfredi; San Salvatore Telesino; Santa Croce del
Sannio; Sant'Agata de' Goti; Sant'Angelo a Cupolo;
Sant'Arcangelo Trimonte; Sassinoro; Solopaca; Telese Terme;
Tocco Caudio; Torrecuso; Torrioni; Venticano; Vitulano.
CIRCONDARIO DI NAPOLI
GIUDICE DI PACE DI CAPRI
Anacapri; Capri.
GIUDICE DI PACE DI ISCHIA
Barano d'Ischia; Casamicciola Terme; Forio; Ischia;
Lacco Ameno; Serrara Fontana.
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Afragola; Arzano; Bacoli; Caivano; Calvizzano; Cardito;
Casandrino; Casavatore; Casoria; Crispano; Ercolano;
Frattamaggiore; Frattaminore; Giugliano in Campania; Grumo
Nevano; Marano di Napoli; Melito di Napoli; Monte di
Procida; Mugnano di Napoli; Napoli; Portici; Pozzuoli;
Qualiano; Quarto; San Giorgio a Cremano; Sant'Antimo;
Villaricca.
GIUDICE DI PACE DI PROCIDA
Procida.
CIRCONDARIO DI NOLA
GIUDICE DI PACE DI NOLA
Acerra; Brusciano; Camposano; Carbonara di Nola;
Casamarciano; Cicciano; Cimitile; Comiziano; Liveri;
Mariglianella; Marigliano; Nola; Ottaviano; Palma Campania;
Roccarainola; San Gennaro Vesuviano; San Giuseppe
Vesuviano; San Paolo Bel Sito; San Vitaliano; Saviano;
Scisciano; Terzigno; Tufino; Visciano.
GIUDICE DI PACE DI SANT'ANASTASIA
Casalnuovo di Napoli; Castello di Cisterna; Cercola;
Massa di Somma; Pollena Trocchia; Pomigliano d'Arco; San
Sebastiano al Vesuvio; Sant'Anastasia; Somma Vesuviana;
Volla.
CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
GIUDICE DI PACE DI CASERTA
Arienzo; Casagiove; Caserta; Castel Morrone; Cervino;
Maddaloni; San Felice a Cancello; San Marco Evangelista;
San Nicola la Strada; Santa Maria a Vico; Valle di
Maddaloni.
GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ailano; Alife; Alvignano; Aversa; Baia e Latina;
Bellona; Caianello; Caiazzo; Calvi Risorta; Camigliano;
Cancello ed Arnone; Capodrise; Capriati a Volturno; Capua;
Carinaro; Carinola; Casal di Principe; Casaluce;
Casapesenna; Casapulla; Castel Campagnano; Castel di Sasso;
Castel Volturno; Castello del Matese; Cellole; Cesa;
Ciorlano; Conca della Campania; Curti; Dragoni; Falciano
del Massico; Fontegreca; Formicola; Francolise; Frignano;
Gallo Matese; Giano Vetusto; Gioia Sannitica; Grazzanise;
Gricignano di Aversa; Letino; Liberi; Lusciano; Macerata
Campania; Marcianise; Marzano Appio; Mondragone; Orta di
Atella; Parete; Pastorano; Piana di Monte Verna; Piedimonte
Matese; Pietramelara; Pietravairano; Pignataro Maggiore;
Pontelatone; Portico di Caserta; Prata Sannita; Pratella;
Raviscanina; Recale; Riardo; Roccamonfina; Roccaromana;
Rocchetta e Croce; Ruviano; San Cipriano d'Aversa; San
Gregorio Matese; San Marcellino; San Potito Sannitico; San
Prisco; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria
la Fossa; Sant'Angelo d'Alife; Sant'Arpino; Sessa Aurunca;
Sparanise; Succivo; Teano; Teverola; Tora e Piccilli;
Trentola-Ducenta; Vairano Patenora; Valle Agricola; Villa
di Briano; Villa Literno; Vitulazio.
CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA
GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA
Agerola; Boscoreale; Boscotrecase; Casola di Napoli;
Castellammare di Stabia; Gragnano; Lettere; Massa Lubrense;
Meta; Piano di Sorrento; Pimonte; Poggiomarino; Pompei;
Santa Maria la Carita'; Sant'Agnello; Sant'Antonio Abate;
Sorrento; Striano; Torre Annunziata; Torre del Greco;
Trecase; Vico Equense.
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
CIRCONDARIO DI AGRIGENTO
GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO
Agrigento; Aragona; Camastra; Cammarata; Campobello di
Licata; Canicatti'; Casteltermini; Castrofilippo; Cattolica
Eraclea; Comitini; Favara; Grotte; Joppolo Giancaxio;
Lampedusa e Linosa; Licata; Montallegro; Naro; Palma di
Montechiaro; Porto Empedocle; Racalmuto; Raffadali;
Ravanusa; Realmonte; San Biagio Platani; San Giovanni
Gemini; Santa Elisabetta; Sant'Angelo Muxaro; Siculiana.
CIRCONDARIO DI MARSALA
GIUDICE DI PACE DI MARSALA
Campobello di Mazara; Castelvetrano; Marsala; Mazara
del Vallo; Petrosino; Salemi; Vita.
GIUDICE DI PACE DI PANTELLERIA
Pantelleria.
CIRCONDARIO DI PALERMO
GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Altofonte; Balestrate; Borgetto; Camporeale; Capaci;
Carini; Cinisi; Giardinello; Isola delle Femmine; Monreale;
Montelepre; Palermo; Partinico; San Cipirello; San Giuseppe
Jato; Terrasini; Torretta; Trappeto; Ustica; Villabate.
CIRCONDARIO DI SCIACCA
GIUDICE DI PACE DI SCIACCA
Alessandria della Rocca; Bivona; Burgio; Calamonaci;
Caltabellotta; Cianciana; Gibellina; Lucca Sicula; Menfi;
Montevago; Partanna; Poggioreale; Ribera; Salaparuta;
Sambuca di Sicilia; Santa Margherita di Belice; Santa
Ninfa; Santo Stefano Quisquina; Sciacca; Villafranca
Sicula.
CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE
GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
Alia; Alimena; Aliminusa; Altavilla Milicia; Bagheria;
Baucina; Belmonte Mezzagno; Bisacquino; Blufi; Bolognetta;
Bompietro; Caccamo; Caltavuturo; Campofelice di Fitalia;
Campofelice di Roccella; Campofiorito; Castelbuono;
Casteldaccia; Castellana Sicula; Castronovo di Sicilia;
Cefala' Diana; Cefalu'; Cerda; Chiusa Sclafani; Ciminna;
Collesano; Contessa Entellina; Corleone; Ficarazzi; Gangi;
Geraci Siculo; Giuliana; Godrano; Gratteri; Isnello;
Lascari; Lercara Friddi; Marineo; Mezzojuso; Misilmeri;
Montemaggiore Belsito; Palazzo Adriano; Petralia Soprana;
Petralia Sottana; Piana degli Albanesi; Polizzi Generosa;
Pollina; Prizzi; Roccamena; Roccapalumba; San Mauro
Castelverde; Santa Cristina Gela; Santa Flavia; Sciara;
Scillato; Sclafani Bagni; Termini Imerese; Trabia;
Valledolmo; Ventimiglia di Sicilia; Vicari; Villafrati.
CIRCONDARIO DI TRAPANI
GIUDICE DI PACE DI TRAPANI
Alcamo; Buseto Palizzolo; Calatafimi-Segesta;
Castellammare del Golfo; Custonaci; Erice; Favignana;
Paceco; San Vito Lo Capo; Trapani; Valderice.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
CIRCONDARIO DI PERUGIA
GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
Assisi; Bastia Umbra; Bettona; Castiglione del Lago;
Citerna; Citta' di Castello; Corciano; Costacciaro; Fossato
di Vico; Gualdo Tadino; Gubbio; Lisciano Niccone; Magione;
Monte Santa Maria Tiberina; Montone; Panicale; Passignano
sul Trasimeno; Perugia; Pietralunga; San Giustino; Scheggia
e Pascelupo; Sigillo; Torgiano; Tuoro sul Trasimeno;
Umbertide; Valfabbrica.
CIRCONDARIO DI SPOLETO
GIUDICE DI PACE DI SPOLETO
Bevagna; Campello sul Clitunno; Cannara; Cascia; Castel
Ritaldi; Cerreto di Spoleto; Collazzone; Deruta; Foligno;
Fratta Todina; Giano dell'Umbria; Gualdo Cattaneo;
Marsciano; Massa Martana; Monte Castello di Vibio;
Montefalco; Monteleone di Spoleto; Nocera Umbra; Norcia;
Poggiodomo; Preci; Sant'Anatolia di Narco; Scheggino;
Sellano; Spello; Spoleto; Todi; Trevi; Vallo di Nera;
Valtopina.
CIRCONDARIO DI TERNI
GIUDICE DI PACE DI ORVIETO
Allerona; Baschi; Castel Giorgio; Castel Viscardo;
Citta' della Pieve; Fabro; Ficulle; Montecchio;
Montegabbione; Monteleone d'Orvieto; Orvieto; Paciano;
Parrano; Piegaro; Porano; San Venanzo.
GIUDICE DI PACE DI TERNI
Acquasparta; Alviano; Amelia; Arrone; Attigliano;
Avigliano Umbro; Calvi dell'Umbria; Ferentillo; Giove;
Guardea; Lugnano in Teverina; Montecastrilli; Montefranco;
Narni; Otricoli; Penna in Teverina; Polino; San Gemini;
Stroncone; Terni.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
CIRCONDARIO DI LAGONEGRO
GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO
Calvera; Carbone; Castelluccio Inferiore; Castelluccio
Superiore; Castelsaraceno; Castronuovo di Sant'Andrea;
Cersosimo; Chiaromonte; Episcopia; Fardella; Francavilla in
Sinni; Gallicchio; Lagonegro; Latronico; Lauria; Maratea;
Missanello; Moliterno; Nemoli; Noepoli; Rivello; Roccanova;
Rotonda; San Chirico Raparo; San Costantino Albanese; San
Martino d'Agri; San Paolo Albanese; San Severino Lucano;
Sant'Arcangelo; Sarconi; Senise; Spinoso; Teana; Terranova
di Pollino; Trecchina; Viggianello.
GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA
Atena Lucana; Auletta; Buonabitacolo; Caggiano;
Casalbuono; Casaletto Spartano; Caselle in Pittari; Ispani;
Monte San Giacomo; Montesano sulla Marcellana; Morigerati;
Padula; Pertosa; Petina; Polla; Sala Consilina; Salvitelle;
San Pietro al Tanagro; San Rufo; Santa Marina;
Sant'Arsenio; Sanza; Sapri; Sassano; Teggiano; Torraca;
Tortorella; Vibonati.
CIRCONDARIO DI MATERA
GIUDICE DI PACE DI MATERA
Accettura; Aliano; Bernalda; Calciano; Cirigliano;
Colobraro; Craco; Ferrandina; Garaguso; Gorgoglione;
Grassano; Grottole; Irsina; Matera; Miglionico; Montalbano
Jonico; Montescaglioso; Nova Siri; Oliveto Lucano;
Pisticci; Policoro; Pomarico; Rotondella; Salandra; San
Giorgio Lucano; San Mauro Forte; Scanzano Jonico;
Stigliano; Tricarico; Tursi; Valsinni.
CIRCONDARIO DI POTENZA
GIUDICE DI PACE DI MELFI
Atella; Barile; Forenza; Ginestra; Lavello; Maschito;
Melfi; Montemilone; Palazzo San Gervasio; Pescopagano;
Rapolla; Rapone; Rionero in Vulture; Ripacandida; Ruvo del
Monte; Venosa.
GIUDICE DI PACE DI POTENZA
Abriola; Acerenza; Albano di Lucania; Anzi; Armento;
Avigliano; Balvano; Banzi; Baragiano; Bella; Brienza;
Brindisi Montagna; Calvello; Campomaggiore; Cancellara;
Castelgrande; Castelmezzano; Corleto Perticara; Filiano;
Genzano di Lucania; Grumento Nova; Guardia Perticara;
Laurenzana; Marsico Nuovo; Marsicovetere; Montemurro; Muro
Lucano; Oppido Lucano; Paterno; Picerno; Pietragalla;
Pietrapertosa; Pignola; Potenza; Ruoti; San Chirico Nuovo;
San Fele; Sant'Angelo Le Fratte; Sasso di Castalda;
Satriano di Lucania; Savoia di Lucania; Tito; Tolve;
Tramutola; Trivigno; Vaglio Basilicata; Vietri di Potenza;
Viggiano.
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
CIRCONDARIO DI LOCRI
GIUDICE DI PACE DI LOCRI
Agnana Calabra; Antonimina; Ardore; Benestare; Bianco;
Bivongi; Bovalino; Brancaleone; Bruzzano Zeffirio; Camini;
Canolo; Caraffa del Bianco; Careri; Casignana; Caulonia;
Cimina'; Ferruzzano; Gerace; Gioiosa Ionica; Grotteria;
Locri; Mammola; Marina di Gioiosa Ionica; Martone;
Monasterace; Palizzi; Pazzano; Placanica; Plati';
Portigliola; Riace; Roccella Ionica; Samo; San Giovanni di
Gerace; San Luca; Sant'Agata del Bianco; Sant'Ilario dello
Ionio; Siderno; Staiti; Stignano; Stilo.
CIRCONDARIO DI PALMI
GIUDICE DI PACE DI PALMI
Anoia; Candidoni; Cinquefrondi; Cittanova; Cosoleto;
Delianuova; Feroleto della Chiesa; Galatro; Giffone; Gioia
Tauro; Laureana di Borrello; Maropati; Melicucca';
Melicucco; Molochio; Oppido Mamertina; Palmi; Polistena;
Rizziconi; Rosarno; San Ferdinando; San Giorgio Morgeto;
San Pietro di Carida'; San Procopio; Santa Cristina
d'Aspromonte; Sant'Eufemia d'Aspromonte; Scido; Seminara;
Serrata; Sinopoli; Taurianova; Terranova Sappo Minulio;
Varapodio.
CIRCONDARIO DI REGGIO CALABRIA
GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA
Africo; Bagaladi; Bagnara Calabra; Bova; Bova Marina;
Calanna; Campo Calabro; Cardeto; Condofuri; Fiumara;
Laganadi; Melito di Porto Salvo; Montebello Ionico; Motta
San Giovanni; Reggio di Calabria; Roccaforte del Greco;
Roghudi; San Lorenzo; San Roberto; Sant'Alessio in
Aspromonte; Santo Stefano in Aspromonte; Scilla; Villa San
Giovanni.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
CIRCONDARIO DI CASSINO
GIUDICE DI PACE DI CASSINO
Acquafondata; Alvito; Aquino; Arce; Arpino; Atina;
Ausonia; Belmonte Castello; Broccostella; Campoli
Appennino; Casalattico; Casalvieri; Cassino; Castelforte;
Castelliri; Castelnuovo Parano; Castrocielo; Cervaro;
Colfelice; Colle San Magno; Coreno Ausonio; Esperia;
Fontana Liri; Fontechiari; Formia; Gaeta; Gallinaro;
Galluccio; Isola del Liri; Itri; Mignano Monte Lungo;
Minturno; Pastena; Pescosolido; Picinisco; Pico; Piedimonte
San Germano; Pignataro Interamna; Pontecorvo; Ponza; Posta
Fibreno; Presenzano; Rocca d'Arce; Rocca d'Evandro;
Roccasecca; San Biagio Saracinisco; San Donato Val di
Comino; San Giorgio a Liri; San Giovanni Incarico; San
Pietro Infine; San Vittore del Lazio; Sant'Ambrogio sul
Garigliano; Sant'Andrea del Garigliano; Sant'Apollinare;
Sant'Elia Fiumerapido; Santi Cosma e Damiano; Santopadre;
Settefrati; Sora; Spigno Saturnia; Terelle; Vallemaio;
Vallerotonda; Ventotene; Vicalvi; Villa Latina; Villa Santa
Lucia; Viticuso.
CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA
Allumiere; Anguillara Sabazia; Bracciano; Canale
Monterano; Cerveteri; Civitavecchia; Fiumicino; Ladispoli;
Manziana; Montalto di Castro; Santa Marinella; Tarquinia;
Tolfa; Trevignano Romano.
CIRCONDARIO DI FROSINONE
GIUDICE DI PACE DI FROSINONE
Acuto; Alatri; Amaseno; Anagni; Arnara; Boville Ernica;
Castro dei Volsci; Ceccano; Ceprano; Collepardo;
Falvaterra; Ferentino; Filettino; Fiuggi; Frosinone;
Fumone; Giuliano di Roma; Guarcino; Monte San Giovanni
Campano; Morolo; Paliano; Patrica; Piglio; Pofi; Ripi;
Serrone; Sgurgola; Strangolagalli; Supino; Torre Cajetani;
Torrice; Trevi nel Lazio; Trivigliano; Vallecorsa; Veroli;
Vico nel Lazio; Villa Santo Stefano.
CIRCONDARIO DI LATINA
GIUDICE DI PACE DI LATINA
Aprilia; Bassiano; Campodimele; Cisterna di Latina;
Cori; Fondi; Latina; Lenola; Maenza; Monte San Biagio;
Norma; Pontinia; Priverno; Prossedi; Rocca Massima;
Roccagorga; Roccasecca dei Volsci; Sabaudia; San Felice
Circeo; Sermoneta; Sezze; Sonnino; Sperlonga; Terracina.
CIRCONDARIO DI RIETI
GIUDICE DI PACE DI RIETI
Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Ascrea; Belmonte in
Sabina; Borbona; Borgo Velino; Borgorose; Cantalice;
Cantalupo in Sabina; Casaprota; Casperia; Castel di Tora;
Castel Sant'Angelo; Castelnuovo di Farfa; Cittaducale;
Cittareale; Collalto Sabino; Colle di Tora; Collegiove;
