Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2015 (vai al sommario)
LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Divieto di concessione dei benefici ai condannati
per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti) . - 1. L'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione
anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati
per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.».
 
Art. 2
Modifica al codice di procedura penale in materia
di scambio elettorale politico-mafioso

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). -
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis ,416-ter e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
(Omissis)».
 
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