Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2015 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2015, n. 12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.
 
ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELL'ISOLA DI MAN

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man, nell'intento di incrementare e agevolare i termini e le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale;
riconoscendo che l'Isola di Man ha il diritto, in base alle condizioni dei mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica italiana;
le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse:

Articolo l

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorita' competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: (a) in Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
(iv) l'imposta sul valore aggiunto;
(v) l'imposta sulle successioni;
(vi) l'imposta sulle donazioni;
(vii) le imposte sostitutive; e (b) nell'Isola di Man:
(i) le imposte sui redditi o sugli utili; e
(ii) l'imposta sul valore aggiunto.
2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti tramite uno scambio di note. Le autorita' competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
 
Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, salvo che diversamente specificato, l'espressione:
(a) «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(b) «Isola di Man» designa l'isola dell'Isola di Man, compreso il suo mare territoriale, in conformita' con il diritto internazionale;
(c) «piano o fondo comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche' le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati dal pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;
(d) «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(e) «autorita' competente» designa in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e nell'Isola di Man, l'Assessor of Income Tax o un suo rappresentante;
(f) «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;
(g) «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;
(h) «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
(i) «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano a una Parte di ottenere e fornire le informazioni richieste;
(j) «Parte» designa l'Italia o l'Isola di Man, secondo il contesto;
(k) «persona» comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone;
(l) «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa';
(m) «societa' quotata in Borsa» designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori;
(n) «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti;
(o) «Parte interpellata» designa la Parte cui e' richiesto di fornire le informazioni;
(p) «Parte richiedente» designa la Parte che richiede le informazioni; e
(q) «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo.
2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.
 
Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessita' ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella giurisdizione della Parte interpellata.
2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo, nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita' competenti per le finalita' specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta:
(a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualita' di agente o fiduciario;
(b)
(i) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti dell'articolo 2, le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta';
(ii) nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari; e
(iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari.
Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento alle societa' quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'.
5. L'autorita' competente della Parte richiedente provvede a fornire le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni per la richiesta:
(a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine;
(b) una dichiarazione attestante le informazioni richieste, ivi comprese la natura delle stesse e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
(c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
(d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nel territorio della Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o siano in grado di acquisire le informazioni richieste;
(f) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta e' conforme al presente Accordo;
(g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'.
6. L'autorita' competente della Parte interpellata deve trasmettere alla Parte richiedente le informazioni richieste non appena ragionevolmente possibile. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve:
(a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; e
(b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

 
Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere che la Parte interpellata consenta a rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente di entrare nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti previo consenso scritto delle persone o di altri soggetti interessati. L'autorita' competente della Parte richiedente deve notificare all'autorita' competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 e' accettata, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

 
Articolo 7

Possibilita' di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non e' obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di acquisire in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non e' conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette a legal privilege oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico.
4. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia.
5. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle medesime circostanze.

 
Articolo 8

Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti sono tenute segrete.
2. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalita' specificate all'articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita', comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le informazioni fornite non possono essere usate per finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.
4. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

 
Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, e in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.
I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e soddisfare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

 
Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.

 
Articolo 11

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.
3. Le autorita' competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

 
Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica delle Parti in conformita' con le rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'atto dell'entrata in vigore l'Accordo avra' effetto:
a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

 
Articolo 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.
3. Nonostante la denuncia dell'Accordo, le parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Londra il 16 settembre 2013, in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
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