Collevecchio; Colli sul Velino; Concerviano; Configni;
Contigliano; Cottanello; Fara in Sabina; Fiamignano; Fiano
Romano; Filacciano; Forano; Frasso Sabino; Greccio; Labro;
Leonessa; Longone Sabino; Magliano Sabina; Marcetelli;
Micigliano; Mompeo; Montasola; Monte San Giovanni in
Sabina; Montebuono; Monteleone Sabino; Montenero Sabino;
Montopoli di Sabina; Morro Reatino; Nazzano; Orvinio;
Paganico Sabino; Pescorocchiano; Petrella Salto; Poggio
Bustone; Poggio Catino; Poggio Mirteto; Poggio Moiano;
Poggio Nativo; Poggio San Lorenzo; Ponzano Romano; Posta;
Pozzaglia Sabina; Rieti; Rivodutri; Rocca Sinibalda;
Roccantica; Salisano; Scandriglia; Selci; Stimigliano;
Tarano; Toffia; Torri in Sabina; Torricella in Sabina;
Torrita Tiberina; Vacone; Varco Sabino.
CIRCONDARIO DI ROMA
GIUDICE DI PACE DI ROMA
Roma.
CIRCONDARIO DI TIVOLI
GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Affile; Agosta; Anticoli Corrado; Arcinazzo Romano;
Arsoli; Bellegra; Camerata Nuova; Campagnano di Roma;
Canterano; Capena; Capranica Prenestina; Casape; Castel
Madama; Castel San Pietro Romano; Castelnuovo di Porto;
Cave; Cerreto Laziale; Cervara di Roma; Ciciliano; Cineto
Romano; Civitella San Paolo; Fonte Nuova; Formello;
Gallicano nel Lazio; Genazzano; Gerano; Guidonia
Montecelio; Jenne; Licenza; Magliano Romano; Mandela;
Marano Equo; Marcellina; Mazzano Romano; Mentana;
Monteflavio; Montelibretti; Monterotondo; Montorio Romano;
Moricone; Morlupo; Nerola; Nespolo; Olevano Romano;
Palestrina; Palombara Sabina; Percile; Pisoniano; Poli;
Riano; Rignano Flaminio; Riofreddo; Rocca Canterano; Rocca
di Cave; Rocca Santo Stefano; Roccagiovine; Roiate;
Roviano; Sacrofano; Sambuci; San Cesareo; San Gregorio da
Sassola; San Polo dei Cavalieri; San Vito Romano;
Sant'Angelo Romano; Sant'Oreste; Saracinesco; Subiaco;
Tivoli; Turania; Vallepietra; Vallinfreda; Vicovaro; Vivaro
Romano; Zagarolo.
CIRCONDARIO DI VELLETRI
GIUDICE DI PACE DI VELLETRI
Albano Laziale; Anzio; Ardea; Ariccia; Artena;
Carpineto Romano; Castel Gandolfo; Ciampino; Colleferro;
Colonna; Frascati; Gavignano; Genzano di Roma; Gorga;
Grottaferrata; Labico; Lanuvio; Lariano; Marino; Monte
Compatri; Monte Porzio Catone; Montelanico; Nemi; Nettuno;
Pomezia; Rocca di Papa; Rocca Priora; Segni; Valmontone;
Velletri.
CIRCONDARIO DI VITERBO
GIUDICE DI PACE DI VITERBO
Acquapendente; Arlena di Castro; Bagnoregio; Barbarano
Romano; Bassano in Teverina; Bassano Romano; Blera;
Bolsena; Bomarzo; Calcata; Canepina; Canino; Capodimonte;
Capranica; Caprarola; Carbognano; Castel Sant'Elia;
Castiglione in Teverina; Celleno; Cellere; Civita
Castellana; Civitella d'Agliano; Corchiano; Fabrica di
Roma; Faleria; Farnese; Gallese; Gradoli; Graffignano;
Grotte di Castro; Ischia di Castro; Latera; Lubriano;
Marta; Monte Romano; Montefiascone; Monterosi; Nepi; Onano;
Oriolo Romano; Orte; Piansano; Proceno; Ronciglione; San
Lorenzo Nuovo; Soriano nel Cimino; Sutri; Tessennano;
Tuscania; Valentano; Vallerano; Vasanello; Vejano;
Vetralla; Vignanello; Villa San Giovanni in Tuscia;
Viterbo; Vitorchiano.
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
CIRCONDARIO DI NOCERA INFERIORE
GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
Angri; Bracigliano; Baronissi; Calvanico; Castel San
Giorgio; Cava de' Tirreni; Corbara; Fisciano; Mercato San
Severino; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani;
Roccapiemonte; San Marzano sul Sarno; San Valentino Torio;
Sant'Egidio del Monte Albino; Sarno; Scafati; Siano.
CIRCONDARIO DI SALERNO
GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Acerno; Albanella; Altavilla Silentina; Amalfi; Aquara;
Atrani; Battipaglia; Bellizzi; Bellosguardo; Buccino;
Campagna; Capaccio; Castel San Lorenzo; Castelcivita;
Castelnuovo di Conza; Castiglione del Genovesi; Cetara;
Colliano; Conca dei Marini; Controne; Contursi Terme;
Corleto Monforte; Eboli; Felitto; Furore; Giffoni Sei
Casali; Giffoni Valle Piana; Giungano; Laviano; Maiori;
Minori; Montecorvino Pugliano; Montecorvino Rovella;
Olevano sul Tusciano; Oliveto Citra; Ottati; Palomonte;
Pellezzano; Pontecagnano Faiano; Positano; Postiglione;
Praiano; Ravello; Ricigliano; Roccadaspide; Romagnano al
Monte; Roscigno; Salerno; San Cipriano Picentino; San
Gregorio Magno; San Mango Piemonte; Sant'Angelo a
Fasanella; Santomenna; Scala; Serre; Sicignano degli
Alburni; Tramonti; Trentinara; Valva; Vietri sul Mare.
CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA
Agropoli; Alfano; Ascea; Camerota; Campora; Cannalonga;
Casal Velino; Castellabate; Castelnuovo Cilento; Celle di
Bulgheria; Centola; Ceraso; Cicerale; Cuccaro Vetere;
Futani; Gioi; Laureana Cilento; Laurino; Laurito; Lustra;
Magliano Vetere; Moio della Civitella; Montano Antilia;
Montecorice; Monteforte Cilento; Novi Velia; Ogliastro
Cilento; Omignano; Orria; Perdifumo; Perito; Piaggine;
Pisciotta; Pollica; Prignano Cilento; Roccagloriosa;
Rofrano; Rutino; Sacco; Salento; San Giovanni a Piro; San
Mauro Cilento; San Mauro la Bruca; Serramezzana; Sessa
Cilento; Stella Cilento; Stio; Torchiara; Torre Orsaia;
Valle dell'Angelo; Vallo della Lucania.
CORTE DI APPELLO DI TORINO
CIRCONDARIO DI ALESSANDRIA
GIUDICE DI PACE DI ACQUI TERME
Acqui Terme; Alice Bel Colle; Bistagno; Bruno; Bubbio;
Calamandrana; Cartosio; Castel Boglione; Castel Rocchero;
Castelletto d'Erro; Castelletto Molina; Castelnuovo Belbo;
Castelnuovo Bormida; Cavatore; Cessole; Cortiglione;
Denice; Fontanile; Grognardo; Incisa Scapaccino; Malvicino;
Maranzana; Melazzo; Merana; Mombaldone; Mombaruzzo;
Monastero Bormida; Montabone; Montechiaro d'Acqui;
Morbello; Morsasco; Nizza Monferrato; Olmo Gentile; Orsara
Bormida; Pareto; Ponti; Ponzone; Prasco; Quaranti;
Ricaldone; Rivalta Bormida; Roccaverano; Rocchetta Palafea;
San Giorgio Scarampi; Serole; Sessame; Spigno Monferrato;
Strevi; Terzo; Vaglio Serra; Vesime; Visone.
GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA
Albera Ligure; Alessandria; Alluvioni Cambio'; Arquata
Scrivia; Basaluzzo; Bassignana; Belforte Monferrato;
Bergamasco; Borghetto di Borbera; Borgoratto Alessandrino;
Bosco Marengo; Bosio; Cabella Ligure; Cantalupo Ligure;
Capriata d'Orba; Carentino; Carpeneto; Carrega Ligure;
Carrosio; Casal Cermelli; Casaleggio Boiro; Cassine;
Cassinelle; Castellazzo Bormida; Castelletto d'Orba;
Castelletto Monferrato; Castelspina; Cremolino; Felizzano;
Fraconalto; Francavilla Bisio; Frascaro; Fresonara;
Frugarolo; Gamalero; Gavi; Grondona; Lerma; Lu; Masio;
Molare; Mongiardino Ligure; Montaldeo; Montaldo Bormida;
Montecastello; Mornese; Novi Ligure; Ovada; Oviglio; Parodi
Ligure; Pasturana; Pecetto di Valenza; Pietra Marazzi;
Pozzolo Formigaro; Predosa; Quargnento; Quattordio;
Rivarone; Rocca Grimalda; Roccaforte Ligure; Rocchetta
Ligure; San Cristoforo; San Salvatore Monferrato;
Serravalle Scrivia; Sezzadio; Silvano d'Orba; Solero;
Stazzano; Tagliolo Monferrato; Tassarolo; Trisobbio;
Valenza; Vignole Borbera; Voltaggio.
GIUDICE DI PACE DI TORTONA
Alzano Scrivia; Avolasca; Berzano di Tortona;
Brignano-Frascata; Carbonara Scrivia; Carezzano;
Casalnoceto; Casasco; Cassano Spinola; Castellania;
Castellar Guidobono; Castelnuovo Scrivia; Cerreto Grue;
Costa Vescovato; Dernice; Fabbrica Curone; Garbagna;
Gavazzana; Gremiasco; Guazzora; Isola Sant'Antonio; Molino
dei Torti; Momperone; Monleale; Montacuto; Montegioco;
Montemarzino; Paderna; Piovera; Pontecurone; Pozzol Groppo;
Sale; San Sebastiano Curone; Sant'Agata Fossili;
Sardigliano; Sarezzano; Spineto Scrivia; Tortona;
Viguzzolo; Villalvernia; Villaromagnano; Volpedo;
Volpeglino.
CIRCONDARIO DI AOSTA
GIUDICE DI PACE DI AOSTA
Allein; Antey-Saint-Andre'; Aosta; Arnad; Arvier;
Avise; Ayas; Aymavilles; Bard; Bionaz; Brissogne; Brusson;
Challand-Saint-Anselme; Challand-Saint-Victor; Chambave;
Chamois; Champdepraz; Champorcher; Charvensod; Chatillon;
Cogne; Courmayeur; Donnas; Doues; Emarese; Etroubles;
Fenis; Fontainemore; Gaby; Gignod; Gressan;
Gressoney-La-Trinite'; Gressoney-Saint-Jean; Hone; Introd;
Issime; Issogne; Jovencan; La Magdeleine; La Salle; La
Thuile; Lillianes; Montjovet; Morgex; Nus; Ollomont; Oyace;
Perloz; Pollein; Pontboset; Pontey; Pont-Saint-Martin;
Pre-Saint-Didier; Quart; Rhemes-Notre-Dame;
Rhemes-Saint-Georges; Roisan; Saint-Christophe;
Saint-Denis; Saint-Marcel; Saint-Nicolas; Saint-Oyen;
Saint-Pierre; Saint-Rhemy-en-Bosses; Saint-Vincent; Sarre;
Torgnon; Valgrisenche; Valpelline; Valsavarenche;
Valtournenche; Verrayes; Verres; Villeneuve.
CIRCONDARIO DI ASTI
GIUDICE DI PACE DI ALBA
Alba; Albaretto della Torre; Arguello; Baldissero
d'Alba; Barbaresco; Barolo; Benevello; Bergolo; Borgomale;
Bosia; Bossolasco; Bra; Camo; Canale; Carmagnola;
Castagnito; Castelletto Uzzone; Castellinaldo; Castiglione
Falletto; Castiglione Tinella; Castino; Ceresole Alba;
Cerretto Langhe; Cervere; Cherasco; Cissone; Corneliano
d'Alba; Cortemilia; Cossano Belbo; Cravanzana; Diano
d'Alba; Feisoglio; Gorzegno; Govone; Grinzane Cavour;
Guarene; Isolabella; La Morra; Lequio Berria; Levice;
Magliano Alfieri; Mango; Monforte d'Alba; Monta'; Montaldo
Roero; Montelupo Albese; Monteu Roero; Monticello d'Alba;
Narzole; Neive; Neviglie; Niella Belbo; Novello; Perletto;
Pezzolo Valle Uzzone; Piobesi d'Alba; Pocapaglia; Poirino;
Pralormo; Priocca; Rocchetta Belbo; Roddi; Roddino;
Rodello; San Benedetto Belbo; Sanfre'; Santa Vittoria
d'Alba; Santo Stefano Belbo; Santo Stefano Roero;
Serralunga d'Alba; Serravalle Langhe; Sinio; Sommariva del
Bosco; Sommariva Perno; Torre Bormida; Treiso; Trezzo
Tinella; Verduno; Vezza d'Alba.
GIUDICE DI PACE DI ASTI
Agliano Terme; Albugnano; Antignano; Aramengo; Asti;
Azzano d'Asti; Baldichieri d'Asti; Belveglio; Berzano di
San Pietro; Buttigliera d'Asti; Calosso; Camerano Casasco;
Canelli; Cantarana; Capriglio; Casorzo; Cassinasco;
Castagnole delle Lanze; Castagnole Monferrato;
Castell'Alfero; Castellero; Castello di Annone; Castelnuovo
Calcea; Castelnuovo Don Bosco; Cellarengo; Celle Enomondo;
Cerreto d'Asti; Cerro Tanaro; Chiusano d'Asti; Cinaglio;
Cisterna d'Asti; Coazzolo; Cocconato; Corsione; Cortandone;
Cortanze; Cortazzone; Cossombrato; Costigliole d'Asti;
Cunico; Dusino San Michele; Ferrere; Frinco; Grana; Isola
d'Asti; Loazzolo; Maretto; Moasca; Mombercelli; Monale;
Moncucco Torinese; Mongardino; Montafia; Montaldo Scarampi;
Montechiaro d'Asti; Montegrosso d'Asti; Montemagno;
Montiglio Monferrato; Moransengo; Passerano Marmorito;
Piea; Pino d'Asti; Piova' Massaia; Portacomaro; Refrancore;
Revigliasco d'Asti; Roatto; Robella; Rocca d'Arazzo;
Rocchetta Tanaro; San Damiano d'Asti; San Martino Alfieri;
San Marzano Oliveto; San Paolo Solbrito; Scurzolengo;
Settime; Soglio; Tigliole; Tonengo; Valfenera; Viale;
Viarigi; Vigliano d'Asti; Villa San Secondo; Villafranca
d'Asti; Villanova d'Asti; Vinchio.
CIRCONDARIO DI BIELLA
GIUDICE DI PACE DI BIELLA
Andorno Micca; Benna; Biella; Bioglio; Borriana;
Brusnengo; Callabiana; Camandona; Camburzano; Campiglia
Cervo; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglia';
Cerreto Castello; Cerrione; Coggiola; Cossato; Crosa;
Curino; Donato; Dorzano; Gaglianico; Graglia; Lessona;
Magnano; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo;
Miagliano; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Muzzano; Netro;
Occhieppo Inferiore; Occhieppo Superiore; Pettinengo;
Piatto; Piedicavallo; Pollone; Ponderano; Portula;
Pralungo; Pray; Quaregna; Quittengo; Ronco Biellese;
Roppolo; Rosazza; Sagliano Micca; Sala Biellese; Salussola;
San Paolo Cervo; Sandigliano; Selve Marcone; Soprana;
Sordevolo; Strona; Tavigliano; Ternengo; Tollegno;
Torrazzo; Trivero; Valdengo; Vallanzengo; Valle Mosso;
Valle San Nicolao; Veglio; Verrone; Vigliano Biellese;
Villanova Biellese; Viverone; Zimone; Zubiena; Zumaglia.
CIRCONDARIO DI CUNEO
GIUDICE DI PACE DI CUNEO
Acceglio; Aisone; Argentera; Beinette; Bernezzo; Borgo
San Dalmazzo; Boves; Busca; Canosio; Caraglio; Cartignano;
Castelletto Stura; Castelmagno; Celle di Macra; Centallo;
Cervasca; Chiusa di Pesio; Cuneo; Demonte; Dronero; Elva;
Entracque; Fossano; Gaiola; Limone Piemonte; Macra;
Marmora; Moiola; Montemale di Cuneo; Monterosso Grana;
Peveragno; Pietraporzio; Pradleves; Prazzo; Rittana;
Roaschia; Robilante; Roccabruna; Roccasparvera; Roccavione;
Sambuco; San Damiano Macra; Stroppo; Tarantasca; Valdieri;
Valgrana; Valloriate; Vernante; Vignolo; Villafalletto;
Villar San Costanzo; Vinadio; Vottignasco.
GIUDICE DI PACE DI MONDOVI'
Alto; Bagnasco; Bastia Mondovi'; Battifollo; Belvedere
Langhe; Bene Vagienna; Bonvicino; Briaglia; Briga Alta;
Camerana; Caprauna; Carru'; Castellino Tanaro; Castelnuovo
di Ceva; Ceva; Ciglie'; Clavesana; Dogliani; Farigliano;
Frabosa Soprana; Frabosa Sottana; Garessio; Gottasecca;
Igliano; Lequio Tanaro; Lesegno; Lisio; Magliano Alpi;
Margarita; Marsaglia; Mombarcaro; Mombasiglio; Monastero di
Vasco; Monasterolo Casotto; Monchiero; Mondovi';
Monesiglio; Montaldo di Mondovi'; Montanera; Montezemolo;
Morozzo; Murazzano; Niella Tanaro; Nucetto; Ormea;
Pamparato; Paroldo; Perlo; Pianfei; Piozzo; Priero; Priola;
Prunetto; Roascio; Roburent; Rocca Ciglie'; Rocca de'
Baldi; Roccaforte Mondovi'; Sale delle Langhe; Sale San
Giovanni; Saliceto; Salmour; San Michele Mondovi';
Sant'Albano Stura; Scagnello; Somano; Torre Mondovi';
Torresina; Trinita'; Vicoforte; Villanova Mondovi'; Viola.
GIUDICE DI PACE DI SALUZZO
Bagnolo Piemonte; Barge; Bellino; Brondello; Brossasco;
Caramagna Piemonte; Carde'; Casalgrasso; Casteldelfino;
Castellar; Cavallerleone; Cavallermaggiore; Costigliole
Saluzzo; Crissolo; Envie; Faule; Frassino; Gambasca;
Genola; Isasca; Lagnasco; Manta; Marene; Martiniana Po;
