Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
290.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 4,
della citata legge, n. 183 del 2014:
"Art. 1. In vigore dal 16 dicembre 20141. Allo scopo di
assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele
uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori,
di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti
siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano
beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le
procedure amministrative e riducendo gli oneri non
salariali del lavoro, il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in
costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.".
Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".

Note all'art. 1:
Si riporta l'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le
gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro
la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo
74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed
ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo
diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna
di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo.".
Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita):
"Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - In vigore dal 1
gennaio 20141. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in
relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la
funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennita'
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione
e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per
un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di
contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni
anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 e'
restituito, successivamente al decorso del periodo di
prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene
anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine
di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene
detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di
mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche
per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso
il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo
19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b).
1).
2).
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta
le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non
superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno
precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento
del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il
minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno
precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in
un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se
superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'
di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20
per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali». L'articolo 3 della citata legge
n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente
comma, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. (19)
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223; (27)
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare».".
 
Art. 2
Destinatari

1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Note all'art. 2:
Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998). - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale):
"Art. 7. - 1. In attesa della riforma del trattamento
di disoccupazione, delle integrazioni salariali,
dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di
formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo
dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13, D.L. 2
marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del
7,5 per cento della retribuzione.".
Si riporta l'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n.
457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli.):
"Art. 25. - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno
151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'
di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1970, n. 1049 , un trattamento speciale pari al 60
per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della
presente legge.
Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo
massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.".
Si riporta l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977,
n. 37 (Ulteriori miglioramenti delle prestazioni
previdenziali nel settore agricolo.):
"Art. 7. - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un
numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non
superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977,
in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante
ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 , un
trattamento speciale pari al 40 per cento della
retribuzione di cui all'art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 457
.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5
marzo 1963, n. 322 , e successive modificazioni e
integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle
giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi
mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione
locale per la manodopera agricola prevista dall'art. 7 del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto
erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di
disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in
agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e
i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro
opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate
anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui
all'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 .
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli
elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le
procedure di cui all'art. 7, n. 5, del D.L. 3 febbraio
1970, n. 7 , convertito con modificazioni, nella legge 11
marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla
reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui
alla legge 5 marzo 1963, n. 322 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo
massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto
dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e'
stabilito nella misura dell'1,25 per cento della
retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui
all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.".
Si riporta l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n.
247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007
su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire
l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale.):
"Art. 1. - 1. La Tabella A allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B
contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal
seguente:
«2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge»;
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal
seguente: «Per il personale del comparto scuola resta
fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,
che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di
inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento economico nel
caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31
dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009
i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
«18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono
sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e
18-bis».
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di
prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto
del principio della compensazione finanziaria, a stabilire
entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al
pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore a 65
anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina
della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle
decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono
al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e
al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti
dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto
sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e'
stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base
del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1,
comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno
successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell'anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso
al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti,
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed
esigenze dei settori di attivita' e, in particolare, per le
Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile
e militare, della specificita' dei relativi comparti, della
condizione militare e della trasformazione ordinamentale in
atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il
riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti
previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a
tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie
e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni
unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a
conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
3,5 miliardi di euro.
9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma
7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di
preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti
previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al
parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del
Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della
coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al
comma 7.
10.
11. In funzione delle economie rivenienti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8,
da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo
del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di
cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' per l'accertamento delle
economie riscontrate in seguito all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle
previsioni della spesa a normativa vigente degli enti
previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli
enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' costituita una
Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due
indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei
indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e
autonomi e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, con il compito di
proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri
di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa
pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle
procedure europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche,
demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione
dei coefficienti medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al
fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi
di tutela delle pensioni piu' basse e di proporre
meccanismi di solidarieta' e garanzia per tutti i percorsi
lavorativi, nonche' di proporre politiche attive che
possano favorire il raggiungimento di un tasso di
sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al 60
per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i
lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'eta' media attesa
di vita e quella dei singoli settori di attivita'.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta
nuove possibili forme di flessibilita' in uscita collegate
al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilita'
di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla
costituzione e dal funzionamento della Commissione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti della Commissione non sono
corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti
di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di
cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la
Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 e'
sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella
A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto
1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6».
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla
verifica della sostenibilita' ed equita' del sistema
pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, recanti norme finalizzate
all'introduzione di un contributo di solidarieta' a carico
degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio del predetto Fondo.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare
e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al
periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione
conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota
di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria.
19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici
superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le pensioni
di importo superiore a otto volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per
l'anno 2008 e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto
Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita'
lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino
all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il
2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di
indirizzo gia' emanati in materia dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto
della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori
non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge.
22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di
rivalutazione automatica degli importi indicati nella
«tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo
13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad
un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata all'aumento
in via straordinaria delle indennita' dovute dallo stesso
INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita'
risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo
13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle
retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle
rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
le modalita' di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a
otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo
delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della
predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in
pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria
con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al
40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di
180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto
all'indennita' spetta per un numero di giornate pari a
quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore
alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e
quello delle giornate di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980,
n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono
determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del
reddito.
29. La delega di cui al comma 28 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di
disoccupazione e creazione di uno strumento unico
indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento
lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di
qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e
tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'eta'
anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali
piu' difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con
particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei
trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa
ai fini previdenziali calcolata sulla base della
retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa
integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di
modalita' di regolazione diverse a seconda degli interventi
da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di
prevenzione, protezione e risanamento ambientale che
determinino la sospensione dell'attivita' lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende
nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali,
anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema
generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in
particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile,
nonche' l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti
alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento
ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu' matura al
fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione
con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera
a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle
prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e
inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti
previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi
e benefici anche attraverso la previsione di forme di
comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati
relativi ai lavoratori percettori di trattamento di
sostegno al reddito.
30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e garantendo l'uniformita' della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego e politiche attive;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato;
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30,
lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di
monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei
dati utili per la gestione complessiva del mercato del
lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi
pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la
definizione dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure
relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i
lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di
gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi
di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure
amministrative;
e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che
entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono
espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile
condizione rispetto alla loro occupabilita'.
32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione
stabile delle donne, dei giovani e delle persone
ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della
Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di
occupazione, formazione e istruzione, cosi' come stabiliti
nei documenti della Commissione europea e del Consiglio
europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la
disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei
divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta,
in particolare dei divieti di discriminazione per ragione
di sesso e di eta', per espressa individuazione,
nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli
appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di
esclusione sociale;
d) [prevedere aumenti contributivi per i contratti di
lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici
ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei
settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro
con orario giornaliero piu' elevato];
e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino
della materia, incentivi per la stipula di contratti a
tempo parziale con orario giornaliero elevato e
agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e
reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori
e giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento
lavorativo dei lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera
c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti
sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione
collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina
legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di qualita'
della formazione in materia di profili professionali e
percorsi formativi, certificazione delle competenze,
validazione dei progetti formativi individuali e
riconoscimento delle capacita' formative delle imprese,
anche al fine di agevolare la mobilita' territoriale degli
apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi
per l'erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all'apprendistato
professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado
di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il
territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto
utilizzo dei contratti di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i
periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili
di eta' compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata
una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari
o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita'
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,
e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un
assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con
le stesse condizioni e modalita' previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa
annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al
comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS».
36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalita' formative). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti
all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di
seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i
soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3
dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di
cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli
uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro
si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di
inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili»;
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo). -
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9,
11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito
denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al
comma 4 del presente articolo, di seguito denominati
soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate
all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi
di persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve
le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa
esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in
ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di
riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con
arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire
con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso,
effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro
non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per
ogni unita' di personale assunta, dei costi derivanti
dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi
previsti nel piano personalizzato di inserimento
lavorativo. E' consentito il conferimento di piu' commesse
di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale
assunzione delle persone disabili da parte del soggetto
destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di
lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti
l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del
rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e
giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente
che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad
altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di
lavoro committente, previa valutazione degli uffici
competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un
periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in
convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore
di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4,
nei limiti delle disponibilita' ivi previste, con diritto
di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti
in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati
delle attivita' di sorveglianza e controllo e irrogazione
di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno
definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto
previsto nel presente articolo»;
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni
e le province autonome possono concedere un contributo
all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 4 e nei limiti delle disponibilita' ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap
intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo
salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta
alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella
lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo
all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo
salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili
con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50
per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del
disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma
1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono
essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del
provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione
del contributo e' subordinata alla verifica, da parte degli
uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro
o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova
con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, hanno proceduto
all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili
con le modalita' di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008,
annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute
ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel
rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di
cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle
assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al
comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di
lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste».
38.
39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' premesso il seguente comma:
«01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato
di regola a tempo indeterminato».
40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi»
sono inserite le seguenti: «nonche' decorso il periodo
complessivo di cui al comma 4-bis,»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro».
41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' cosi' modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite
dalle seguenti:
«c) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni»;
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,».
42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, le parole: «all'articolo 5,
commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
5, commi 3 e seguenti».
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge continuano fino al termine
previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni
di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal
presente articolo;
b) il periodo di lavoro gia' effettuato alla data di
entrata in vigore della presente legge si computa, insieme
ai periodi successivi di attivita' ai fini della
determinazione del periodo massimo di cui al citato comma
4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modifiche:
a).
1).
b).
c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e
del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il
prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della
lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la
lavoratrice assista una persona convivente con totale e
permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione
di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta
una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con
necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto
previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore
agli anni tredici o con figlio convivente portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale»;
e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Diritto di precedenza). - 1. Il
lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a
tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro
a tempo parziale».
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle
disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la
possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del
31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si
applica la riduzione determinata per l'anno precedente,
salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in
relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso
di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il
15 dicembre dell'anno di riferimento».
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il
datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro
stabilito.
53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Non
sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore».
54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
constatate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le
figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' dei
trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai
trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella
misura del 40 per cento della retribuzione indicata
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di
iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365
giornate del parametro annuo di riferimento.
56. Ai fini dell'indennita' di cui al comma 55, sono
valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore
agricolo ovvero in altri settori, purche' in tal caso
l'attivita' agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel
biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di
270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la
misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae
dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55 spettante
al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma
pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata
indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini
dell'accredito figurativo utile per la pensione di
anzianita' restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto
di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della
Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro
agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo
per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a
quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero
a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui
all'obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui
all'obiettivo «competitivita' regionale e occupazionale»,
come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006.
59. Il Governo, all'esito della sperimentazione,
sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
interessate, procede alla verifica delle disposizioni di
cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale
estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio
nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di
seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al
20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei
lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due
anni di attivita' e comunque nei limiti di 20 milioni di
euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di
sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore,
nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali
di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio
precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto
2007, n. 123.
61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15
giugno 1984, n. 240, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si
applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a
tempo determinato».
62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota
contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo
comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e' ridotta di 0,3 punti percentuali;
l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti
percentuali della predetta aliquota contributiva e'
destinato al finanziamento delle iniziative di formazione
continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo,
pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che,
dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita'
operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al
trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico
interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero
contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello
0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa
destinazione del contributo integrativo previsto
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:
«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che
siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze
di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro
prestate, un numero di giornate necessarie al
raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte
alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al
citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari delle aziende che abbiano
beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma
3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16
dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti:
«A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari,
gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa
agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento
degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a
qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di
sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in
via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti
interessati, anche tramite i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la
legittimazione processuale passiva compete all'Istituto
previdenziale».
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. E' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con la modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello.
69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 27,
comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, sono emanate
disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la
deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione di
opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione
fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla
retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro
il limite complessivo di 150 milioni di euro per il
medesimo anno.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di
cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore
a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti
dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero
sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della gioventu', il Fondo di sostegno per
l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.
73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di cui
al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74.
75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli
emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei
contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le
universita' statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di
finanziamento ordinario delle predette universita' statali
ed enti pubblici di ricerca e' incrementato di 8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto
della totalizzazione dei contributi assicurativi che
riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono
adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti
modifiche legislative:
a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a
sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non
inferiore a tre anni»;
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non
abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto
al trattamento previdenziale».
77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in
relazione ai quali trova applicazione il sistema
retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si
applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere
dal 1° gennaio 2008»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e
viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione».
78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e
77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per
cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e
al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani provvede all'approvazione di apposite delibere
intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata
previdenziale con quello della gestione separata di cui al
comma 79, modificando conformemente la struttura di
contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e
committente, nonche' l'entita' della medesima, al fine di
pervenire, secondo principi di gradualita', a decorrere dal
1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al
comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la
stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione
separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1,
commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, stabilendo le relative modalita'.
81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro per le pari
opportunita', in conformita' all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
e alle relative norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di occupazione femminile, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega
in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30,
lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a
sostenere i regimi di orari flessibili legati alle
necessita' della conciliazione tra lavoro e vita familiare,
nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di
congedi parentali, con particolare riferimento
all'estensione della durata di tali congedi e
all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo
9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare
riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di
governo e delle diverse amministrazioni competenti, con
riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non
autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio
della liberta' di scelta da parte delle donne nel campo del
lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla
programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo
sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale
(PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a
supporto non solo delle attivita' formative, ma anche di
quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con
destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati
alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione
effettiva della parita' di trattamento tra donne e uomini
in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e),
di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di
far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di
genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino
l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne,
anche attraverso formazione professionale mirata con
conseguente certificazione secondo le nuove strategie
dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro
in materia di attenzione al genere.
82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari puo' essere altresi'
attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i
soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto,
sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresi' delegare».
83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono
sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
rideterminate le aliquote contributive di cui al citato
articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del
2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, per l'anno 2008, le indennita' ordinarie di
disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in
deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del
citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base
ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra
le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale
cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e
il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime».
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei
lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge
finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal
fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12
milioni di euro per l'anno 2008.
87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» e' sostituita
dalla seguente: «costituirsi»;
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente:
«costituzione»;
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione
produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli
indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove
sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le
quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori
in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del
rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad
attivita' comunque connesse ad un utilizzo del demanio
marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti».
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma
87, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti)».
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale,
nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare e delle
forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali
schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo
all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa la proroga del termine per l'espressione del
parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse
modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per
il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le
quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a
1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del
Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate
dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui
al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi
delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la
presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.".
 
