Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 febbraio 2015
Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, come prorogata dall'ordinanza 14 gennaio 2014, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'o.m. 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51;
Considerato il permanere dello stato di emergenza che determina la necessita' di mantenere le misure di prevenzione che hanno reso possibile il controllo del fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, nonche' il monitoraggio dei dati epidemiologici;
Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' causa di contaminazione ambientale;
Ritenuto per quanto sopra, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina normativa in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012 e successive modificazioni;
Visto il d.m. 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e successive modificazioni, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 10 febbraio 2015

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
De Filippo

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 734
 
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