Melle; Monasterolo di Savigliano; Moretta; Murello; Oncino;
Ostana; Paesana; Pagno; Piasco; Polonghera; Pontechianale;
Racconigi; Revello; Rifreddo; Rossana; Ruffia; Saluzzo;
Sampeyre; Sanfront; Savigliano; Scarnafigi; Torre San
Giorgio; Valmala; Venasca; Verzuolo; Villanova Solaro.
CIRCONDARIO DI IVREA
GIUDICE DI PACE DI IVREA
Aglie'; Ala di Stura; Albiano d'Ivrea; Alice Superiore;
Alpette; Andrate; Azeglio; Bairo; Balangero; Baldissero
Canavese; Balme; Banchette; Barbania; Barone Canavese;
Bollengo; Borgaro Torinese; Borgiallo; Borgofranco d'Ivrea;
Borgomasino; Bosconero; Brandizzo; Brosso; Brozolo;
Brusasco; Burolo; Busano; Cafasse; Caluso; Candia Canavese;
Canischio; Cantoira; Caravino; Carema; Casalborgone;
Cascinette d'Ivrea; Castagneto Po; Castellamonte;
Castelnuovo Nigra; Castiglione Torinese; Cavagnolo; Ceres;
Ceresole Reale; Chialamberto; Chiaverano; Chiesanuova;
Chivasso; Ciconio; Cintano; Cinzano; Cirie'; Coassolo
Torinese; Colleretto Castelnuovo; Colleretto Giacosa;
Corio; Cossano Canavese; Cuceglio; Cuorgne'; Favria;
Feletto; Fiano; Fiorano Canavese; Foglizzo; Forno Canavese;
Frassinetto; Front; Gassino Torinese; Germagnano;
Groscavallo; Grosso; Ingria; Issiglio; Ivrea; Lanzo
Torinese; Lauriano; Leini; Lemie; Lessolo; Levone; Locana;
Lombardore; Loranze'; Lugnacco; Lusiglie'; Maglione; Mathi;
Mazze'; Mercenasco; Meugliano; Mezzenile; Monastero di
Lanzo; Montalenghe; Montalto Dora; Montanaro; Monteu da Po;
Noasca; Nole; Nomaglio; Oglianico; Orio Canavese; Ozegna;
Palazzo Canavese; Parella; Pavone Canavese; Pecco; Perosa
Canavese; Pertusio; Pessinetto; Piverone; Pont-Canavese;
Prascorsano; Pratiglione; Quagliuzzo; Quassolo;
Quincinetto; Ribordone; Rivalba; Rivara; Rivarolo Canavese;
Rivarossa; Robassomero; Rocca Canavese; Romano Canavese;
Ronco Canavese; Rondissone; Rueglio; Salassa; Salerano
Canavese; Samone; San Benigno Canavese; San Carlo Canavese;
San Colombano Belmonte; San Francesco al Campo; San Giorgio
Canavese; San Giusto Canavese; San Martino Canavese; San
Maurizio Canavese; San Mauro Torinese; San Ponso; San
Raffaele Cimena; San Sebastiano da Po; Scarmagno; Sciolze;
Settimo Rottaro; Settimo Torinese; Settimo Vittone;
Sparone; Strambinello; Strambino; Tavagnasco; Torrazza
Piemonte; Torre Canavese; Trausella; Traversella; Traves;
Usseglio; Vallo Torinese; Valperga; Valprato Soana;
Varisella; Vauda Canavese; Venaria Reale; Verolengo; Verrua
Savoia; Vestigne'; Vialfre'; Vico Canavese; Vidracco;
Villanova Canavese; Villareggia; Vische; Vistrorio; Viu';
Volpiano.
CIRCONDARIO DI NOVARA
GIUDICE DI PACE DI NOVARA
Agrate Conturbia; Barengo; Bellinzago Novarese;
Biandrate; Boca; Bogogno; Bolzano Novarese; Borgo Ticino;
Borgolavezzaro; Borgomanero; Briga Novarese; Briona;
Caltignaga; Cameri; Carpignano Sesia; Casalbeltrame;
Casaleggio Novara; Casalino; Casalvolone; Castellazzo
Novarese; Castelletto sopra Ticino; Cavaglietto; Cavaglio
d'Agogna; Cavallirio; Cerano; Comignago; Cressa; Cureggio;
Divignano; Fara Novarese; Fontaneto d'Agogna; Galliate;
Garbagna Novarese; Gargallo; Gattico; Ghemme; Gozzano;
Granozzo con Monticello; Grignasco; Landiona; Maggiora;
Mandello Vitta; Marano Ticino; Mezzomerico; Momo; Nibbiola;
Novara; Oleggio; Pogno; Pombia; Prato Sesia; Recetto;
Romagnano Sesia; Romentino; San Maurizio d'Opaglio; San
Nazzaro Sesia; San Pietro Mosezzo; Sillavengo; Sizzano;
Soriso; Sozzago; Suno; Terdobbiate; Tornaco; Trecate;
Vaprio d'Agogna; Varallo Pombia; Veruno; Vespolate;
Vicolungo; Vinzaglio.
CIRCONDARIO DI TORINO
GIUDICE DI PACE DI PINEROLO
Airasca; Angrogna; Bibiana; Bobbio Pellice;
Bricherasio; Bruino; Buriasco; Campiglione-Fenile;
Candiolo; Cantalupa; Castagnole Piemonte; Cavour;
Cercenasco; Cumiana; Fenestrelle; Frossasco; Garzigliana;
Inverso Pinasca; Lombriasco; Luserna San Giovanni;
Lusernetta; Macello; Massello; None; Orbassano; Osasco;
Osasio; Pancalieri; Perosa Argentina; Perrero; Pinasca;
Pinerolo; Piossasco; Piscina; Pomaretto; Porte; Pragelato;
Prali; Pramollo; Prarostino; Roletto; Rora'; Roure; Salza
di Pinerolo; San Germano Chisone; San Pietro Val Lemina;
San Secondo di Pinerolo; Sangano; Scalenghe; Sestriere;
Torre Pellice; Usseaux; Vigone; Villafranca Piemonte;
Villar Pellice; Villar Perosa; Virle Piemonte; Volvera.
GIUDICE DI PACE DI TORINO
Almese; Alpignano; Andezeno; Arignano; Avigliana;
Baldissero Torinese; Bardonecchia; Beinasco; Borgone Susa;
Bruzolo; Bussoleno; Buttigliera Alta; Cambiano; Caprie;
Carignano; Caselette; Caselle Torinese; Cesana Torinese;
Chianocco; Chieri; Chiomonte; Chiusa di San Michele;
Claviere; Coazze; Collegno; Condove; Druento; Exilles;
Giaglione; Giaveno; Givoletto; Gravere; Grugliasco; La
Cassa; La Loggia; Marentino; Mattie; Meana di Susa;
Mombello di Torino; Mompantero; Moncalieri; Moncenisio;
Montaldo Torinese; Moriondo Torinese; Nichelino; Novalesa;
Oulx; Pavarolo; Pecetto Torinese; Pianezza; Pino Torinese;
Piobesi Torinese; Reano; Riva presso Chieri; Rivalta di
Torino; Rivoli; Rosta; Rubiana; Salbertrand; San Didero;
San Gillio; San Giorio di Susa; Sant'Ambrogio di Torino;
Sant'Antonino di Susa; Santena; Sauze di Cesana; Sauze
d'Oulx; Susa; Torino; Trana; Trofarello; Vaie; Val della
Torre; Valgioie; Venaus; Villar Dora; Villar Focchiardo;
Villarbasse; Villastellone; Vinovo.
CIRCONDARIO DI VERBANIA
GIUDICE DI PACE DI VERBANIA
Ameno; Antrona Schieranco; Anzola d'Ossola; Arizzano;
Armeno; Arola; Arona; Aurano; Baceno; Bannio Anzino;
Baveno; Bee; Belgirate; Beura-Cardezza; Bognanco;
Brovello-Carpugnino; Calasca-Castiglione; Cambiasca;
Cannero Riviera; Cannobio; Caprezzo; Casale Corte Cerro;
Cavaglio-Spoccia; Ceppo Morelli; Cesara; Colazza; Cossogno;
Craveggia; Crevoladossola; Crodo; Cursolo-Orasso;
Domodossola; Dormelletto; Druogno; Falmenta; Formazza;
Germagno; Ghiffa; Gignese; Gravellona Toce; Gurro;
Intragna; Invorio; Lesa; Loreglia; Macugnaga; Madonna del
Sasso; Malesco; Masera; Massino Visconti; Massiola; Meina;
Mergozzo; Miasino; Miazzina; Montecrestese; Montescheno;
Nebbiuno; Nonio; Oggebbio; Oleggio Castello; Omegna;
Ornavasso; Orta San Giulio; Pallanzeno; Paruzzaro; Pella;
Pettenasco; Piedimulera; Pieve Vergonte; Pisano; Premeno;
Premia; Premosello-Chiovenda; Quarna Sopra; Quarna Sotto;
Re; San Bernardino Verbano; Santa Maria Maggiore; Seppiana;
Stresa; Toceno; Trarego Viggiona; Trasquera; Trontano;
Valstrona; Vanzone con San Carlo; Varzo; Verbania;
Viganella; Vignone; Villadossola; Villette; Vogogna.
CIRCONDARIO DI VERCELLI
GIUDICE DI PACE DI CASALE MONFERRATO
Alfiano Natta; Altavilla Monferrato; Balzola; Borgo San
Martino; Bozzole; Calliano; Camagna Monferrato; Camino;
Casale Monferrato; Castelletto Merli; Cella Monte;
Cereseto; Cerrina Monferrato; Coniolo; Conzano; Cuccaro
Monferrato; Frassinello Monferrato; Frassineto Po; Fubine;
Gabiano; Giarole; Grazzano Badoglio; Mirabello Monferrato;
Mombello Monferrato; Moncalvo; Moncestino; Morano sul Po;
Murisengo; Occimiano; Odalengo Grande; Odalengo Piccolo;
Olivola; Ottiglio; Ozzano Monferrato; Penango; Pomaro
Monferrato; Pontestura; Ponzano Monferrato; Rosignano
Monferrato; Sala Monferrato; San Giorgio Monferrato;
Serralunga di Crea; Solonghello; Terruggia; Ticineto;
Tonco; Treville; Valmacca; Vignale Monferrato; Villadeati;
Villamiroglio; Villanova Monferrato.
GIUDICE DI PACE DI VERCELLI
Ailoche; Alagna Valsesia; Albano Vercellese; Alice
Castello; Arborio; Asigliano Vercellese; Balmuccia;
Balocco; Bianze'; Boccioleto; Borgo d'Ale; Borgo Vercelli;
Borgosesia; Breia; Buronzo; Campertogno; Caprile;
Carcoforo; Caresana; Caresanablot; Carisio; Casanova Elvo;
Cellio; Cervatto; Cigliano; Civiasco; Collobiano;
Costanzana; Cravagliana; Crescentino; Crevacuore; Crova;
Desana; Fobello; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara;
Ghislarengo; Gifflenga; Greggio; Guardabosone; Lamporo;
Lenta; Lignana; Livorno Ferraris; Lozzolo; Mollia;
Moncrivello; Motta de' Conti; Olcenengo; Oldenico;
Palazzolo Vercellese; Pertengo; Pezzana; Pila; Piode;
Postua; Prarolo; Quarona; Quinto Vercellese; Rassa; Rima
San Giuseppe; Rimasco; Rimella; Riva Valdobbia; Rive;
Roasio; Ronsecco; Rossa; Rovasenda; Sabbia; Salasco; Sali
Vercellese; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo
Vercellese; Santhia'; Scopa; Scopello; Serravalle Sesia;
Sostegno; Stroppiana; Tricerro; Trino; Tronzano Vercellese;
Valduggia; Varallo; Vercelli; Villa del Bosco; Villarboit;
Villata; Vocca.
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
CIRCONDARIO DI ROVERETO
GIUDICE DI PACE DI ROVERETO
Ala; Arco; Avio; Besenello; Brentonico; Calliano;
Drena; Dro; Folgaria; Isera; Ledro; Magasa; Mori;
Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Pomarolo; Riva del Garda;
Ronzo-Chienis; Rovereto; Tenno; Terragnolo; Trambileno;
Vallarsa; Valvestino; Villa Lagarina; Volano.
CIRCONDARIO DI TRENTO
GIUDICE DI PACE DI TRENTO
Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Baselga di Pine';
Bedollo; Bersone; Bieno; Bleggio Superiore; Bocenago;
Bolbeno; Bondo; Bondone; Borgo Valsugana; Bosentino;
Breguzzo; Bresimo; Brez; Brione; Caderzone Terme; Cagno';
Calavino; Calceranica al Lago; Caldes; Caldonazzo;
Campitello di Fassa; Campodenno; Canal San Bovo; Canazei;
Capriana; Carano; Carisolo; Carzano; Castel Condino;
Castelfondo; Castello Tesino; Castello-Molina di Fiemme;
Castelnuovo; Cavalese; Cavareno; Cavedago; Cavedine;
Cavizzana; Cembra; Centa San Nicolo'; Cimego; Cimone; Cinte
Tesino; Cis; Civezzano; Cles; Cloz; Comano terme;
Commezzadura; Condino; Coredo; Croviana; Cunevo; Daiano;
Dambel; Daone; Dare'; Denno; Dimaro; Don; Dorsino; Faedo;
Fai della Paganella; Faver; Fiave'; Fiera di Primiero;
Fierozzo; Flavon; Fondo; Fornace; Frassilongo; Garniga
Terme; Giovo; Giustino; Grauno; Grigno; Grumes; Imer;
Ivano-Fracena; Lardaro; Lasino; Lavarone; Lavis; Levico
Terme; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Luserna; Male';
Malosco; Massimeno; Mazzin; Mezzana; Mezzano; Mezzocorona;
Mezzolombardo; Moena; Molveno; Monclassico; Montagne;
Nanno; Nave San Rocco; Novaledo; Ospedaletto; Ossana;
Padergnone; Palu' del Fersina; Panchia'; Peio; Pellizzano;
Pelugo; Pergine Valsugana; Pieve di Bono; Pieve Tesino;
Pinzolo; Pozza di Fassa; Praso; Predazzo; Preore; Prezzo;
Rabbi; Ragoli; Revo'; Romallo; Romeno; Roncegno Terme;
Ronchi Valsugana; Roncone; Ronzone; Rovere' della Luna;
Ruffre-Mendola; Rumo; Sagron Mis; Samone; San Lorenzo in
Banale; San Michele all'Adige; Sant'Orsola Terme; Sanzeno;
Sarnonico; Scurelle; Segonzano; Sfruz; Siror; Smarano;
Soraga; Sover; Spera; Spiazzo; Spormaggiore; Sporminore;
Stenico; Storo; Strembo; Strigno; Taio; Tassullo; Telve;
Telve di Sopra; Tenna; Terlago; Terres; Terzolas; Tesero;
Tione di Trento; Ton; Tonadico; Torcegno; Transacqua;
Trento; Tres; Tuenno; Valda; Valfloriana; Varena; Vattaro;
Vermiglio; Vervo'; Vezzano; Vignola-Falesina; Vigo di
Fassa; Vigo Rendena; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Villa
Rendena; Zambana; Ziano di Fiemme; Zuclo.
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO/BOZEN
CIRCONDARIO DI BOLZANO/BOZEN
GIUDICE DI PACE DI BOLZANO/BOZEN
Aldino/Aldein; Andriano/Andrian; Anterivo/Altrei;
Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse;
Avelengo/Hafling; Badia/Abtei; Barbiano/Barbian;
Bolzano/Bozen; Braies/Prags; Brennero/Brenner;
Bressanone/Brixen; Bronzolo/Branzoll; Brunico/Bruneck;
Caines/Kuens; Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der
Weinstrasse; Campo di Trens/Freienfeld; Campo Tures/Sand in
Taufers; Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars;
Castelrotto/Kastelruth; Cermes/Tscherms; Chienes/Kiens;
Chiusa/Klausen; Cornedo all'Isarco/Karneid; Cortaccia sulla
strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse; Cortina sulla
strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse; Corvara in
Badia/Corvara; Curon Venosta/Graun im Vinschgau;
Dobbiaco/Toblach; Egna/Neumarkt; Falzes/Pfalzen; Fie' allo
Sciliar/Vols am Schlern; Fortezza/Franzensfeste;
Funes/Villnoess; Gais/Gais; Gargazzone/Gargazon;
Glorenza/Glurns; La Valle/Wengen; Laces/Latsch;
Lagundo/Algund; Laion/Lajen; Laives/Leifers; Lana/Lana;
Lasa/Laas; Lauregno/Laurein; Luson/Luesen; Magre' sulla
strada del vino/Margreid an der Weinstrasse; Malles
Venosta/Mals; Marebbe/Enneberg; Marlengo/Marling;
Martello/Martell; Meltina/Moelten; Merano/Meran;
Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten; Montagna/Montan; Moso in
Passiria/Moos in Passeier; Nalles/Nals; Naturno/Naturns;
Naz-Sciaves/Natz-Schabs; Nova Levante/Welschnofen; Nova
Ponente/Deutschnofen; Ora/Auer; Ortisei/St. Ulrich;
Parcines/Partschins; Perca/Percha; Plaus/Plaus; Ponte
Gardena/Waidbruck; Postal/Burgstall; Prato allo
Stelvio/Prad am Stilfser Joch; Predoi/Prettau;
Proves/Proveis; Racines/Ratschings; Rasun
Anterselva/Rasen-Antholz; Renon/Ritten; Rifiano/Riffian;
Rio di Pusteria/Muehlbach; Rodengo/Rodeneck;
Salorno/Salurn; San Candido/Innichen; San Genesio
Atesino/Jenesien; San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in
Passeier; San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen; San Martino
in Badia/St. Martin in Thurn; San Martino in Passiria/St.
Martin in Passeier; San Pancrazio/St. Pankraz; Santa
Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden;
Sarentino/Sarntal; Scena/Schenna; Selva dei
Molini/Muehlwald; Selva di Val Gardena/Wolkenstein in
Groeden; Senales/Schnals; Senale-San Felice/Unsere Liebe
Frau im Walde-St. Felix; Sesto/Sexten; Silandro/Schlanders;
Sluderno/Schluderns; Stelvio/Stilfs; Terento/Terenten;
Terlano/Terlan; Termeno sulla strada del vino/Tramin an der
Weinstrasse; Tesimo/Tisens; Tires/Tiers; Tirolo/Tirol;
Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark;
Tubre/Taufers im Muenstertal; Ultimo/Ulten; Vadena/Pfatten;
Val di Vizze/Pfitsch; Valdaora/Olang; Valle Aurina/Ahrntal;
Valle di Casies/Gsies; Vandoies/Vintl; Varna/Vahrn;
Velturno/Feldthurns; Verano/Voeran; Villabassa/Niederdorf;
Villandro/Villanders; Vipiteno/Sterzing.
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
CIRCONDARIO DI GORIZIA
GIUDICE DI PACE DI GORIZIA
Capriva del Friuli; Cormons; Doberdo' del Lago; Dolegna
del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia;
Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea;
Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei
Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del
Collio; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna
d'Isonzo; Staranzano; Turriaco; Villesse.
CIRCONDARIO DI PORDENONE
GIUDICE DI PACE DI PORDENONE
Andreis; Annone Veneto; Arba; Arzene; Aviano; Azzano
Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Caorle; Casarsa
della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo;
Chions; Cimolais; Cinto Caomaggiore; Claut; Clauzetto;
Concordia Sagittaria; Cordenons; Cordovado; Fanna; Fiume
Veneto; Fontanafredda; Forgaria nel Friuli; Fossalta di
Portogruaro; Frisanco; Gruaro; Maniago; Meduno; Montereale
Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone;
Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone;
Portogruaro; Pramaggiore; Prata di Pordenone; Pravisdomini;
Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda;
San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San
Quirino; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza;
Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Teglio Veneto;
Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont;
Valvasone; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.
CIRCONDARIO DI TRIESTE
GIUDICE DI PACE DI TRIESTE
Duino-Aurisina; Monrupino; Muggia; San Dorligo della
Valle - Dolina; Sgonico; Trieste.
CIRCONDARIO DI UDINE
GIUDICE DI PACE DI TOLMEZZO
Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Artegna; Bordano; Buja;
Cavazzo Carnico; Cercivento; Chiusaforte; Comeglians;
Dogna; Enemonzo; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di
Sotto; Gemona del Friuli; Lauco; Ligosullo; Malborghetto
Valbruna; Moggio Udinese; Montenars; Osoppo; Ovaro;
Paluzza; Paularo; Pontebba; Prato Carnico; Preone;
Ravascletto; Raveo; Resia; Resiutta; Rigolato; Sauris;
Socchieve; Sutrio; Tarvisio; Tolmezzo; Trasaghis; Treppo
Carnico; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio.
GIUDICE DI PACE DI UDINE
Aiello del Friuli; Aquileia; Attimis; Bagnaria Arsa;
Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Buttrio; Camino al
Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino;
Cassacco; Castions di Strada; Cervignano del Friuli;
Chiopris-Viscone; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo
di Monte Albano; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano;
Drenchia; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Gonars;
Grimacco; Latisana; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Lusevera;
Magnano in Riviera; Majano; Manzano; Marano Lagunare;
Martignacco; Mereto di Tomba; Moimacco; Mortegliano;
Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Pagnacco; Palazzolo
dello Stella; Palmanova; Pasian di Prato; Pavia di Udine;
Pocenia; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli;
Pradamano; Precenicco; Premariacco; Prepotto; Pulfero;
Ragogna; Reana del Rojale; Remanzacco; Rive d'Arcano;
Rivignano; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San
Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo;
San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di
Fagagna; Santa Maria la Longa; Savogna; Sedegliano;
Stregna; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tavagnacco; Teor;
Terzo d'Aquileia; Torreano; Torviscosa; Treppo Grande;
Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Villa
Vicentina; Visco.
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
CIRCONDARIO DI BELLUNO
GIUDICE DI PACE DI BELLUNO
Agordo; Alano di Piave; Alleghe; Arsie'; Auronzo di
Cadore; Belluno; Borca di Cadore; Calalzo di Cadore; Canale
d'Agordo; Castellavazzo; Cencenighe Agordino;
Cesiomaggiore; Chies d'Alpago; Cibiana di Cadore; Colle
Santa Lucia; Comelico Superiore; Cortina d'Ampezzo; Danta
di Cadore; Domegge di Cadore; Erto e Casso; Falcade; Farra
d'Alpago; Feltre; Fonzaso; Forno di Zoldo; Gosaldo; La
Valle Agordina; Lamon; Lentiai; Limana; Livinallongo del
Col di Lana; Longarone; Lorenzago di Cadore; Lozzo di
Cadore; Mel; Ospitale di Cadore; Pedavena; Perarolo di
Cadore; Pieve d'Alpago; Pieve di Cadore; Ponte nelle Alpi;
Puos d'Alpago; Quero; Rivamonte Agordino; Rocca Pietore;
San Gregorio nelle Alpi; San Nicolo' di Comelico; San
Pietro di Cadore; San Tomaso Agordino; San Vito di Cadore;
Santa Giustina; Santo Stefano di Cadore; Sappada; Sedico;
Selva di Cadore; Seren del Grappa; Sospirolo; Soverzene;
Sovramonte; Taibon Agordino; Tambre; Trichiana; Vallada
Agordina; Valle di Cadore; Vas; Vigo di Cadore; Vodo
Cadore; Voltago Agordino; Zoldo Alto; Zoppe' di Cadore.
CIRCONDARIO DI PADOVA
GIUDICE DI PACE DI PADOVA
Abano Terme; Agna; Albignasego; Anguillara Veneta;
Arqua' Petrarca; Arre; Arzergrande; Bagnoli di Sopra;
Battaglia Terme; Borgoricco; Bovolenta; Brugine; Cadoneghe;
Campo San Martino; Campodarsego; Campodoro; Camposampiero;
Candiana; Carmignano di Brenta; Cartura; Casalserugo;
Cervarese Santa Croce; Cittadella; Codevigo; Conselve;
Correzzola; Curtarolo; Due Carrare; Fontaniva; Galliera
Veneta; Galzignano Terme; Gazzo; Grantorto; Legnaro;
Limena; Loreggia; Masera' di Padova; Massanzago; Mestrino;
Monselice; Montegrotto Terme; Noventa Padovana; Padova;
Piazzola sul Brenta; Piombino Dese; Piove di Sacco;
Polverara; Ponte San Nicolo'; Pontelongo; Rovolon; Rubano;
Saccolongo; San Giorgio delle Pertiche; San Giorgio in
Bosco; San Martino di Lupari; San Pietro in Gu; Santa
Giustina in Colle; Sant'Angelo di Piove di Sacco; Saonara;
Selvazzano Dentro; Teolo; Terrassa Padovana; Tombolo;
Torreglia; Trebaseleghe; Tribano; Veggiano; Vigodarzere;
Vigonza; Villa del Conte; Villafranca Padovana; Villanova
di Camposampiero.
CIRCONDARIO DI ROVIGO
GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
Adria; Ariano nel Polesine; Arqua' Polesine; Badia
Polesine; Bagnolo di Po; Baone; Barbona; Bergantino; Boara
Pisani; Bosaro; Calto; Canaro; Canda; Carceri; Casale di
Scodosia; Castelbaldo; Castelguglielmo; Castelmassa;
Castelnovo Bariano; Ceneselli; Ceregnano; Cinto Euganeo;
Corbola; Costa di Rovigo; Crespino; Este; Ficarolo; Fiesso
Umbertiano; Frassinelle Polesine; Fratta Polesine; Gaiba;
Gavello; Giacciano con Baruchella; Granze; Guarda Veneta;
Lendinara; Loreo; Lozzo Atestino; Lusia; Masi; Megliadino
San Fidenzio; Megliadino San Vitale; Melara; Merlara;
Montagnana; Occhiobello; Ospedaletto Euganeo; Papozze;
Pernumia; Pettorazza Grimani; Piacenza d'Adige; Pincara;
Polesella; Ponso; Pontecchio Polesine; Porto Tolle; Porto
Viro; Pozzonovo; Rosolina; Rovigo; Salara; Saletto; San
Bellino; San Martino di Venezze; San Pietro Viminario;
Santa Margherita d'Adige; Sant'Elena; Sant'Urbano;
Solesino; Stanghella; Stienta; Taglio di Po; Trecenta;
Urbana; Vescovana; Vighizzolo d'Este; Villa Estense;
Villadose; Villamarzana; Villanova del Ghebbo; Villanova
Marchesana; Vo'.
CIRCONDARIO DI TREVISO
GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO
Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Codogne'; Colle
Umberto; Conegliano; Cordignano; Follina; Fregona;
Gaiarine; Godega di Sant'Urbano; Mareno di Piave; Miane;
Orsago; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior;
San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Santa Lucia di
Piave; Sarmede; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo;
Vazzola; Vittorio Veneto.
GIUDICE DI PACE DI TREVISO
Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Breda di
Piave; Caerano di San Marco; Carbonera; Casale sul Sile;
Casier; Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di
Godego; Cavaso del Tomba; Cessalto; Chiarano; Cimadolmo;
Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello; Farra
di Soligo; Fontanelle; Fonte; Giavera del Montello; Gorgo
al Monticano; Istrana; Loria; Mansue'; Maser; Maserada sul
Piave; Meduna di Livenza; Mogliano Veneto; Monastier di
Treviso; Monfumo; Montebelluna; Morgano; Moriago della
Battaglia; Motta di Livenza; Nervesa della Battaglia;
Oderzo; Ormelle; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba;
Ponte di Piave; Ponzano Veneto; Portobuffole'; Possagno;
Povegliano; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Riese
Pio X; Roncade; Salgareda; San Biagio di Callalta; San Polo
di Piave; San Zenone degli Ezzelini; Segusino; Silea;
Spresiano; Trevignano; Treviso; Valdobbiadene; Vedelago;
Vidor; Villorba; Volpago del Montello; Zenson di Piave;
Zero Branco.
CIRCONDARIO DI VENEZIA
GIUDICE DI PACE DI VENEZIA
Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara;
Cavallino-Treporti; Cavarzere; Ceggia; Chioggia; Cona;
Dolo; Eraclea; Fiesso d'Artico; Fossalta di Piave; Fosso';
Jesolo; Marcon; Martellago; Meolo; Mira; Mirano; Musile di
Piave; Noale; Noventa di Piave; Pianiga; Quarto d'Altino;
Salzano; San Dona' di Piave; Santa Maria di Sala; Scorze';
Spinea; Stra; Torre di Mosto; Venezia; Vigonovo.
CIRCONDARIO DI VERONA
GIUDICE DI PACE DI VERONA
Affi; Albaredo d'Adige; Angiari; Arcole; Badia
Calavena; Bardolino; Belfiore; Bevilacqua; Bonavigo; Boschi
Sant'Anna; Bosco Chiesanuova; Bovolone; Brentino Belluno;
Brenzone; Bussolengo; Buttapietra; Caldiero; Caprino
Veronese; Casaleone; Castagnaro; Castel d'Azzano;
Castelnuovo del Garda; Cavaion Veronese; Cazzano di
Tramigna; Cerea; Cerro Veronese; Cologna Veneta; Colognola
ai Colli; Concamarise; Costermano; Dolce'; Erbe'; Erbezzo;
Ferrara di Monte Baldo; Fumane; Garda; Gazzo Veronese;
Grezzana; Illasi; Isola della Scala; Isola Rizza; Lavagno;
Lazise; Legnago; Malcesine; Marano di Valpolicella; Mezzane
di Sotto; Minerbe; Montecchia di Crosara; Monteforte
d'Alpone; Mozzecane; Negrar; Nogara; Nogarole Rocca;
Oppeano; Palu'; Pastrengo; Pescantina; Peschiera del Garda;
Povegliano Veronese; Pressana; Rivoli Veronese; Ronca';
Ronco all'Adige; Roverchiara; Rovere' Veronese; Roveredo di
Gua'; Salizzole; San Bonifacio; San Giovanni Ilarione; San
Giovanni Lupatoto; San Martino Buon Albergo; San Mauro di
Saline; San Pietro di Morubio; San Pietro in Cariano; San
Zeno di Montagna; Sanguinetto; Sant'Ambrogio di
Valpolicella; Sant'Anna d'Alfaedo; Selva di Progno; Soave;
Sommacampagna; Sona; Sorga'; Terrazzo; Torri del Benaco;
Tregnago; Trevenzuolo; Valeggio sul Mincio; Velo Veronese;
Verona; Veronella; Vestenanova; Vigasio; Villa Bartolomea;
Villafranca di Verona; Zevio; Zimella.
CIRCONDARIO DI VICENZA
GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA
Asiago; Bassano del Grappa; Campolongo sul Brenta;
Cartigliano; Cassola; Cismon del Grappa; Conco; Enego;
Foza; Gallio; Lusiana; Marostica; Mason Vicentino; Molvena;
Mussolente; Nove; Pianezze; Pove del Grappa; Pozzoleone;
Roana; Romano d'Ezzelino; Rosa'; Rossano Veneto; Rotzo;
Salcedo; San Nazario; Schiavon; Solagna; Tezze sul Brenta;
Valdastico; Valstagna.
GIUDICE DI PACE DI VICENZA
Agugliaro; Albettone; Alonte; Altavilla Vicentina;
Altissimo; Arcugnano; Arsiero; Arzignano; Asigliano Veneto;
Barbarano Vicentino; Bolzano Vicentino; Breganze; Brendola;
Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano; Calvene;
Camisano Vicentino; Campiglia dei Berici; Carre';
Castegnero; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano; Cogollo del
Cengio; Cornedo Vicentino; Costabissara; Creazzo;
Crespadoro; Dueville; Fara Vicentino; Gambellara;
Gambugliano; Grancona; Grisignano di Zocco; Grumolo delle
Abbadesse; Isola Vicentina; Laghi; Lastebasse; Longare;
Lonigo; Lugo di Vicenza; Malo; Marano Vicentino; Monte di
Malo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Montecchio
Precalcino; Montegalda; Montegaldella; Monteviale;
Monticello Conte Otto; Montorso Vicentino; Mossano; Nanto;
Nogarole Vicentino; Noventa Vicentina; Orgiano; Pedemonte;
Piovene Rocchette; Pojana Maggiore; Posina; Quinto
Vicentino; Recoaro Terme; San Germano dei Berici; San
Pietro Mussolino; San Vito di Leguzzano; Sandrigo;
Santorso; Sarcedo; Sarego; Schio; Sossano; Sovizzo; Thiene;
Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Torri di Quartesolo;
Trissino; Valdagno; Valli del Pasubio; Velo d'Astico;
Vicenza; Villaga; Villaverla; Zane'; Zermeghedo; Zovencedo;
Zugliano».
«Art. 3. (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli
enti locali interessati)
1. (Omissis)
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al
comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del
giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori,
di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale
amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi.
3. (Omissis).
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico
dell'amministrazione giudiziaria unicamente la
determinazione dell'organico del personale di magistratura
onoraria entro i limiti della dotazione nazionale
complessiva nonche' la formazione del relativo personale
amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli
impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese
di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il
relativo ufficio del giudice di pace verra'
conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal
comma 3.».
 
Art. 2-bis
Proroga di interventi in materia
di contratti di solidarieta'

1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 1. (Premio di occupazione e potenziamento degli
ammortizzatori sociali)
1-5. (Omissis)
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80
milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma e il relativo
raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo
tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo
le linee guida definite nel decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al
periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai
sensi dello stesso decreto.
7-8-ter. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863:
«Art. 1.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque
scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di
integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli
operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di
quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n.
416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi
aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che
stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso
un suo piu' razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione
salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del
cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a
seguito della riduzione di orario. Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo
conto degli aumenti retributivi previsti da contratti
collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto
trattamento di integrazione salariale, che grava sulla
contabilita' separata dei trattamenti straordinari della
Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo
ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
3.
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il
trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della
acquisizione del diritto, della determinazione della misura
della pensione e del conseguimento di supplemento di
pensione da liquidarsi a carico della gestione
pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati.
Il contributo figurativo e' a carico della contabilita'
separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed
e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito
della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di
accantonamento relative al trattamento di fine rapporto
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le
quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
della cassa integrazione guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al
trattamento di integrazione salariale di cui ai commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali)
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-4-octies. (Omissis).».
 
Art. 2-ter

Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame)
1. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato si effettua,
sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali,
sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le
norme previgenti.».
 
Art. 3
Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma».
2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015».
3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 30 settembre 2015.
3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, e' differita al 1° ottobre 2014.
3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti: «Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;».
3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa e' incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-quinquies. (Misure urgenti per l'uso efficiente
e la valorizzazione economica dello spettro
1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la
valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di
uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono
assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal
Ministero dello sviluppo economico sulla base delle
procedure stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata Autorita'.
2. L'Autorita' adotta, sentiti i competenti uffici
della Commissione europea e nel rispetto delle soglie
massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile
2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete
sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara
aggiudicate all'offerta economica piu' elevata anche
mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione
verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e
l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso
ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non
discriminatorie, secondo le priorita' e i criteri fissati
dall'Autorita' per garantire l'accesso dei fornitori di
programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione
tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di
copertura tenendo conto della possibilita' di consentire la
realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso
flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza
spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso
nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la
tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti
dalla Commissione europea in tema di disciplina dello
spettro radio anche in relazione a quanto previsto
dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L'Autorita' e il Ministero dello sviluppo economico
promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva
concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello
spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la
valorizzazione economica, in conformita' alla politica di
gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi
dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche
mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni
di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale
adeguamento alle possibilita' consentite dalla disciplina
internazionale dello spettro radio, nonche' ogni azione
utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e
MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i
contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive
stabiliti dall'Autorita' entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente articolo secondo le procedure del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere
il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione
dello spettro frequenziale secondo i principi di
ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione. Il
nuovo sistema di contributi e' applicato progressivamente a
partire dal 1° gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a
partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a
ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende
produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche
al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la
presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di
assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione
dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli
apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti
dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le
codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a
partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere
servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel
territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale
per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con
tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le
successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi
previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal
diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi
all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono
indicate le codifiche che devono considerarsi
tecnologicamente superate, in ordine alle quali non
sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo
45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «in
conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n.
181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009» sono inserite le
seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e
8, salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il
relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'attribuzione di un indennizzo
ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli eventuali
adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a
valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli
introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi
derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico entro il 1° marzo 2015 per le finalita' di cui al
periodo precedente e, per l'importo eccedente, per
l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
successive modificazioni.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di
semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea
dei cavi, nonche' per la realizzazione delle reti di
comunicazioni elettroniche
1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
inseriti i seguenti:
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,
possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti
contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete
a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso
attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga
all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in
altri idonei atti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio
a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente
interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse
previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro nove
mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro
e completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma
7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a
ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni
di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50
milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la
connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area
interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al
secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono
estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a
garantire che l'investimento privato sia realizzato entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di
investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme
delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una
determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di
connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e
con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti
(residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una
determinata area geografica con un fattore di
contemporaneita' di almeno il 50 per cento della
popolazione residente servita e assicurando la copertura di
tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli
interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile
fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma
7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia'
sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater,
eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la
costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di
terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi
per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo
soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito
d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente
dovute dall'impresa che realizza l'intervento
infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento
del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non
costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e fino al 31 marzo 2015, per
ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore
interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare
evidenza pubblica all'impegno che intende assumere,
manifestando il proprio interesse per ciascuna area
attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del
Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e'
inserita un'apposita sezione con la classificazione delle
aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui
sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s.
Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le
aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio
e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con
una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'
evolute. Entro il 31 maggio 2015 l'operatore, a pena di
decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato
digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla
decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
18 dicembre 2012. Entro il 15 giugno 2015 il Ministero
dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le
aree oggetto di intervento privato con richiesta di
contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il
completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad
inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico
dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa
verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri
operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le
determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di
gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la
facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario
per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i
Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti
condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo e
attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il
procedimento, analogo e congruente rispetto a quello
previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del
CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto
di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita'
atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere
nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale
proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del
credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in
funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area
interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per
garantire il conseguimento delle finalita' sottese al
beneficio concesso, tenuto conto della decisione della
Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre
2012.
2-5-sexies. (Omissis).».
Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43. (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni)
1-11. (Omissis)
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base
dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
13-16. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 154 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
«Art. 1 .
1 - 153. (Omissis)
154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4,
comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' prorogato
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per gli impianti, gia' iscritti in base a tale
provvedimento nei relativi registri aperti presso il
Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in
zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per
qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi
con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e'
concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone
colpite dalle calamita' sono le opere connesse agli
impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato
il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
secondo criteri di diversificazione e innovazione
tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di
riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
155-749. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 30-bis (Interventi urgenti per la regolazione
delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale)
1-3. (Omissis)
4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica
al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.».
Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 - primo e
secondo raggruppamento - al regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.
226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio della
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo
46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222):

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226:
«Art. 3. (Intervento della Regione)
1. Nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del
Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli
altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
2. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98:
«Art. 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato
del gas naturale e nei carburanti)
1-3. (Omissis)
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal
comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4-7-bis.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (Misure per la
maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed
il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali,
ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 2009, n. 99), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Obblighi per i soggetti che immettono gas
naturale nella rete di trasporto e verifiche)
1-2. (Omissis)
3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal
legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero,
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di
regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di
cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e'
pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei
dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15
giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale.
Per anno convenzionale si intende l'anno termico
intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30
settembre dell'anno successivo; in sede di prima
applicazione del presente decreto legislativo si intende il
periodo intercorrente tra il primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo ed il giorno antecedente la data
omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del
calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno
convenzionale, si assume che il volume di gas naturale
oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese
dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese
precedente.
4-7. (Omissis).».
Si riporta il testo vigente del comma 110 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1-109. (Omissis)
110. Al fine di consentire il completamento nel corso
dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di
personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui
all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e'
esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.
L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
111-135. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali)
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-4-octies. (Omissis).».
 
Art. 3-bis
Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
« Art. 1.
1-6. (Omissis)
7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e
medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle
imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».
8-735. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 39. (Misure per le micro, piccole e medie
imprese)
1-3. (Omissis)
4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili, le
modalita' di concessione, i criteri di selezione nonche'
l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia.
5-7-bis. (Omissis).».
 
Art. 4
Proroghe di termini di competenza
del Ministero dell'interno

1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015».
2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita' di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna».
5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573:
1) al primo periodo:
1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»;
1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
2) al secondo periodo, le parole: «di centoventi giorni» sono soppresse;
b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.
6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 2005, n. 26:
«Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali.
1. (Omissis)
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo.
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi, e' prorogato al 31 ottobre 2015 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in
possesso, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive
modificazioni.
2-3. (Omissis) ».

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 38 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38. Disposizioni in materia di prevenzione
incendi.
1. (Omissis).
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i
soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza
preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.»

Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122):
«Art.3. Valutazione dei progetti.
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita'
di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a
richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei
progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni
puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si
pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed
ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione
completa.».

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151:
«Art. 4. Controlli di prevenzione incendi.
1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente
regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata
al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante
segnalazione certificata di inizio attivita', corredata
dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il
Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della
documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito
positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A
e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con
metodo a campione o in base a programmi settoriali, per
categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale
pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso
termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla
normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque
giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso
di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita
tecnica.
3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C,
il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli,
attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per
l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa
prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa
antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi
detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle
visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al
presente comma, in caso di esito positivo, il Comando
rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le
dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di
cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal
Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che
prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi
collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando
stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali
procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del
presente decreto in caso di modifiche che comportano un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare
nuovamente le procedure previste dal presente articolo
ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di
strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze
pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni
qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di
sicurezza precedentemente accertate.».

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
41-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
«Art.41-bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a
favore delle imprese.
1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni
assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno
2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei
pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate
nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2013.
2-3. (Omissis) ».

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria.
1-4. (Omissis).
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 30 giugno 2015 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis - 6-ter. (Omissis). ».
Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012
recante "Ripartizione del Fondo sperimentale di
riequilibrio alle province delle regioni a statuto
ordinario, per l'anno 2012", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.10 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68:
«Art. 10. Proroga delle modalita' di riparto alle
province del fondo sperimentale di riequilibrio.
1. (Omissis).
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto
di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno
in favore delle province appartenenti alla regione
Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base
alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
modifiche dei fondi successivamente intervenute.».

Si riporta il testo del comma 418 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2015), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1
1-417. (Omissis).
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della Regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di
cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare
complessivo del contributo dei periodi precedenti, le
province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre
2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
419-735. (Omissis). ».

Si riportano i testi dei commi 573 e 573-bis dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)), come modificati dalla presente
legge:
«Art. 1
1-572. (Omissis).
573. Gli enti locali che, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, non abbiano presentato
il piano di riequilibrio entro il termine di cui
all'articolo 243-bis, comma 5 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e che non abbiano dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo
unico, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive
modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo
rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella
condizione di deficitarieta' strutturale, di cui
all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del
Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242.
In pendenza del predetto termine non trova applicazione
l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che
abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio
finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una
deliberazione di diniego da parte della competente sezione
regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni
riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di
riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il 30
giugno 2015. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto
conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento
dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del
disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo
rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per
la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino
alla conclusione della relativa procedura, non si applica
l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche per
l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano
presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti
dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, nell'anno 2014.
573-ter - 749. (Omissis). ».

Si riportano i testi vigenti dei commi 74 e 75
dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
«Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato.
1-73. (Omissis)
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6:
«Art. 3. Combustione illecita di rifiuti.
1. (Omissis)
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania,
nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo
del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad
avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850
unita' di personale militare delle Forze armate, posto a
loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai
sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2-bis - 2-sexies. (Omissis). ».

Si riportano i testi vigenti dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125:
«Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. (Omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4-5. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2015):
«Art. 1
1-198. (Omissis).
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
200-735. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 31-ter dell'art.
14 del decret- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica) convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali.
1 - 31-bis. (Omissis)
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater - 33-quater. (Omissis. ».

Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati.
1 - 4-ter. (Omissis)
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015.
4-quinquies. (Omissis). ».
 
Art. 5
Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015».
1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attivita' culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, (Interventi urgenti
di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo.
1-23. (Omissis).
24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di
promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica,
tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il
territorio nazionale, di beni culturali e ambientali,
nonche' il miglioramento dei servizi per l'informazione e
l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che
individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere
presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra
loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e
150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni
potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu'
interventi fra loro coordinati, con una richiesta di
finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione
di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno
finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne sia possibile
la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In
via subordinata, possono essere finanziati anche interventi
di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi
obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni
storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica
inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un
importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a
500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del
progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati,
il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la
copertura economica, a proprie spese, per la parte
eccedente.
25-28. (Omissis). ».
Si riporta il testo vigente dei commi 2, 3 e 5
dell'art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 67 Fondazione di Studi Universitari e di
Perfezionamento sul Turismo.
1. (Omissis).
2. La Fondazione provvede alla progettazione,
predisposizione e attuazione di corsi di formazione
superiore e di formazione continua, anche tramite terzi,
volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali,
manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in
collaborazione con le Universita' degli Studi individuate
dallo Statuto.
3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca
applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'
avviare attivita' di promozione e sviluppo
dell'imprenditorialita' nel settore turistico.
4. (Omissis).
5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono
realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli
anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito delle risorse
effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del
turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5-bis - 5-quater (Omissis). ».
 
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione

1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».
2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata di due anni.
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»;
b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015.
5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015».
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, come modificati dalla presente legge:
«Art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il
regolare avvio dell'anno scolastico)
1. Nelle more del riordino e della costituzione degli
organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli
atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere
dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola;
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino alla ricostituzione dei
suddetti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015,
non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e
facoltativi.
2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica
istruzione sono bandite entro il 30 settembre 2015. In via
di prima applicazione e nelle more del riordino degli
organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma
9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
stabilisce le modalita' di elezione del predetto organo,
anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a),
del citato articolo 2. ».

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Conclusione delle procedure in corso per
l'abilitazione scientifica nazionale)
1-3-quinquies. (Omissis).
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la
chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012
e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma
9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate
entro il 31 ottobre 2015. »

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 22. (Assegni di ricerca)
1-2. (Omissis).
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4-9. (Omissis). ».

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca) convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Premi per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso
le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti
iscritti, nell'anno accademico 2013-2014 e nell'anno
accademico 2014-2015, presso le suddette Istituzioni. I
bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare
riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e
iniziative nazionali di promozione del settore AFAM,
l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse
disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione
delle domande, anche in via telematica, per la formazione
delle commissioni e per la valutazione dei candidati.
2-4. (Omissis) .».

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca) convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
01. (Omissis)
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015 e 2015-2016 fermi restando il limite
percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie
nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie nazionali a esaurimento, utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
2-5-ter. (Omissis). ».

Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 18
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni.
1-8-quater. (Omissis)
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2015, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
8-sexies-14-bis. (Omissis). ».

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 48. (Edilizia scolastica)
1. (Omissis).
2. Per le finalita' e gli interventi di cui
all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna,
nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino
all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica
dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della
programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle
assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma
delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani
stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE
riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le
ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del
Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni
effettivi e sulla base di un programma articolato per
territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la
stessa delibera sono individuate le modalita' di utilizzo
delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011
e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le
medesime procedure di cui al citato articolo 18 del
decreto-legge n. 69 del 2013. ».

Si riporta il testo del comma 8-ter dell'articolo 18
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni.
1-8-bis. (Omissis).
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo
11 e nelle more della completa attuazione della stessa
procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per
quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura
definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
dicembre 2015, i sindaci e i presidenti delle province
interessati operano in qualita' di commissari governativi,
con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che
saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater-14-bis. (Omissis). ».

Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014,
n. 87, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Disposizioni urgenti per il corretto
svolgimento dell'attivita' scolastica.
1-2-bis. (Omissis).
2-ter. Entro il 31 marzo 2015, e' bandita ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso
nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per
la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le
quali si e' esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis
del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della
normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori
ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai
soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano
avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta
riserva di posti gia' autorizzata per il menzionato
corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,
n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma
degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso
bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver
svolto le funzioni di dirigente scolastico. ».

Si riporta il testo vigente del comma 745 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2014):
«Art. 1.
1-743. (Omissis).
745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici,
nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare
per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in
essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di
Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento
di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a
seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti
locali.
746-749. (Omissis).»

Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1-198. (Omissis)
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
200-735. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 58
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca
1-4. (Omissis).
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6-7-bis. (Omissis).».
 
Art. 7
Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «1º gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
d) le parole: «1º gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;
g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento»;
h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;
i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015».
2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.
3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2016».
4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015».
4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 percento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016».
4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n.1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di Roma «La Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarita' della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1-sexsies, lettera c)
dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010,n.225,
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Proroghe onerose di termini
1-1-quinquies. (Omissis).
1-sexies. In attuazione dell' articolo 40, comma 2,
della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita'
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di
raccolta e sul modello per le visite di verifica», sancito
in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita'
allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri
decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto:
a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il
sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro
nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007,
n. 261;
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto
ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della
citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per la
presentazione da parte degli interessati e per la
valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco,
delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e
le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di
quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010,
che comunque dovra' avvenire entro il 30 giugno 2015, le
modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del
farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali
emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio
nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la
lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di
sanita' assicura il relativo controllo di stato.
1-septies- 84 (Omissis).».

Si riporta il testo del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione
italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo
2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. Trasferimento di funzioni alla costituenda
Associazione della Croce Rossa italiana
1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana
della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui
al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio
2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa
italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai
soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di
cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e' persona
giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo,
titolo II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di
diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri
regionali e provinciali delle associazioni di promozione
sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente
disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n.
383. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e'
posta sotto l'alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
2. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica
Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare
sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso
volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati
Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa,
di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e
decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli
emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La
Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte
del Comitato Internazionale della Croce Rossa e
nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle
Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i
relativi obblighi e privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo
l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui
al comma 2.
4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le
seguenti attivita' d'interesse pubblico:
a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva
per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per
quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle
risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di
attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione
civile;
b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di
Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni,
risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce
rossa internazionale alle societa' della Croce rossa e
Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e
di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di
emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e
internazionale;
e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri per
l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri,
nonche' gestire i predetti centri e quelli per
l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei
richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di
ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli
internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e
rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle
persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in
Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi
internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e
il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole
determinate dal Movimento;
h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri,
in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari
esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura operativa del servizio
nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della
normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della
protezione civile e dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo
in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero
degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del Movimento in
attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di
rilevante vulnerabilita';
o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia
umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e
risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore
dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative
presso le scuole di ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti
del diritto internazionale umanitario nonche' i principi
umanitari ai quali si ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza
trasfusionale e della cultura della donazione di sangue,
organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i
donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e
delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis,
della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive
modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale
ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni,
attivita' di formazione per il personale non sanitario e
per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in
sede extra ospedaliera e rilasciare le relative
certificazioni di idoneita' all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale
ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni,
attivita' di formazione professionale, di formazione
sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle
altre componenti e strutture operative del Servizio
nazionale di protezione civile.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto
dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di
attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio
sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni
con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette
da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi
contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni
prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le
sue strutture territoriali possono concorrere
all'erogazione di fondi per attivita' di volontariato,
compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille
di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre
autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai
finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di cooperazione internazionale. L'utilizzazione da
parte della Associazione delle risorse disponibili a
livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni
di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e'
stabilita la misura massima della medesima utilizzazione.
Art. 1-bis. Trasformazione dei comitati locali e
provinciali
1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data
del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali
delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono,
alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di
diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo
II del libro primo del codice civile e sono iscritti di
diritto nei registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7
dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.

Art. 2 Riordino della CRI fino alla liquidazione
1. La CRI e' riordinata secondo le disposizioni del
presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della
sua liquidazione assume la denominazione di «Ente
strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito
denominato Ente, mantenendo la personalita' giuridica di
diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu'
associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente
allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione
sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da
parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e
protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale
in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente
non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta
normativa internazionale se non per i casi espressamente
previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano
le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non
economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e
ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche'
ogni altra attivita' di gestione finalizzata
all'espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo.
3. Sono organi dell'Ente:
a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della
salute, presieduto dal Presidente nazionale
dell'Associazione in carica che e' anche Presidente
dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i
soci della CRI con particolari competenze amministrative e
da altri tre componenti designati rispettivamente dai
Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e
della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione
dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento,
di amministrazione, finanza e contabilita' ai quali si
applica l'articolo 7. In caso di parita' nelle
deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per
quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6
che devono essere assunte all'unanimita';
b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal
Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui
uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di
Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) un amministratore, con compiti di rappresentanza
legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute.
4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato,
l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori
dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2017.
L'incarico di amministratore e' incompatibile con ogni
altra attivita' esterna all'Ente e all'Associazione. Il
trattamento economico dell'amministratore e dei componenti
del collegio dei revisori dei conti e' determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di
Presidente e di componente del comitato sono svolti a
titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove
l'amministratore sia dipendente di pubbliche
amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in
materia di aspettativa di diritto.
5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6,
che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle
determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2016, sono attribuite
all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della
salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie
competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in
relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa
tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.

Art. 3. Disposizioni sui tempi e sulle modalita' di
applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2
1. Ai fini della compiuta attuazione del presente
decreto, in via di prima applicazione e senza determinare
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Commissario della CRI, con propria
ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo
il numero delle attuali componenti volontaristiche non
ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma
2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo
criteri di semplificazione, omogeneita' ed efficienza e
applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento,
nonche' le direttive internazionali sulla valorizzazione
del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel
novembre 2011;
b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al
Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento
elettorale che nei successivi 10 giorni e' emanato dal
Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i
presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che
esercitano fino al 1° gennaio 2016 le competenze attribuite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97
del 2005 agli organi del corrispondente livello
territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti
dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati
provinciali sono eletti dai soci della provincia. I
Presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali
eleggono il Presidente della Regione di riferimento. In
ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale e'
scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle
Regioni in cui vi e' un solo comitato provinciale, il
Presidente del comitato provinciale assolve anche alla
funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le
province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due
Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del
Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla
presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un
candidato sia eletto per piu' cariche, rimane in carica per
quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e
decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi
dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito
di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a
Commissario ai diversi livelli della CRI;
c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria,
convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai
Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono
eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il
termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea,
presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale
e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente
nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al
1° gennaio 2016, esercitando le competenze attribuite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del
2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea
nazionale della CRI; i Vice Presidenti agiscono su delega
del presidente. L'elettorato attivo e passivo e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il
commissariamento e' vigente fino alla data di elezione del
Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.
2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti
predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto
provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi
del Movimento, nonche' ai criteri direttivi della
volontarieta', dell'elettivita' e della rinnovabilita'
delle cariche, della riduzione a non piu' di tre dei
livelli organizzativi con capacita' di spesa e
dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli
organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani
e di genere. La proposta e' sottoposta ad un'ulteriore
Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal
Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti
regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera
b), il cui funzionamento e' disciplinato dal Presidente
nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea e'
convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge
anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati
dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di
elezione del Presidente nazionale. L'associazione e'
costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo
statuto e acquista la personalita' giuridica, in deroga al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, il 1° gennaio 2016, previa iscrizione nel registro
delle persone giuridiche.
3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente
nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le
risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonche'
escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa
per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e
destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota
vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia
del comitato centrale che del consolidato alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano
immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati
con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato, a quello che sara' approvato per il 2012 e per
le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015,
nonche' ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui,
prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di
liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili.
4. A far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione
subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla
predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le
risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in
convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto,
su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli
statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione,
determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI,
cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2016. Il
Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli
articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2016
definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e
l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno
quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i
soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni
sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del
personale, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell'
Associazione.

Art. 4. Patrimonio
1. Il Commissario e successivamente il Presidente
nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme
di un comitato nominato con la stessa composizione e
modalita' di designazione e nomina di quello di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta
data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:
a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di
seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e
l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in
uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di
valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse
economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali
debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a
decorrere dall'anno 2013;
b) identificano i beni immobili, non pervenuti
all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere
all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure
giurisdizionali in corso, fino alla definizione della
posizione debitoria;
c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla
normativa vigente in materia economico-finanziaria e di
contabilita' degli enti pubblici non economici, nei limiti
del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli
comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati
e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere
dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a
condizione che non provengano da negozi giuridici modali e
che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
pubblico dell'Associazione;
d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi
giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di
manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima
data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e
dei compiti istituzionali;
e) compiono le attivita' necessarie per ricavare
reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli
immobili non necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali e di interesse pubblico;
f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di
immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche
titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento
dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e con le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i
contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei
compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo
delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili
acquisiti con contributi pubblici e finalizzati
all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4
2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e
successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante
procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti
insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento
all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed
istituisce apposita gestione separata, nella quale
confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa
giuridica si sia verificata in data anteriore al 31
dicembre 2011 anche se accertata successivamente.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il
pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici
stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
previsti dalla legge.
3. Avverso il provvedimento del Commissario o del
Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che
si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti.
4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.
5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il
31 ottobre 2016, predispone il piano di riparto finale e lo
sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il
31 dicembre 2017.
6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 e'
trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la
correttezza formale, pronuncia, con ordinanza,
l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di
essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e'
disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche
a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni
della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i
creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in
composizione collegiale, funzionalmente competente, che
decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale
provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla
Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si
applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni in quanto compatibili,
intendendosi che le funzioni del comitato di cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da
quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al
31 dicembre 2017.
Art. 5 Corpi militari ausiliari delle Forze armate
1. Il Corpo militare della CRI, che assume la
denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle
infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari
delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della
CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma
4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione
sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3,
comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle
Forze Armate.
2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di
Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui
all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del
personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza
assegni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e'
costituito esclusivamente da personale volontario in
congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle
categorie direttive dei medici, dei commissari e dei
farmacisti, nonche' della categoria del personale di
assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al
primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e
alle disposizioni in materia di disciplina militare recate
dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo
testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle
relative alla categoria del congedo.
4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e
dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta
salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Il personale del Corpo militare costituito dalle
unita' gia' in servizio continuativo per effetto di
provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del
personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed
e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel
ruolo di cui al comma 3. Al predetto personale, fino
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza
tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a
quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e
continuativa, e il trattamento del corrispondente personale
civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in
caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data
dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si
applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in
sede militare sono riassunti in sede civile; a tal
proposito i termini per la contestazione dell'addebito o
per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si
interrompono alla data di entrata in vigore del presente
decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito
nel ruolo ad esaurimento.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo
periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare
la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari
alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della
salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i
criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di
cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo
6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di
un contingente di personale del Corpo militare in servizio
attivo, la cui dotazione massima e la successiva
alimentazione con personale civile della CRI e quindi
dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in
congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per
la selezione sono comunque previsti: la presentazione di
una domanda da parte degli interessati, il possesso di
requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza
operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in
servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti
devono essere valutati da una Commissione presieduta da un
rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei
membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal
Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due
dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue
componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le
funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione
civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo
gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio
attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile
della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre
2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di
cui all'articolo 6.
6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione
del contingente di personale militare di cui al comma 6 del
presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al
personale appartenente al Corpo militare di cui
all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla
data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del
numero complessivo di unita' stabilito in trecento.