Art. 3
Requisiti

1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Note all'art. 3:
Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - (Omissis).
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) «adolescenti», i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) «giovani», i soggetti di eta' superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) «stato di disoccupazione», la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da
piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla
ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu'
di sei mesi se giovani;
f) «donne in reinserimento lavorativo», quelle che,
gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
o accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformita' delle norme regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.".
Si riporta l'articolo 7 della legge 1966, n. 604, come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 92 del
2012 (Norme sui licenziamenti individuali):
"Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.".
 
Art. 4
Calcolo e misura

1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Note all'art. 4:
Si riporta l'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986):
"Art. 26.- Per i periodi settimanali decorrenti da
quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai
lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche'
quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed
assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno
luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della
retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte
in misura pari all'importo derivante dall'applicazione
delle aliquote contributive previste a carico degli
apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della
presente legge. La riduzione medesima non si applica ai
trattamenti di malattia e di maternita', nonche'
all'indennita' di richiamo alle armi.".
 
Art. 5
Durata

1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane.
 
Art. 6
Domanda e decorrenza della prestazione

1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 7
Condizionalita'

1. L'erogazione della NASpI e' condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione della presente disposizione nonche' le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 181 del 2000 si vedano le note
all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 183 del 2014 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8
Incentivo all'autoimprenditorialita'

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
 
Art. 9
Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Note all'art. 9:
Per il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 604
del 1966 si vedano le note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 88
del 1989 si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 10

Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Note all'art. 10:
Per il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 88
del 1989 si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 11
Decadenza

1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
 
Art. 12
Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianita' contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Note all'art. 12:
Si riporta l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.".
 
Art. 13
Misura dell'indennita' per i soci lavoratori
ed il personale artistico

1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.

Note all'art. 13:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci
di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
1970, n. 209.
 
Art. 14
Rinvio

1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.
 
Art. 15
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Note all'art. 15:
Si riporta l'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
183 del 2014:
"7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono
in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti
di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le
attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e
di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il
Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.".
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 181 del 2000 si vedano le note
all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 183 del 2014, si vedano le note alle premesse.
Si riporta l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- (Omissis).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.".
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 92
del 2012, si vedano le note all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2008, n. 280, S.O.
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
 
Art. 16
Assegno di disoccupazione - ASDI

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Note all'art. 16:

Si riporta l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
"Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale
e previdenziale). - (Omissis).
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".
Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.
Si riporta l'articolo 21 della legge 8 novembre 2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali):
"Art. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali). -
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' nominata, con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le
regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e
i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione
del sistema informativo dei servizi sociali a livello
locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e
19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione
del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.".
Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - In vigore dal
31 luglio 20101. E' istituito presso l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio
di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del
relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno
successivo»;
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi
conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali
sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al
precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale
incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle
prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla
sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni
collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel
caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata
entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
alla comunicazione, previo accertamento del relativo
diritto anche per l'anno in corso.".
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
 
Art. 17
Contratto di ricollocazione

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.
2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilita', ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.
3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.
4. Il contratto di ricollocazione prevede:
a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilita' e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.
6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attivita' di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresi' in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Note all'art. 17:
Si riporta l'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014):
"215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi
specifici.".
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 92
del 2012, si vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 1, comma 4, della citata
legge n. 183 del 2014, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 181 del 2000, si vedano le note
all'articolo 3.
Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 181 del 2000:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1.
Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte
dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di
accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei
seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a
seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
mancata presentazione senza giustificato motivo alla
convocazione del servizio competente nell'ambito delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di
lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.".
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
 
Art. 18
Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 18:
Si riporta l'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015):
"107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
Si riportano l'articolo 17, comma 13, e l'articolo 11,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
e' applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
"Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - (Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.".
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone