Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 febbraio 2015
Ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale, relativa al triennio 2014/2017.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - serie generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della salute in data 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4.09.2014, di modifica del comma 5 dell'art. 9 del sopramenzionato decreto in data 7 marzo 2006;
Visto che il summenzionato articolo stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresi', che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;
Considerato che, per esigenze di funzionalita' dei corsi, si ravvisa la necessita', limitatamente al corso di cui al triennio 2014/2017, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato art. 1 del decreto 28 agosto 2014 per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;
Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalita' con quelle del corretto svolgimento delle attivita' didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2014/2017, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2014/2017, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: Lorenzin
 
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