Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 13 febbraio 2015 |
Rinnovo del riconoscimento della Societa' Rina Services S.p.A., di Genova quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 e s.m.i. con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; Visto il decreto dirigenziale prot. n. 2111 del 13 luglio 2010 pubblicato sulla G.U.R.I n. 179 del 3 agosto 2010 di rinnovo del riconoscimento quale Organismo notificato con n. 0474 ai sensi del D. Lgs. n. 163/2007; Vista la nota prot. n. 66733 del 5 agosto 2010 con cui a seguito della avvenuta pubblicazione del D. Lgs. 191/2010 di recepimento della direttiva 2008/57/CE e' stata notificato al Ministero dello sviluppo economico l'aggiornamento della notifica della Societa' Rina Services S.p.A - ai sensi della direttiva 2008/57/CE; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 - Determinazione delle tariffe relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed ad alta velocita' pubblicato sulla (GU n. 56 del 7 marzo 2013); Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico; Vista la nota prot. R.I./107 dell'8 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un Gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attivita' di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi notificati, per l'interoperabilita' ferroviaria ai sensi del D.lgs. 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE; Vista l'istanza della Societa' Rina Services S.p.A. con sede legale sita in via Corsica, 12 - 16128 Genova, registrata in ingresso con prot. n. 3169 del 17 dicembre 2014, con la quale la medesima Societa' ha chiesto il rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo di cui all'allegato II del decreto medesimo, come di seguito riepilogati: Sottosistemi strutturali (Controllo, comando e segnalamento a terra; Controllo, comando e segnalamento di bordo; Energia; Infrastrutture; Materiale rotabile) e sottosistemi funzionali (Manutenzione; Applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci; Esercizio e gestione del traffico). Considerato che, nella predetta istanza, la Societa' ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010; Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo; Vista la nota prot. n. 56 del 12 febbraio 2015 con cui il Coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 191/2010 e s.m.i. e' rinnovato il riconoscimento della Societa' Rina Services S.p.A., con sede legale sita in via Corsica, 12 - 16128 Genova, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi del sistema ferroviario comunitario di cui all'allegato II del decreto medesimo cosi' come modificato dal D.M. 22 luglio 2011, e di seguito specificati: Sottosistemi strutturali: Controllo, comando e segnalamento a terra; Controllo, comando e segnalamento di bordo; Energia; Infrastrutture; Materiale rotabile; Sottosistemi funzionali: Manutenzione Applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci Esercizio e gestione del traffico |
| Art. 2
1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato decreto legislativo. 2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali. |
| Art. 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina Services S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. |
| Art. 4
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'organismo Rina Services S.p.A. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo Rina Services S.p.A. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri. |
| Art. 5
1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale con decorrenza dalla data di scadenza della precedente notifica. 2. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2015
Il direttore generale: Parente |
|
|
|