Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Marche» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marche» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio Marche Extravergine ed acquisito inoltre il parere della regione Marche, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari. |
| Allegato
Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Marche» Art. 1. Denominazione
L'Indicazione Geografica Protetta "Marche" e' riservata all'olio extravergine ottenuto da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni, ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.
Art. 2. Caratteristiche del prodotto
Le varieta' presenti che concorrono all'Indicazione Geografica Protetta "Marche", senza altra menzione geografica aggiuntiva, da sole o congiuntamente, sono: Piantone di Falerone, Ascolana tenera, Ascolana dura, Piantone di Mogliano, Carboncella, Raggia, Raggiola, Frantoio, Rosciola, Leccino, Mignola, Coroncina, Moraiolo, Sargano di Fermo, Orbetana e Pendolino per un minimo dell'85%. Sono ammesse altre varieta' fino a un massimo del 15%. Per l'immissione al consumo, l'olio extravergine di oliva a Indicazione Geografica Protetta "Marche" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo/verde; caratteristiche olfatto/gustative:
=========================================== | Descrittore | Mediana * | +=========================+===============+ | Difetti | 0 | +-------------------------+---------------+ | Fruttato | 2-7 | +-------------------------+---------------+ | Amaro | 2-7 | +-------------------------+---------------+ | Piccante | 2-7 | +-------------------------+---------------+ * CVr% minore o uguale a 20 Acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,4% Numero di perossidi: < =12 (meq O2 \Kg) Acido oleico: min 72% Acido linoleico: max 9% K232: max 2,2 K270: max 0,15 Delta K: max 0,005 Polifenoli totali: min 200 mg\Kg (determinati per via colorimetrica ed espresso in acido gallico).
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Marche" coincide con i limiti territoriali della regione Marche il cui territorio risulta olivato ed idoneo per ottenere produzioni con caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. Tutte le fasi produttive devono avvenire esclusivamente all'interno del territorio della Regione Marche.
Art. 4. Origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, e' garantita la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di Controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5. Metodo di ottenimento
Le condizioni di coltivazione ed ambientali degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva "Marche" I.G.P. debbono essere quelle ordinarie della zona e, comunque, atte a confermare alle olive ed all'olio specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli agronomicamente razionali atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio. La potatura di produzione a frequenza annuale, la fertilizzazione, l'irrigazione e la difesa fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Marche. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrita' del frutto e comunque non oltre il 15 dicembre. Le olive raccolte debbono essere contenute in cassette o simili che favoriscano l'areazione. E' vietato l'uso di sacchi di juta o simili. Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni successivi alla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la piu' breve possibile. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva "Marche" IGP debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio prima della fase di molitura. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva deve avvenire mediante processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio e' di 30°C. La resa massima in olio e' fissata al 20%. Avvenuta l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, vetro o contenitori fissi idonei alla conservazione con valori di temperatura compresi tra 10°C e 18°C. Prima del confezionamento che deve avvenire all'interno della zona delimitata, l'olio deve essere decantato o filtrato per eliminare eventuali residui di lavorazione. Per lo stoccaggio nei contenitori e' possibile utilizzare gas inerti.
Art. 6. Legame con la zona geografica
L'olio d'oliva e' storicamente uno tra i prodotti maggiormente caratterizzanti della Regione Marche. La sua reputazione e' antichissima come documentato da numerose fonti che attestano la notorieta' dell'olio marchigiano gia' in epoca romana. Nel XIII secolo, la reputazione dell'olio marchigiano era tale che gli veniva riconosciuto un prezzo piu' elevato rispetto agli oli delle altre regioni e addirittura, a Venezia, era stato emanato un esplicito divieto di mescolarlo con oli di diversa provenienza. Ancora oggi, gli oli marchigiani godono di un'ottima reputazione in virtu' di una qualita' costantemente elevata e con straordinarie punte di eccellenza, come dimostrano i numerosi riconoscimenti ottenuti in competizioni nazionali e internazionali dalle nostre aziende negli ultimi anni. La diffusione della coltura dell'olivo nella regione Marche e' stata influenzata nei secoli dalle condizioni ambientali locali quali il clima, il suolo e la sua geomorfologia, fertilita' e non ultimi i fattori culturali ed umani che le persone insediate hanno potuto esprimere. L'evoluzione storica dei sistemi gestionali nelle Marche per l'olivo ha assunto il fattore limitante geografico verso nord come terra vocata alla sua coltivazione. Il fattore limitante e' dato dalle gelate tardo invernali ed anche primaverili che nella storia ha provocato spesso la morte della pianta esterna cui ha fatto sempre seguito la sua ricostituzione ripartendo dai nuovi getti radicali. Nonostante cio' l'olivicoltura marchigiana e' presente in tutte le zone collinari litoranee ed interne sia in coltura promiscua come piante sparse ed ultimamente come impianti specializzati. Difatti si assiste per la coltura arborea - olivo - ad una specializzazione nelle aree litoranee e di media collina ove si sono realizzati nuovi impianti e ove si possono razionalizzare le tecniche colturali riguardanti la potatura, la raccolta, la lotta fitosanitaria, se necessaria. Di contro, nelle aree interne e pedemontane permane una olivicoltura marchigiana marginale ove con l'aspetto produttivo si esalta la conservazione del paesaggio