Art. 6. Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
della difesa e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
relativo al personale civile con contratto a tempo
indeterminato della CRI e quelli del personale di cui
all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche'
tra i livelli delle due predette categorie di personale e
quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi
comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa
alle organizzazioni sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017.
Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei
decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1°
gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei
suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le
risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la
contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso
l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione
impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare
gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo
indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto previsto al presente articolo, le disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La
mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto a quella di impiego, con preferenza per le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016,
determina sentite le organizzazioni sindacali e previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche'
dell'esigenza di garantire assoluta continuita'
all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la
funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli
disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento
militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una
procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti,
anche con contratti part-time o di solidarieta', del
personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di
importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8,
comma 2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri per
la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica
della professionalita' richiesta per le attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di
mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica
alla quale partecipano rappresentanti dello stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente
e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si
svolge un confronto circa il contratto collettivo cui
aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi
dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e
operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da
altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI e quindi
dell'Ente in mobilita' puo' essere assunto da altre
amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte
le condizioni previste dalla normativa vigente per
procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni
devono gia' aver conseguito l'autorizzazione a procedere,
tramite concorso da bandire o gia' bandito, alle predette
nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo gia'
destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni gia'
programmate e con disponibilita' di risorse gia'
assicurate. La quota di contributo del Ministero
dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI
e quindi all'Ente corrispondente al trattamento economico
in godimento da parte del dipendente assunto in mobilita'
da altra amministrazione e' cosi' ripartita, con decreti
dello stesso Ministro:
a) per un terzo a favore dell'amministrazione di
destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) per un terzo e' ridotta di pari importo;
c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente
all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2018, per la
copertura degli oneri per le attivita' di interesse
pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per
sviluppare attivita' volte ad incrementare
l'autofinanziamento presso privati.
7. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il
passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente presso
enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza
apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e
comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia
di personale sia dalla legislazione vigente sia, con
riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, da detti piani o programmi. Per le Regioni
che deliberano di gestire in via diretta, tramite il
Servizio sanitario nazionale, le attivita' sanitarie e
socio sanitarie gia' affidate in convenzione alla CRI,
l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma
6, terzo periodo, puo' prevedere il passaggio di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI a
tali attivita' preposto, disponendo il trasferimento delle
risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento
economico in applicazione dell'articolo 30, comma
2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per
tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la
CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto
soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni
delle relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 puo' richiamare in
servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per
il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale
la chiamata e' effettuata, il personale appartenente al
Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi
dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e'
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed e' continuativamente e senza soluzione di
continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio
2007.
Art. 7 Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente
1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini
statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative
vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative
all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di
competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di
indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI
e successivamente sull'Ente.
2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono
essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche
disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della
difesa, nonche' mediante richiesta di atti, documenti e
ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare
rilevanza.
3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di
amministrazione e contabilita', di organizzazione e
funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni
del ruolo organico, il bilancio di previsione con le
relative variazioni e il rendiconto della CRI e
successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci
giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute,
che li approva nei sessanta giorni successivi dalla
acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di
variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il
riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e
successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla
ricezione, puo' recepire le osservazioni trasmettendo il
nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito
alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera
e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione
dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti
adottati, il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, procede
all'approvazione o all'annullamento degli atti.
4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di
organizzazione e funzionamento, di amministrazione e
contabilita', il bilancio di previsione con le relative
variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono
approvati dal Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di
programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati
dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza,
di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni
del ruolo organico sono approvate di concerto con il
Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. In caso di impossibilita' o di prolungata
difficolta' di funzionamento dell'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della
salute nomina un commissario, anche ad acta.
Art. 8 Norme transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati il
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, fatto
salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
Fino alla predetta data si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005.
Restano ferme per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 le
disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del
bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per
gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, nonche' per quanto
riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo
del predetto comma, di competenza dell'anno 2011.
2. A far data 1° gennaio 2018 l'Ente e' soppresso e
posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, come modificata e integrata dal decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel
secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i
beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono
trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al
trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che
restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto
personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018
dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi
del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello
stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito
tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte
dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il
finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e
Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno
2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per
cento a decorrere dall'anno 2017. In sede di prima
applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1°
gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e
429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
si applicano anche nei confronti del personale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.
3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data
dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre
il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal
Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Fino al 31 dicembre 2015 la CRI continua ad
esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e
quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI
compatibili con il decreto medesimo.
5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con
relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal
presente decreto.
Art. 9 Invarianza di oneri
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Si riporta il testo del comma 2, quinto periodo, e del
comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario) convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica.
1 (Omissis).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2016,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3-15 (Omissis).
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2015,
costituiscono riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica.
17-25-ter (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge. 17 dicembre 2012, n. 221,
modificato dalla presente legge:
«Art. 13. Prescrizione medica e cartella clinica
digitale
1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e
rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione
delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica
a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato
cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico,
generate secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, concernente la dematerializzazione della
ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono
alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato
cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in
percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare
inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014
e al 90 percento nel 2016.
2-5 (Omissis).».
Si riporta il testo vigente dell'avviso pubblico n.
1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
2011
«Avviso pubblico per la concessione di contributi per
il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori
vittime di abuso e sfruttamento sessuale».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni:
«Art. 11. Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
e altre disposizioni in materia sanitaria
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle
farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti,
aventi i requisiti di legge, nonche' di favorire le
procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche
garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile
1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo
che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche
spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed
entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le
nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per
territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio autostradali ad alta intensita' di
traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con
superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 1.500 metri»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. -
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di
assicurare una maggiore accessibilita' al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e
l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le
nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche
a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e'
sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni
anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione
residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla
popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri
di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche
disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla
regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di
cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma
1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto
di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni
dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il
concorso straordinario per soli titoli per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia'
espletata o siano state gia' fissate le date delle prove.
Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
all'albo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione
professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Non possono partecipare al concorso straordinario i
farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari,
di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per
farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
base al criterio topografico o della distanza ai sensi
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di
cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente
all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362,
che non risultino riassorbite nella determinazione del
numero complessivo delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo.
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi
farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice
regionale o provinciale per le province autonome di Trento
e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi
per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
articolo.
5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per
l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o
province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di
eta' alla data di scadenza del termine per la
partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini
della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1994, n. 298:
a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di
farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di
farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di
esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni;
b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni;
b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori
universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per
ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e
0,08 punti per i secondi dieci anni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla
base della valutazione dei titoli in possesso dei
candidati, determina una graduatoria unica. A parita' di
punteggio, prevale il candidato piu' giovane. A seguito
dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore
sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
collocato in graduatoria. Entro quindici giorni
dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono
dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine
previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono
offerte ad altrettanti candidati che seguono in
graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi
precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in
graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per
due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere
utilizzata con il criterio dello scorrimento per la
copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi
del presente comma.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di
legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini
della preferenza a parita' di punteggio, si considera la
media dell'eta' dei candidati che concorrono per la
gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la
gestione associata risultino vincitori, la titolarita'
della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento
della gestione associata da parte degli stessi vincitori,
su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle
autorita' competenti in base alla vigente normativa non
impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da
quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti
sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti
pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla
regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano
l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il
termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
provvede con proprio atto a tale individuazione entro i
successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al
comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con
la nomina di un apposito commissario che provvede in
sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche
espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente
articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi
del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai
comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono
cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le
quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi
del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede
farmaceutica e' dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due
anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
di successione».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto,
sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio
di medicinali aventi uguale composizione in principi
attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita'
del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e
salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale
fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma
abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello
del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente
prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta
dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema
distributivo del farmaco, anche a tutela della persona,
nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa
farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da
adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero
della salute, revisiona le attuali modalita' di
confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale
per identificare confezioni ottimali, anche di tipo
monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione
tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono
nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a
12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali
come individuate dai piani sanitari regionali,» sono
soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli
esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche'
dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali
e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono
autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal
decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo
32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche
officinali che non prevedono la presentazione di ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella
farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo
nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e' stabilita, in relazione al fatturato
della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi
del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la
dotazione minima di personale di cui la farmacia deve
disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio sanitario nazionale.
17. ».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 della
legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico):
«Art. 12
E' consentito il trasferimento della titolarita' della
farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarita'.
Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di
farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia
risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della
farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico
provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai
sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non
puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se
non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del
trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in
cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare
l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento
decade dalla precedente titolarita'.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia
e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro
due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia
senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui
al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la
titolarita' della propria farmacia senza acquistarne
un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito,
per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia
qualora abbia svolto attivita' professionale certificata
dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per
almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero
abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi
farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore
di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia
conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di
pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria
competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di
farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente
le generalita' del farmacista praticante, la data di
effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della
stessa.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in
apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria
competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche
sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a
tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se
insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga
trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa,
pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro
un anno effettuare il trapasso della titolarita' della
farmacia a norma dei commi precedenti a favore di
farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia
conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un
precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno
diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto
la responsabilita' di un direttore».
 
Art. 8
Proroga di termini in materia
di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»;
b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015».
3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016 ».
3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.
3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015».
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015.
7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta».
8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.».
10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita' 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, puo' disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori) convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73,come modificato dalla presente
legge
«Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario.
1-2-undecies (Omissis).
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il 31 dicembre 2015, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi
ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto
decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei
titoli autorizzativi».
4-4-septiesdecies (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia
1-1-bis (Omissis).
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
28 febbraio 2015: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana
di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed
adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo
svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada
Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello;
Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo
svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della
"Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340
"Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e
l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o
richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del
decreto-legge n. 69 del 2013.
3-12-quater (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26-ter
del citato decreto legge 21giugno 2013, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26-ter Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori,
disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la
corresponsione in favore dell'appaltatore di
un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e
140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2-3 (Omissis).».
Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riporta il testo comma 1 dell'articolo 23-ter del
decreto legge 24 giugno 2014, n.90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con
modificazioni, dalla legge. 11 agosto 2014, n. 114 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di
acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici)
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo
33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del
presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015.
Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-3 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 23-quinquies
dell'articolo 55 della legge . 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) come
modificato dalla presente legge:
«55.Disposizioni varie
1-23-quater (Omissis).
23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di
autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre
2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione,
esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa'
ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle
modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il
31 marzo 2015. Tale somma non puo' superare l'importo del
canone esistente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, aggiornato in base agli indici dei
prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di
statistica.
23-sexies -27 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 111 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) e successive modificazioni, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 111. Revisione delle macchine agricole in
circolazione
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30
giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma
dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di
efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di
idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il
medesimo decreto e' disposta, a far data dal 31 dicembre
2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in
circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del
relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle
immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono
stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti
della formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2-6 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 45-bis
del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45-bis Abilitazione all'uso di macchine agricole
1 (Omissis).
2 Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio
2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47
alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento
di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi e i requisiti minimi di validita' della
formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015.».

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
28 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59:
"Art. 28. Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di
quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e
23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti
per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.".

Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo
10 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59:
«Art. 10 .Modifiche all'articolo 123 del Codice della
strada, in materia autoscuole

1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del
Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria
A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e
di qualificazione professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «di tutte le categorie di patenti, anche
speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei
documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59:
«Art. 3. Modifiche all'articolo 116 del Codice della
strada, in materia di patente e di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
1. L'articolo 116 del Codice della strada e' sostituito
dal seguente:
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg,
purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione
non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500
chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di
esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2,
lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con
autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i
conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di
tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti
servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1,
A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo
adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di
guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400
euro a 1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».

Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Disposizioni urgenti per sbloccare gli
interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e
Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per
sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1- 10-bis. (Omissis).
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti
nei contratti di programma degli aeroporti di interesse
nazionale di cui all'articolo 698 del codice della
navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi
improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di
programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali
aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi
aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e
dagli enti locali interessati sui piani regolatori
aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti,
la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere
inserite negli stessi piani regolatori.
11-bis-11quater (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 189 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 189. Requisiti di ordine speciale (art.
20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,
d.lgs. n. 9/2005).
1-4 (Omissis)
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31
dicembre 2015, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.».

Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 357 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».):
«Art. 357. Norme transitorie
1-26 (Omissis).
27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera
c.2), fino al 31 dicembre 2015, i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, possono
documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia
conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di
validita' di cui all'articolo 98, comma 1, del presente
regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189,
comma 5, del codice.
28-30 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5. Norme in materia di concessioni autostradali.
1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al
fine di assicurare gli investimenti necessari per gli
interventi di potenziamento, adeguamento strutturale,
tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali
nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu'
avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea,
nonche' per assicurare un servizio reso sulla base di
tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli per gli
utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali,
entro il 30 giugno 2015, sottopongono al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto
concessorio in essere finalizzate a procedure di
aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di
tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro
complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro
la medesima data il concessionario sottopone al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano
economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di
asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la
stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita
convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31
dicembre 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorita'
di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto
aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani
economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla
normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, alle
Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento puo'
comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al
presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei
concessionari, i quali sono comunque tenuti alla
realizzazione degli investimenti gia' previsti nei vigenti
atti di concessione.
2-4-ter (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo
11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,(Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo) e successive modificazioni
«Art. 11. (Fondo nazionale).
1-4 (Omissis).
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6-11 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative ) convertito,
con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2014, n. 15:
«Art. 4. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti.
1-7 (Omissis).
8. E' prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199. Ai fini della determinazione della
misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei
benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma,
pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
8-bis -8-quinquies (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 2 lettere a) e b)
dell'articolo 49 del citato decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66:
«Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui)
1 (Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.».
 
Art. 9
Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
2 All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015».
4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1, lettera p)
dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 20113,
n.36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti)
«Art.6. Rifiuti non ammessi in discarica.
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
(H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo -
Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14
dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per
biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come
definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29
settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB
come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209; in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da
diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti
costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e
HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non
identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 (2) ad eccezione
dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli
autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali
sono autorizzate discariche monodedicate che possono
continuare ad operare nei limiti delle capacita'
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
2 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10. Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e
successive modificazioni, come da ultimo prorogato
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio
2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
2-3-quater (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 111, quarto periodo,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1-110 (Omissis)
111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto
idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre
2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600
milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo
dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7
milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti
immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole
agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del
rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma
e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di
massimizzare la celerita' degli interventi in relazione
alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle
persone e, se del caso, propone alle regioni le
integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30
aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
finalizzano le risorse disponibili agli interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per
il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, presentano specifica informativa al
CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di
attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata
pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato
affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la
revoca del finanziamento statale e la contestuale
rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad
altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo
restando il vincolo territoriale di destinazione delle
risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
programma, ove esistano progetti immediatamente
cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A
decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed
evoluzione degli accordi di programma, unitamente al
fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi
successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».
112-749 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'articolo 11
del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1-3 (Omissis).
3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire
la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e
scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
trasportati nonche' l'applicazione delle altre
semplificazioni e le opportune modifiche normative
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di
cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli
articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al
SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede alla
modifica e all'integrazione della disciplina degli
adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI,
anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
4-14-bis (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 7 del
citato decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.
1-6 (Omissis)
7 Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina
di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10
del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari
non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
8-9-octies (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 27 del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, (Disciplina
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27. (Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico)
1-3 (Omissis).
4. Entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove
un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri,
oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le
Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree
interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI,
l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province
interessate, le Associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti
di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso
del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici
relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento
alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai
requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi
alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici
economici e di sviluppo territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
all'articolo 30.
5- 17-bis (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 1 del
decreto- legge 14 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni urgenti
per il superamento di situazioni di criticita' nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento)
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n.11, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015.
A partire dalla scadenza del termine di cui al primo
periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.
2-3 (Omissis).».

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n.3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2006, reca «Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554)».
 
Art. 9-bis
Proroga della Commissione istruttoria
per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC

1. Ferma restando la possibilita' di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC in carica al 31 dicembre 2014 e' prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223) convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,come modificato dalla
presente legge:
«Art.10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione
ambientale integrata - IPPC.
1-2 (Omissis)
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono nominati i membri
della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
Commissione stessa.».
 
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30 aprile 2015.
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015».
6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».
7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed e' destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito».
8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».
9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011- 2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011- 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e' prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale.
11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti.
12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.».
12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno».
12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «2013 e 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016».
12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
12-novies. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all'esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».
12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».
12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole: «comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter».
12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.
12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche nell''anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita', e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonche' di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresi', provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.
12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.
12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12- vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5- octies, dell'articolo
2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,(Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie.) convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. Proroghe onerose di termini
1-5 -septies (Omissis).
5-octies.Il termine di cui all' articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino
alla completa definizione delle attivita' residue affidate
al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31
dicembre 2015.
5-novies-84 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 3-bis,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16,(Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento.) convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n.44, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
1(Omissis).
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.
3-4 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122,e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1-2 (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4- 21-septies (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 141, dell'articolo 1,
della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente
legge:
«Art.1
1-140 (Omissis).
141. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni
2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche'
le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese
di ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei
servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale
alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli
immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o
l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla
minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.
La violazione della presente disposizione e' valutabile ai
fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare
dei dirigenti.
141-561 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario.)
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013, 2014 e 2015, l'aggiornamento relativo alla
variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa
vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2-19bis (Omissis).».

Si riporta il testo del quarto periodo, del comma 484
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), come
modificato dalla presente legge:
«Art.1.
1-483 (Omissis).
484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla
Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione
Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei
limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro,
in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari
validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti
locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le
modalita' previste dal comma 481, ai comuni e alle province
ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Gli importi del contributo possono essere
modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle
province e alle citta' metropolitane e per il 75 per cento
ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di
bilancio di cui al comma 463 ed e' destinato dalle regioni
all'estinzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da
ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali
beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali
di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.
485- 735 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 12-octies, dell'articolo
23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.135, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed
esigenze indifferibili.
1-12-septies (Omissis).
12-octies. In considerazione del permanere dello stato
di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma
44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura
fino al 31 dicembre 2014.
12novies-12undevicies (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 641 dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«Art.1
1-640. (Omissis)
641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul
valore aggiunto, al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a
decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per il 2016:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: «I
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione
in quella unificata.» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto
previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3,
comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto
previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il
contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di
febbraio,»;
d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di
comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore
aggiunto riferita all'anno solare precedente, e' abrogato.
642- 735 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'articolo
15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102 (Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare,
di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici.) convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n.124:
«Art. 15. Disposizioni finali di copertura
1-3 (Omissis).
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f)
del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un
andamento che non consenta il raggiungimento degli
obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime
lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013,
stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini
dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013
e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle
accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del
16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della
eventuale compensazione delle minori entrate che si
dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
5-6 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'articolo
1, della legge 15 dicembre 2014, n.186 (Disposizioni in
materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio):
«Art. 1. Misure per l'emersione e il rientro di
capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento
della lotta all'evasione fiscale
1-6 (Omissis)
7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
introdotti dal comma 1, nonche' quelle derivanti
dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo,
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere destinate, anche mediante
riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto
capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del
patto di stabilita' interno;
b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse
assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei
programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal
riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni.
8-9 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n.102 (Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici.) convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n.124:
«Art. 15. Disposizioni finali di copertura
1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la
liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di
cui all'articolo 13 del presente decreto e' autorizzata
l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000
milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla
rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione
di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato
stabilito dalla legge di stabilita'.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e
nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli
di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio
in cui e' erogata l'anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad
esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni
di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno
2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1
milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di
maggiori interessi del debito pubblico, si provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante riduzione delle disponibilita' di competenza e di
cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti
fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al
presente decreto. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate
possono essere disposte variazioni compensative,
nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli
interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate
nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in
esso indicati;
c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per
l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilita' gia'
trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di
anticipazione, a valere sul predetto Fondo;
c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in
termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione
degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e
innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione
universitaria";
d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per
l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter,
comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul
valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate
dall'articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013,
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilita'
dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse
componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la
suddetta somma a riduzione delle disponibilita' dei
predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi
tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12,
pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f)
del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un
andamento che non consenta il raggiungimento degli
obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime
lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013,
stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini
dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013
e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle
accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del
16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della
eventuale compensazione delle minori entrate che si
dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»

La Direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE,
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al regime generale delle
accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9.

