Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 11 febbraio 2015 |
Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2010. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale"; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al d.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142; Vista la direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva n. 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni; Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, come convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato il d.lgs. n. 190 del 2010; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni", ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che "La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'art. 10"; Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III"; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV"; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'art. 10, nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi"; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attivita' si avvale di un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le Amministrazioni competenti in materia di attuazione del d.lgs. n. 190 del 2010, nonche' tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani; Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato tecnico; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente prot. n. 249 del 17 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 261 del 10 novembre 2014, con il quale sono stati determinati i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definiti i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale sul quale e' stato acquisito il parere della Conferenza unificata del 25 settembre 2014; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali nonche' degli Enti tecnici nazionali, il documento concernente la proposta della struttura delle attivita' di monitoraggio e della formulazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 2010, a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti la definizione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, attraverso la pubblicazione su sito web appositamente dedicato, affinche' tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico; Considerato che la proposta di versione definitiva della struttura delle attivita' di monitoraggio e della formulazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e' stata sottoposta al Comitato tecnico, il quale, nella riunione del 24 settembre 2014, ne ha condiviso i contenuti; Rilevato pertanto che e' necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a definire gli indicatori associati ai traguardi ambientali e ad elaborare i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1 Definizione degli indicatori associati ai traguardi ambientali
1. Gli indicatori associati ai traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono definiti nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| ALLEGATO I INDICATORI ASSOCIATI AI TRAGUARDI AMBIENTALI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO II PROGRAMMI DI MONITORAGGIO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Elaborazione dei programmi di monitoraggio
1. I programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono elaborati nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti |
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