e del ricordo storico documentale legato all'appoderamento diffuso ed alla cultura familiare ivi insediata in quanto pianta perenne. Le condizioni pedoclimatiche della zona litoranea assicurano un regolare processo di maturazione e riescono a garantire la produzione e quindi reddito agli olivicoltori. Per l'olivicoltura interna le difficili condizioni pedoclimatiche influenzano la maturazione, le produzioni, la resa in olio ed esaltano la peculiarita' degli oli specie se oltre i mt 500 s.l.m. Da quanto premesso e' evidente che la realta' colturale e' quella della sua diffusione su tutto il territorio coltivabile e la sua maggiore caratteristica, sostenuta dalla sua storia, e' la sua reputazione. E' altrettanto evidente che il clima ha condizionato nel tempo la coltivazione, la diversificazione delle cultivar, la selezione delle varieta' autoctone e la diffusione di esse. Tali varieta' sono tuttora presenti nei nuovi impianti, e costituiscono la base di tutti gli oli prodotti nella regione. La qualita' e, soprattutto, la peculiarita' e' correlata in particolar modo alla presenza delle varieta' locali che arricchiscono l'aroma di sentori peculiari, e dalle condizioni pedoclimatiche. Le caratteristiche organolettiche riscontrate hanno messo in evidenza un prodotto in cui prevale il fruttato con gradevoli note di amaro e piccante determinate da un buon contenuto in polifenoli riscontrato negli oli. La tecnologia di estrazione ha nelle Marche una lunga tradizione. Un censimento del 1910 in provincia di Ancona rileva 163 frantoi attivi, tra forza animale e forza motrice, tanto da far dedurre una capillare distribuzione di impianti in tutti i Comuni della regione in quanto interessati alla coltura dell'olivo. Nel 2000 sono operativi nella regione 165 frantoi. Tale dato consente di affermare che, oggi, in ogni Comune ove e' presente l'olivicoltura e' assicurato il servizio di spremitura delle olive data la capillare distribuzione degli impianti. La disponibilita' di moderne tecnologie e' dovuta anche alla presenza, nelle Marche, dell'azienda leader a livello mondiale nel settore della produzione di macchinari per l'industria olearia. In sintesi, i fattori climatici, umani, e tecnici hanno consentito all'olivicoltura marchigiana di raggiungere nel tempo una propria reputazione di prodotto alimentare di qualita', entro e fuori regione. Oltre che dal punto di vista qualitativo, l'olivicoltura assume un particolare rilievo in quanto contribuisce in maniera determinante a fornire al paesaggio rurale regionale la sua connotazione caratteristica tanto che, nell'immaginario collettivo, il concetto di "collina marchigiana" e' ormai indissolubilmente legato alla presenza dell'olivo. L'olio nelle Marche e' quindi un prodotto omogeneo, dal colore giallo-verde, dal fruttato tendenzialmente medio e sentore verde. Al gusto e' equilibrato con note di amaro e piccante, che possono risultare piu' accentuate in caso di raccolte anticipate. Nel complesso e' un olio molto aromatico ed equilibrato nelle sensazioni gustative. La tipologia dell'olio delle Marche, e' stata definita a seguito di una serie di analisi, sia chimiche che organolettiche, di campioni di olio reperiti in annate diverse in tutto il territorio regionale, effettuato a partire dall'anno 1994 dall'A.S.S.A.M. con il supporto scientifico dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Spoleto i cui risultati sono stati pubblicati nel testo "Le Varieta' di olivo nelle Marche". Lo studio effettuato da un Istituto Sperimentale di emanazione ministeriale, volto ad evidenziare "Elementi di Caratterizzazione Interregionale", ha interessato centinaia di campioni di olio prodotto nel territorio marchigiano per i quali sono stati registrati gli spettri di 13C. L'analisi statistica delle intensita' relative dei segnali 13C degli acidi grassi dei trigliceridi e' finalizzata alla identificazione di raggruppamenti di oli omogenei condizionati dall'areale geografico di produzione. Su questa base scientifica lo studio ha accertato che, in confronto con altri oli provenienti da altre aree, gli oli provenienti dalla regione Marche "appaiono formare un raggruppamento distinto". Cio' e' di ulteriore conferma della reputazione dell'olio delle Marche derivante da proprie caratteristiche specifiche attribuibili all'interazione tra ambiente geografico e territorio di produzione. In controtendenza rispetto ad altre colture marchigiane, la coltura dell'olivo ha conosciuto negli ultimi trent'anni un'espansione passando dai circa 6.500 ettari dei primi anni '80 ai 13.515 del 2010 (dati Istat). Di questi, 2.083 sono costituiti da coltivazioni biologiche o in conversione a dimostrazione di come la coltivazione dell'olivo ben si presti all'adozione di tecniche colturali ecocompatibili.
Art. 7. Controlli
La verifica del rispetto del Disciplinare del prodotto olio extravergine d'oliva "Marche" I.G.P., come richiesto dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/12, e' effettuata dall'Autorita' Pubblica di Controllo (APC) dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) con sede in Via dell'Industria, 1 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071.8081 - fax 071.85979 - mail: ac@assam.marche.it - PEC: assam@emarche.it
Art. 8. Etichettatura
L'olio "Marche" IGP deve essere commercializzato in recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a 5 litri, sigillati e provvisti di etichetta. L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva "Marche" IGP che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute e fattorie e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. Il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situata nell'area di produzione e' consentito solo se il confezionamento e' avvenuto nell'azienda medesima Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'Indicazione Geografica Protetta. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. E' consentito l'utilizzo della dicitura "monovarietale" seguita dal nome della cultivar utilizzata tra quelle elencate all'articolo 2. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. E' obbligatorio inserire in etichetta e/o nell'eventuale retro-etichetta il simbolo europeo della indicazione geografica protetta, in quadricromia o in bianco e nero. |
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