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 novembre 2013 (Attivazione della clausola di
salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2013:
«Art. 1.
1 (Omissis)
2.Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento
delle aliquote dell'accisa, dall'articolo 61, comma 1,
lett. e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre
2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1
milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per
l'anno 2016; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

Si riporta il testo del comma 14 e comma 16,
dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.) convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.135, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici
1-13 (Omissis)
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015
e 2016, anche nelle more dell'adozione del piano
finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di
sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati
mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
15 (Omissis)
16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014,
2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale, relativamente
alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di
bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere
rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale,
assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite
complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in
relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10
17-20 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti
di bilancio
1 Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate
sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga
alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo
23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al
periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo
21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In
appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono
indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono
le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli
importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime
riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento
della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione
dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo.
Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti
in relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi
motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista,
con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al
quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato.».

Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 11, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. Imposta municipale secondaria.
1.L'imposta municipale secondaria e' introdotta, a
decorrere dall'anno 2016, con deliberazione del consiglio
comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del
tributo di cui al presente articolo.
2 (Omissis)».
Si riporta il testo vigente del comma 9-ter,
dell'articolo 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74
(Misure urgenti in favore delle popolazioni
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29
maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed
eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare
l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.)
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014,
n.93.
"Art.1.
1-9- bis (Omissis).
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti
di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata
massima del piano di ammortamento per la restituzione del
debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, e' concessa,
previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la
restituzione del debito per quota capitale di cui al
medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici
mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote
costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede
a valere sulle risorse disponibili delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,
ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli
interventi programmati.
9quater- 9octies (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo
3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di
termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50.
«Art. 3-bis.
1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo
11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota
capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non
corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del
comma 2 del presente articolo, puo' essere differita,
previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa
rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non
superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile,
rispetto alla durata massima originariamente prevista. La
societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al
presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le
spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla
modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa
rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti
ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le
garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e
con i medesimi criteri e modalita' di operativita'
stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti
ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come
modificati per effetto della rimodulazione dei piani di
ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
2-3 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 13, dell'articolo
11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213:
«Art. 11. Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.
1-12 (Omissis).
13.Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
13-bis- 13-quater (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 9, dell'articolo
1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74 (Misure urgenti
in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal
terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi
eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche,
nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le
emergenze nazionali.) convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 2014, n.93.
«Art. 1.Interventi urgenti del Commissario per la
ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai
sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in
favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.
1-8 (Omissis).
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7
e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte
quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il
2015 a valere sulle risorse disponibili relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale intestata
al Presidente della regione Emilia Romagna di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122.
9-bis-9-octies (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 6, dell'articolo
2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n.122 e
successive modificazioni:
«Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1-5 (Omissis).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.».

Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.
«Art. 11. Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.
1-6 (Omissis).
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis- 13-quater (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 367,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)
«Art.1.
1-366 (Omissis).
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della
convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
368-561 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo
6, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015.) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n.71:
«Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012
1-4 (Omissis)
5.La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione
bancaria italiana adeguano la convenzione di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del
2012, nonche' all'articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di
cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto
dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del
predetto decreto-legge n. 174 del 2012
5-bis-5-ter (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini
relativi ad adempimenti tributari e contributivi.)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50:
«Art. 3-bis Proroga biennale del termine di
restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del
sisma del maggio 2012.
1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo
11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota
capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non
corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del
comma 2 del presente articolo, puo' essere differita,
previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa
rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non
superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile,
rispetto alla durata massima originariamente prevista. La
societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui
all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al
presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le
spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla
modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa
rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti
ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le
garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e
con i medesimi criteri e modalita' di operativita'
stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti
ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come
modificati per effetto della rimodulazione dei piani di
ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31
dicembre 2013 e' corrisposta nell'ambito del piano di
ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del
comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di
aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e'
condizionata alla verifica dell'assenza di
sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche
degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)
9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le
disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza
di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze
commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo
entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.".

Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato
decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20. (Societa' partecipate).
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza
e del contenimento della spesa pubblica, le societa' a
totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le
societa' direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del
codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed enti pubblici
economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano,
nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi,
esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle
immobilizzazioni nonche' gli accantonamenti per rischi,
nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al
4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al
periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai
sensi del presente decreto.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui
al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto economico
ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio
approvati per l'anno 2013.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le
societa' di cui al comma 1 provvedono a distribuire agli
azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo
pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in
attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In sede
di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un
dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al
netto dell'eventuale acconto erogato.
4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta
dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi
considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie
controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli
amministratori delegati e dei dirigenti per i quali e'
contrattualmente prevista una componente variabile della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30
per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione
dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui
ai precedenti commi.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto
adempimento dei commi precedenti dandone evidenza nella
propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione
delle misure di contenimento adottate.
7. Il presente articolo non si applica alle societa'
per le quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano gia' avviate procedure volte ad una
apertura ai privati del capitale e alle loro controllate,
nonche' a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalita' di
cui al presente articolo, la RAI S.p.A, concorre secondo
quanto stabilito dall'articolo 21
7-bis. Ferme restando le modalita' di determinazione
dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso
previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore
della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto
all'anno 2013, le societa' di cui al comma 1 possono
realizzare gli obiettivi del presente articolo con
modalita' alternative, purche' tali da determinare un
miglioramento del risultato operativo."
7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie
dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del
bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40
milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per
l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015».

Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 9 del citato
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
1-9 (Omissis).
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.».

Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
(Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata), come modificati dalla presente legge:
«Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e
requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri
autorizzati
1. (Omissis).
2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente decreto presentano
la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
entro il 30 settembre 2015.
3. Per i centri autorizzati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del
numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di
attivita' si considera soddisfatto se e' trasmesso
annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per
cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del
rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal
centro in ciascuno dei tre anni e la media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio
precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni
indicate nel periodo precedente si applicano anche per i
centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di
entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle
dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018.
4. (Omissis).».

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11-bis
del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 11-bis. Norme in materia di rateazione )
1. I contribuenti decaduti dal beneficio della
rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
possono richiedere la concessione di un nuovo piano di
rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili,
a condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31
dicembre 2014;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31
luglio 2015.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1
non e' prorogabile e il debitore decade dallo stesso in
caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive. A seguito della presentazione della richiesta
del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove
azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta dopo una
segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, la stessa non puo'
essere concessa limitatamente agli importi che ne
costituiscono oggetto.
3. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. Finalita' - Durata degli incentivi fiscali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7
febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2015 e
2016 mediante corresponsione nel 2015 e 2016 dell'assegno
ivi previsto
2.4(Omissis)».

Si riporta il testo vigente del comma 616 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2008):
«Art. 2. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del
territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla
mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche.
1-615 (Omissis).
616.In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli
stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma
sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.
617-642 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in Italia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita' - Durata degli incentivi fiscali)
1.(Omissis).
2. I benefici fiscali di cui alla presente legge
spettano dalla data di entrata in vigore della medesima
legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini
dell'Unione europea che, a partire dalla data del 20
gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2.
3.4.(Omissis).».

Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 2 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla 12 luglio 2011, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno
1-5 (Omissis).
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 31
dicembre 2015. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-9 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1dell'art. 20 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 16, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20. Ulteriori disposizioni per favorire il
superamento delle conseguenze del sisma nella regione
Abruzzo dell'aprile 2009.
1. Con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e
2014, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano
le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ne'
le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti
disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.
2. (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 85 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2011, n. 111(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Art. 1
1-84 (Omissis).
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86-735 (Omissis).».

Si riporta il testo dei commi da 96 a 115 e 117
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 2008):
"Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali.
1-95 (Omissis).
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai
commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le
persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000
euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti
o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita'
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di
esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di
cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato
acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro .
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni
all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si
considerano effettuati sulla base dei criteri di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di
imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di
inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e
99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i
cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato
italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito
complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a societa' di persone o associazioni di cui
all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui
all'articolo 116 del medesimo testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul
valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto
alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta,
dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e
sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli
acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le
quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta,
che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni.
101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a
117 comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si
applica se il contribuente transita, anche per opzione, al
regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il
versamento e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in
cinque rate annuali di pari importo senza applicazione
degli interessi. La prima o unica rata e' versata entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'anno precedente a quello di
applicazione del regime dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma
105 del presente articolo. Il debito puo' essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in
cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi
ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle
operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, per le quali non si e' ancora verificata
l'esigibilita'.
103. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e'
applicata nei modi ordinari puo' essere chiesta a rimborso
ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa
o di lavoro autonomo e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di
imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attivita' di impresa o dell'arte o
della professione; concorrono, altresi', alla formazione
del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per
conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente
a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero,
se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia
esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,
si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente
comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si
applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e
delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per
cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto
il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o
deduzione e' stata rinviata in conformita' alle
disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono
o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a
quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo
della somma algebrica delle predette quote eccedente
l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente
il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si
considerano azzerate e non partecipano alla formazione del
reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo
della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente
alla formazione del predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei
contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione
del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117
secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso
dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono
computate in diminuzione del reddito conseguito
nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi
d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne
ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti
minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei
redditi e' presentata nei termini e con le modalita'
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi
sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresi',
esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida
per almeno un triennio, e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
della scelta operata. In deroga alle disposizioni del
presente comma, l'opzione esercitata per il periodo
d'imposta 2008 puo' essere revocata con effetto dal
successivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata .
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene
meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il
regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui
al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per
cento. In tal caso sara' dovuta l'imposta sul valore
aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata
mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del
predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi,
salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione
dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a
causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite
di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre
anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta
soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un
periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di
evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i
compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del
regime di cui ai predetti commi, hanno gia' concorso a
formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei periodi di imposta
successivi ancorche' di competenza di tali periodi;
viceversa quelli che, ancorche' di competenza del periodo
soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo
assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel
corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal
regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si
applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime
ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a
117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere
dettate disposizioni attuative del presente comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette,
imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle
attivita' produttive. In caso di infedele indicazione da
parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i
requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che
determinano la cessazione del regime previsto dai commi da
96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime
stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito
accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il
regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle
condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle
fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere
applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi
definitivamente accertati superino il limite di cui al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento.
In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo
periodo del comma 111.
115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento a
eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione
diverse da quelle previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
116 (Omissis).
117. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo
5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare».

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1-4 (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Si riporta il testo del comma 12-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica
1-12 (Omissis)
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli
anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2,
comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.
12-ter-33-bis (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 6-bis, dell'art. 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali
1-6 (Omissis).
6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilita' interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine,
entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a
seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
15 marzo di ciascun anno.
7-32 (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-quater. Collaborazione volontaria.
1-3 (Omissis).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.».

Si riporta il testo vigente del comma 169 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1.
1-168 (Omissis).
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170-1364 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1.
1-461 (Omissis).
462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
463-561 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64:
«Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.".

Si riporta il testo vigente del comma 3-quinquies,
secondo periodo, dell'art. 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 40. Contratti collettivi nazionali e
integrativi(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e
poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs
n. 80 del 1998):
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.».

Si riporta il testo vigente del comma 557 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2007):
«Art. 1.
1-556 (Omissis).
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali
558-1364 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 424 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle.».

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68:
«Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di
vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
all'utilizzo dei relativi fondi.
1. (Omissis).
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno possono compensare le somme da
recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche
attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti
dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al
secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli
derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3-2-quater (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1.
1-461 (Omissis)
462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
463-561 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 68, lettera c)
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-Legge finanziaria 2010):
«Art. 2. Disposizioni diverse
1-67-bis (Omissis).
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall' articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all' articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
69-253 (Omissis).».

Il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (Attuazione
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2010, n. 75.

Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 18 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18. Disposizioni in favore dei comuni assegnatari
di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798
1. Per gli anni 2014 e 2015, ai comuni assegnatari di
contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui
all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che
non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita'
interno non si applica la sanzione di cui al comma 26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del
citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente
medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3
per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue.
1-bis. (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«Art.1
1-114 (Omissis)
115. Entro il 30 giugno 2015 gli assicurati
all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS,
e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende
che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilita' per
cessazione dell'attivita' lavorativa, i quali abbiano
ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento
dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni e in quantita' superiori ai limiti
di legge e che, avendo presentato domanda successivamente
al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il
riconoscimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il
riconoscimento della maggiorazione secondo il regime
vigente al tempo in cui l'esposizione si e' realizzata ai
sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni
conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2015.
116-735 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1-4 (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 10-bis
Proroga di termini in materia previdenziale

1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 744,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014).
«Art. 1.
1-743 (Omissis).
744. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne'
pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1,
comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27
per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per
l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per
l'anno 2014.
745-749 (Omissis).».

Si riporta il testo vigente del comma 26, dell'articolo
2, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare).
«Art. 2. (Armonizzazione)
1-25 (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
27-33 (Omissis)»

Si riporta il testo vigente del comma 79, dell'articolo
1, della legge 24 dicembre 2007, n.247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale) e successive modificazioni.
«Art. 1.
1-78 (Omissis).
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per
cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e
al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
80-94 (Omissis).»

Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo
10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n.307:
«Art.10.Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
1-4 (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» e' sostituito dal seguente: «2015».
1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1-quinquies,
dell'articolo 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.
74,(Misure urgenti in favore delle popolazioni
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29
maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed
eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare
l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.)
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014,
n. 93, come modificato dalla presente legge:
«ART. 2. Integrazione del Fondo per le emergenze
nazionali
1-1-quater (Omissis)
1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per
le finalita' previste dalla lettera e) del comma 2
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze
nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5
della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci
delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a seguito
dell'accertamento di economie derivanti dalla completa
attuazione di piani di interventi urgenti connessi con
eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002,
finanziati con provvedimenti statali, possono essere
utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio
degli interventi conseguenti alla ricognizione dei
fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2
del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per
gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno
2015, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal
fine sono riversate nelle contabilita' speciali all'uopo
istituite.
1-sexies-1-septies (Omissis)».

Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 8, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali
1-6 (Omissis).
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2014. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2015.
8-15-quater (Omissis).».

Si riporta il testo del comma 1, articolo 19-bis, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19-bis. Zone a burocrazia zero
1.In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 nei
territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la disciplina delle
zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Si riporta il testo vigente del comma 123 dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni.
«Art.1.
1-122 (Omissis).
123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle
strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per
gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della
societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per
gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via
di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma
di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con
i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
del Dipartimento della Protezione civile ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni.
124-749 (Omissis)».
 
Art. 12
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali
1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma1 e del comma 1-bis
dell'articolo 22, del citato decreto-legge 24 aprile 2014,
n.66, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali)
1.All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e si
considerano produttive di reddito agrario" sono sostituite
dalle seguenti: ". Il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
il coefficiente di redditivita' del 25 per cento,". Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015 e di esse si tiene conto ai fini della
determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi
dovute per il predetto periodo d'imposta.
1-bis. Limitatamente agli anni 2014 e 2015, ferme
restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,
la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh
anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo
effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
comma, del codice civile e si considerano produttive di
reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i
limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle
societa' semplici e degli altri soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla
valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della
quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del
reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini
della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute
per il predetto periodo d'imposta.
2-2-bis (Omissis)».

Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo
10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n.307:
«Art.10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1-4 (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo.11, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea.) convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, come
modificato dalla presente legge:
«Art.11
1-6-bis (Omissis).
7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei
libretto di centrale per gli impianti termici civili
previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza,
entro il 31 dicembre 2015.
8-13 (Omissis).».
 
Art. 13
Federazioni sportive nazionali

1. E' differita al 1º gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e successive modificazioni.
«Art.1. Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4.Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
 
Art. 14
Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita' delle attivita' dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007- 2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1º gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».

Riferimenti normativi

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo del comma 418 e del comma 419
dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2014,
n.190, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1-417 (Omissis).
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa
ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un
ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.
Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente,
fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei
periodi precedenti, le province che risultano in dissesto
alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della
Societa' per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito
l'ammontare della riduzione della spesa corrente che
ciascun ente deve conseguire e del corrispondente
versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa
storica e fabbisogni standard.
419. In caso di mancato versamento del contributo di
cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla
base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di
gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero
delle predette somme nei confronti delle province e delle
citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del
riversamento del relativo gettito alle medesime province e
citta' metropolitane. In caso di incapienza a valere sui
versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il
recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta
provinciale di trascrizione, con modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno.
420-735 (Omissis).».
 
Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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