Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205
Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto l'articolo 8, comma 7, lett. d), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di seguito "Decreto legge", che prevede che con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplini le modalita' attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
Vista la lett. b) dell'articolo 8, comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Vista la lett. c), dell'articolo 8, comma 7 del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate dal presente regolamento;
Vista la lett. e), dell'articolo 8, comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole tecniche volte a completare il quadro normativo di riferimento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell'8 marzo 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui si e' provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia sulla bozza di regolamento in oggetto;
Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note n. 0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013;
Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento di cui all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) "negoziatore": la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso;
e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui e' detenuto il conto di traenza dell'assegno;
f) "emittente": la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione;
g) "immagine dell'assegno": copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 della legge assegni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
(Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 8 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:
"7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del
credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"1. Il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore assicura che dal momento della ricezione
dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul
conto del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario entro la fine della giornata operativa
successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un
contratto per la prestazione di servizi di pagamento
possono concordare di applicare un termine di esecuzione
diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare
riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per
gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in
euro che non puo' comunque essere superiore a tre giornate
operative. Per le operazioni di pagamento disposte su
supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi
precedenti possono essere prorogati di una ulteriore
giornata operativa.";
b) al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «L'assegno bancario puo' essere presentato
al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in
forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dell' articolo 45
e' sostituito dal seguente: «3) con dichiarazione della
Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione
o delle attivita' di compensazione e di regolamento delle
operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno
bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato
pagato.»;
3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente
possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno
presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) all'articolo 86, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "All'assegno circolare si
applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di
cui all'articolo 31, terzo comma.";
c) all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformita' all'originale e'
assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai
sensi dell' articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca
d'Italia, disciplina le modalita' attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione
del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con
proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del
regolamento ministeriale;
f) le modifiche apportate al regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del
presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione
deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti
diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego»".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Il DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi
3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e
71, comma 1, del Codice ell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117.

Note all'art. 1:
Per il riferimento al testo del Regio Decreto n. 1736
del 1933 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
82 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del comma 7 dell'articolo 8
del decreto-legge n. 70 del 2011 vedasi nelle Note alle
premesse.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del citato
Regio Decreto n. 1736 del 1933:
"Art. 66. - Ad eccezione degli assegni bancari al
portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e
pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare
dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile
nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso
paese, puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati).
Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati,
questi possono essere numerati nel contesto di ciascun
titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni
bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte
se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla
banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e
delle regole tecniche dettate ai sensi dell' articolo 8,
comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70.".
 
Art. 2
Presentazione in forma elettronica dell'assegno

1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore puo' presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia.
2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia.
3. Ai fini del comma 1, si ha altresi' presentazione in forma elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento.
4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di cui al comma 2.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32 del
citato Regio Decreto n. 1736 del 1933:
"Art. 31. - L'assegno bancario e' pagabile a vista.
Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del
giorno indicato come data d'emissione e' pagabile nel
giorno di presentazione.".
"Art. 32. - L'assegno bancario deve essere presentato
al pagamento nel termine di otto giorni se e' pagabile
nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se
pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni
se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla
sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
di sessanta giorni se e' pagabile negli altri territori
soggetti alla sovranita' italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello
nel quale e' pagabile deve essere presentato entro il
termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che
il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello
stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese
d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo
o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e
pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato
nell'assegno bancario come data d'emissione.".
 
Art. 3
Tempi

1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarita' del titolo, e' tenuto a trasmettere al trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi). - 01. Il titolare del conto corrente ha la
disponibilita' economica delle somme relative agli assegni
circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente
emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro
i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una
banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e
con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per
gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli
assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale
e' effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla
lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
se si tratta di assegni circolari emessi da una banca
insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari
tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a
quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione
all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per
la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi
previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.".
 
Art. 4
Protesto e constatazione equivalente

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.
4. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalita' diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.
 
Art. 5
Sicurezza

1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell'assegno al pagamento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia.
2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere definiti requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.
 
Art. 6
Dematerializzazione e conservazione degli assegni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilita', puo' incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l'immagine dell'assegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacita' e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonche' dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attivita' di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.
3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dell'attivita' di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche' i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita' con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere l'utilizzo di uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

Note all'art. 6:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo
66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933 vedasi nelle
Note all'art. 1.
 
Art. 7
Disposizioni di attuazione

1. Il regolamento della Banca d'Italia detta le regole tecniche per l'attuazione del presente regolamento.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.
3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere adeguate modalita' temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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