Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 febbraio 2015
Integrazione del decreto 24 maggio 2012, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' il Ministro per la coesione territoriale, del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2012, n. 127, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto interministeriale, che stabilisce che l'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno puo' essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in applicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012;
Visto l'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che prevede la proroga al 15 maggio 2015 della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
Visto il «Piano di Azione Coesione» adottato d'intesa 1'11 dicembre 2012 tra le Amministrazioni centrali e le Regioni e la relativa presa d'atto del CIPE del 18 febbraio 2013, che prevede, tra l'altro, il rifinanziamento del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
Viste le note n. 74501/7402 del 26 aprile 2013 della regione Basilicata, n. 107658 del 28 marzo 2013 della regione Calabria, n. 5625 del 12 aprile 2013 della regione Puglia, n. 15685 del 2 aprile 2013 della regione Sardegna e n. 15285 del 14 agosto 2013 della regione Sicilia e la delibera della Giunta della regione Campania n. 303 dell'8 agosto 2013 contenenti gli importi aggiuntivi da destinare alla misura del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi comunitari 2007-2013 e dalle riprogrammazioni interna degli stessi;
Vista la nota della regione Sardegna n. 33306 del 12 luglio 2013 contenente la richiesta di sostituire l'importo di 20 milioni di euro a valere sul programma operativo FSE, gia' oggetto del decreto interministeriale del 24 maggio 2012, con risorse a valere sul programma operativo FSE per 5 milioni di euro e a carico del bilancio regionale per 15 milioni di euro;
Vista la nota della regione Basilicata n. 118095/1512 del 18 luglio 2014 contenente la richiesta di incrementare ulteriormente le risorse da destinare alla misura del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno con risorse a valere sul programma operativo FSE per 1,55 milioni di euro e a carico del bilancio regionale per 100.000 euro;
Vista la nota della regione Puglia n. 22498 del 14 ottobre 2014 contenente la proposta di riprogrammare all'interno del POR, per l'importo di 10 milioni di euro, parte delle risorse destinate al credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a causa delle difficolta' attuative della Misura;
Vista la nota della regione Calabria n. 369510 del 24 novembre 2014 contenente la proposta di riprogrammare, per l'importo di 25 milioni di euro derivante dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, parte delle risorse destinate al credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
Visto l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto l'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorita';
Visto l'art. 10 del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 (in GU. 30 ottobre 2013, n. 255) che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia;
Vista la delega di funzioni conferita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014 in materia di Politiche per la coesione territoriale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dott. Graziano Delrio;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancita nella seduta del 27 novembre 2014

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come individuate dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2012, n. 127, sono incrementate di 146,80 milioni di euro, di cui 74 milioni di euro derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi UE 2007-2013, 72,70 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione interna degli stessi programmi e 100.000 euro a carico del bilancio della Regione Basilicata.
2. Per effetto della suddetta integrazione, le risorse complessivamente disponibili per la misura del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ammontano a 288,80 milioni di euro, ripartite fra le Regioni interessate come riportato nel prospetto seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di:
a) comunicazioni pervenute dalle regioni circa gli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi UE 2007-2013, come risultanti dalle attestazioni fornite alle stesse regioni dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni effettuate;
b) comunicazioni ricevute dalle regioni circa gli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, a valere sulle risorse riprogrammate all'interno dei rispettivi programmi UE 2007-2013, rendicontate alla Commissione europea, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale.
2. Per le risorse destinate al credito d'imposta a carico del bilancio della Regione Sardegna, pari a 15 milioni di euro, e a carico del bilancio della regione Basilicata, pari a 100.000 euro, le regioni stesse provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato gli importi fruiti dagli aventi diritto.
3. Le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere utilizzate per le compensazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati avvenute nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 1° giugno 2012 e tra il 2 giugno 2012 ed il 13 maggio 2013.
 
Art. 3

Per quanto non direttamente disposto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l° giugno 2012, n. 127.
Roma, 4 febbraio 2015

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri
Delrio

 
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