Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2015 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2015, n. 14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
 
Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA CULTURA E
DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT
FRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA BOSNIA ERZEGOVINA

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina (in seguito denominate: "Parti Contraenti)
desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso piu' sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport,
convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione ed i rapporti tra i due Paesi,
tenuto conto dell'importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle sedi di integrazione multilaterale a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare nell'ambito In.C.E., I.A.I. ed Uniadrion

Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare quelle attivita' che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport tra i due Paesi.

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati e nella misura delle proprie disponibilita', la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale, scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari a euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Le Parti Contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed Enti, e promuoveranno le attivita' di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la lingua e cultura dell'altro.
Le Parti Contraenti faciliteranno le attivita' dei propri istituti scolastici, culturali e scientifici esistenti nel territorio dell'altro Paese, incoraggeranno iniziative di cooperazione culturale tra gli Enti locali di ciascun Paese. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 4

Le Parti Contraenti si adoperano per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche, manifestazioni ed eventi di rilievo, particolarmente rappresentativi del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

 
Articolo 5

Allo scopo di diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione e di esperti, progetti comuni di ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.

 
Articolo 6

Le Parti Contraenti intensificheranno e favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria tramite la conclusione di accordi e convenzioni per incrementare:
a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti, esperti e ricercatori, fra istituzioni e organizzazioni collegate con l'istruzione e la formazione; di informazioni e di pubblicazioni, la partecipazione a seminari, congressi e conferenze, nonche' l'organizzazione di corsi di apprendistato professionale e di corsi condotti da docenti fuorisede;
c) la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
Le Parti Contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le Istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea in corso, cosi' come di Iniziative multilaterali di cooperazione regionale.

 
Articolo 7

Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario, in istituzioni quali universita', accademie, enti di ricerca e conservatori, sulla base della reciprocita' e delle reciproche disponibilita' di bilancio.
Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, negli anni successivi al primo di applicazione del presente Accordo, eventuali variazioni nel numero delle mensilita' nonche' nell'importo delle borse stesse.

 
Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attivita' giovanili.

 
Articolo 9

Le due Parti concordano che possono essere ammessi a procedure di riconoscimento in ognuno dei due Paesi i titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie dell'altro Paese a seguito di corsi di studio ordinari e completi previsti per la generalita' degli studenti e svoltisi interamente in sedi universitarie statali o legalmente riconosciute.
Una definitiva regolamentazione della materia potra' essere stabilita da uno speciale accordo bilaterale.

 
Articolo 10

1. Le Parti Contraenti solleciteranno la cooperazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e di testi scolastici e scientifici dell'altra Parte.
In particolare, le Parti Contraenti favoriranno:
lo scambio di libri;
l'organizzazione di mostre e la partecipazione a fiere librarie;
la cooperazione diretta tra editori;
la promozione di contatti diretti tra scrittori, autori di pubblicazioni letterarie e scientifiche e traduttori dei due Paesi.
2. Le Parti incoraggiano le attivita' nel campo dell'istruzione e della cultura volte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.
Le relative attivita' potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani presso il Ministero degli affari esteri.
3. Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parita' tra uomo e donna e la valorizzazione delle creativita' della donne e della loro produzione culturale.

 
Articolo 11

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi, i contatti tra gli editori di giornali e riviste, nonche' lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

 
Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e dei diritti simili, in accordo con le convenzioni internazionali.

 
Articolo 13

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici, favorendo iniziative e lo scambio di esperienze nel settore della conservazione e del recupero del patrimonio del paesaggio culturale di ciascuno dei due Paesi e nel settore della promozione della qualita' dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee. Sara' incoraggiata la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favorita la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.
Le Parti Contraenti, nel concordare sulla necessita' di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti d'interesse storico, artistico e demo-etno-antropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

 
Articolo 14

Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attivita' sportive, intensificheranno la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, favoriranno la promozione di contatti diretti tra i comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni, unioni e squadre dei due Paesi, favoriranno lo stabilimento della collaborazione diretta tra studiosi ed esperti per lo scambio di informazioni scientifico-metodologiche e sportivo-mediche del settore della cultura fisica e dello sport.

 
Articolo 15

Ciascuna Parte Contraente facilitera', ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno ed il ritorno delle persone dell'altra Parte Contraente, nonche' l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei programmi o degli scambi in conformita' al presente accordo.

 
Articolo 16

Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 17 saranno realizzate dai due Paesi su base di reciprocita' e nei limiti della disponibilita' delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

 
Articolo 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista che avra' il compito di redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione culturale ed educativa fra i due Paesi.
La Commissione Mista sara' convocata attraverso i canali diplomatici e si riunira' alternativamente a Sarajevo e a Roma.

 
Articolo 18

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

 
Articolo 19

Il presente accordo avra' durata illimitata.
Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Il presente Accordo potra' esser modificato consensualmente tramite scambio di Note diplomatiche, a seguito di decisioni concordate nell'ambito della Commissione Mista. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il seguente Accordo.
Fatto a Mostar il 19 luglio 2004 in due originali ciascuno in lingua italiana e nelle lingue ufficiali della Bosnia Erzegovina bosniaco, croato e serbo, ognuno facente ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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